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Sentenza

Sentenza del 19/10/2016 n. 21152 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza n. 103/03/12 della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, depositata il 2 maggio 2012, che aveva accolto l’appello della contribuente e annullato l’avviso di accertamento n. (XXXXX). L’avviso recuperava maggiore imposta in relazione al maggior valore attribuito a terreni inclusi nella zona SIN, destinata a depositi e stabilimenti balneari, sulla base di una stima dell’Ufficio Tecnico Comunale e di valori medi. Con un unico motivo, riferito agli artt. 11 e 5 del D.Lgs. n. 504/1992, il Comune ha sostenuto che la CTR aveva confuso il difetto formale di motivazione dell’avviso con una contestazione sostanziale sulla correttezza dei criteri utilizzati e sulla prova del valore dei terreni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, per gli ulteriori accertamenti e per la regolazione delle spese di ogni fase e grado. Ha ritenuto che la CTR avesse erroneamente qualificato come difetto di motivazione dell’atto ciò che riguardava invece la prova, nel merito, del valore attribuito ai terreni: l’avviso indicava la stima dell’Ufficio Lavori Pubblici, la zonizzazione e i prezzi di mercato rapportati alle cubature. Il rinvio dovrà quindi verificare la fondatezza della stima e del valore accertato, senza confondere tale questione con la sufficienza formale della motivazione. Non è stata decisa in via definitiva la correttezza del valore né l’importo dell’imposta dovuta.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11

    Nel caso deciso, la disposizione è richiamata insieme all’art. 5 in relazione alla distinzione tra la motivazione dell’atto di accertamento e la prova sostanziale del valore imponibile.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5

    La contestazione sulla scelta o sull’utilizzazione dei criteri di stima attiene alla prova del valore dei terreni assoggettati a imposta e non, di per sé, alla motivazione formale dell’avviso.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3

    È il riferimento processuale indicato per il motivo di ricorso per cassazione, formulato come violazione di legge.

Massime di principio

  • La motivazione dell’avviso e la fondatezza della valutazione sono piani distinti: la prima riguarda se l’atto espone gli elementi e i criteri posti a base della pretesa; la seconda riguarda se tali elementi dimostrano correttamente il valore imponibile.
  • Se l’avviso indica la stima utilizzata, la zonizzazione e i criteri di mercato rilevanti, una contestazione circa l’insufficienza o l’erroneità di tali criteri va esaminata come questione di merito e di prova, non automaticamente come vizio formale di motivazione.
  • La decisione non stabilisce che la stima comunale fosse corretta: dopo la cassazione con rinvio, spetta al giudice di merito compiere gli accertamenti necessari sul valore effettivo.

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