Sentenza del 19/10/2016 n. 21150 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 13/03/12, depositata il 12 gennaio 2012, che aveva accolto l’appello del Comune e respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento ICI. L’avviso recuperava, da un lato, una parte dell’imposta non pagata per un fabbricato e, dall’altro, l’intera imposta dovuta per un’area. Con il primo dei sei motivi, S.A. ha denunciato la violazione del giudicato esterno: sentenze definitive relative ad annualità precedenti avevano riconosciuto che l’area, agricola e situata in zona montana, era esente da ICI. La CTR aveva negato efficacia preclusiva a quelle decisioni, ritenendo che riguardassero annualità diverse. Gli ulteriori cinque motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, riconoscendo che le sentenze definitive sulle annualità precedenti avevano accertato una caratteristica tendenzialmente permanente dell’area e si erano pronunciate sul medesimo rapporto impositivo, benché originate da domande di rimborso. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso limitatamente all’assoggettamento dell’area all’imposta. Resta confermato il recupero parziale dell’ICI relativo al fabbricato, che la contribuente non aveva contestato. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di ogni fase e grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
L'eccezione di giudicato è fondata perchè le precedenti sentenze hanno accertato che il terreno era esente da imposta D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , ex art. 7, comma 1, lett. h), in quanto agricolo ricadente in zona montana, esenzione che è quindi basata sull'accertamento di un fatto che avendo carattere tendenzialmente permanente dà luogo a un giudicato esterno che pregiudica le successive annualità.
Il giudicato esterno può estendersi a successive annualità quando la decisione precedente abbia accertato un fatto tendenzialmente permanente, rilevante per il medesimo rapporto impositivo.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. h)
L'eccezione di giudicato è fondata perchè le precedenti sentenze hanno accertato che il terreno era esente da imposta D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , ex art. 7, comma 1, lett. h), in quanto agricolo ricadente in zona montana, esenzione che è quindi basata sull'accertamento di un fatto che avendo carattere tendenzialmente permanente dà luogo a un giudicato esterno che pregiudica le successive annualità.
Nel caso deciso, l’esenzione ICI per il terreno agricolo ricadente in zona montana costituisce il presupposto dell’accertamento definitivo che, per il suo carattere tendenzialmente permanente, vincola anche le annualità successive.
Massime di principio
- Una sentenza definitiva relativa a una precedente annualità tributaria può vincolare anche quelle successive se ha accertato una situazione fattuale tendenzialmente permanente e rilevante per il medesimo rapporto impositivo; la diversità delle annualità, da sola, non esclude l’efficacia del giudicato.
- Il giudicato può avere efficacia anche quando la decisione precedente è stata resa su una domanda di rimborso, se l’accertamento definitivo riguarda il medesimo rapporto impositivo.
- L’estensione del giudicato non comporta necessariamente l’annullamento integrale dell’atto: la decisione può limitarsi alla componente tributaria coperta dall’accertamento, lasciando ferma quella non contestata.
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