Sentenza del 19/10/2016 n. 21146 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto un credito d’imposta complessivo di 697.500 euro per nuove assunzioni, ai sensi dell’art. 7, comma 10, della legge n. 388/2000. Il Centro Operativo di Pescara aveva negato il rimborso e la CTP di Pescara, con sentenza n. 156/2007, aveva respinto il ricorso della società; la CTR aveva poi riformato tale decisione con sentenza n. 229/2010, ritenendo che il beneficio non fosse un aiuto di Stato soggetto ai limiti comunitari e che il tetto nazionale di 100.000 euro dovesse essere disapplicato. L’Agenzia ha impugnato in cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 7 della legge n. 388/2000 e 3 della legge n. 289/2002: a suo avviso, il credito è soggetto alla regola de minimis e al relativo limite. La società ha inoltre eccepito l’irregolarità della notificazione telematica, la mancanza di una procura specifica all’Avvocatura dello Stato e il difetto di autosufficienza del ricorso.
La decisione
La Corte ha respinto tutte le eccezioni preliminari della società: l’atto era stato notificato per posta celere, non telematicamente; l’Avvocatura dello Stato poteva rappresentare l’Agenzia senza procura alle liti; la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio era sufficiente ai fini dell’art. 369 c.p.c. Nel merito ha accolto il primo motivo dell’Agenzia, ritenendo legittimo il limite quantitativo previsto per l’ulteriore credito d’imposta e non incompatibile con il diritto comunitario: il legislatore nazionale poteva delimitare il beneficio secondo la regola de minimis, anche mediante rinvio alla disciplina comunitaria. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha rigettato il ricorso introduttivo della società. Spese dell’intero giudizio compensate, in ragione dell’assenza di precedenti al momento dell’instaurazione della lite.
Norme richiamate
Legge n. 388/2000, art. 7, comma 10
"All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di L. 180 milioni nel triennio".
L’ulteriore credito d’imposta per le assunzioni è assoggettato alla regola de minimis e al limite quantitativo previsto per il triennio; il beneficio non è dovuto in misura illimitata o automaticamente proporzionale al numero dei lavoratori assunti.
Legge n. 289/2002, art. 63, comma 1
Nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, già disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 7, la L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7.
La disciplina rinnovata nel 2002 conserva le disposizioni dell’art. 7 della legge n. 388/2000 per gli aspetti non diversamente regolati; resta quindi applicabile la regola de minimis prevista per l’ulteriore credito d’imposta.
Art. 92, poi art. 87, par. 1, Trattato CE
In tale prospettiva, nel riconoscere il beneficio in oggetto, il legislatore nazionale ha fatto proprio -in via di rinvio alla relativa fonte normativa - il criterio comunitario c.d. "de minimis", che, nell'ambito dell'ordinamento sopranazionale, fissa, nell'importo di Euro 100.000 nel triennio, il limite quantitativo al di sotto del quale "aiuti di Stato" non incorrono nel divieto di cui all'art. 92 (poi 87), par. 1 Trattato C.E..
La soglia de minimis individua il limite sotto il quale gli aiuti di Stato non ricadono nel divieto del Trattato. La disciplina comunitaria non impedisce al legislatore nazionale di circoscrivere un beneficio fiscale entro una soglia predeterminata.
Regio decreto n. 1611/1933, art. 1, comma 2
"allorchè l'Agenzia delle entrate si avvalga, nel giudizio di cassazione del ministero dell'avvocatura dello Stato, non è tenuta a conferire a quest'ultima una procura alle liti, essendo applicabile a tale ipotesi la disposizione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2, secondo il quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato".
Quando l’Agenzia delle Entrate si avvale dell’Avvocatura dello Stato in cassazione, non occorre una procura alle liti, poiché la rappresentanza deriva dalla disciplina delle funzioni dell’Avvocatura.
Codice di procedura civile, art. 369
In realtà la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio è sufficiente a far ritenere assolto l'onere di cui all'art. 369 c.p.c.
Ai fini dell’onere di deposito previsto dall’art. 369 c.p.c., è sufficiente la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio secondo il principio richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Un credito d’imposta per assunzioni non comporta necessariamente il diritto a un beneficio commisurato senza limiti al numero dei lavoratori assunti: occorre applicare le soglie e le condizioni fissate dalla legge.
- Se la disciplina nazionale richiama la regola de minimis, il beneficio deve rispettare il relativo tetto; il diritto dell’Unione non impedisce allo Stato di fissare limiti nazionali anche più circoscritti per un’agevolazione fiscale.
- La rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate da parte dell’Avvocatura dello Stato in cassazione non richiede una procura alle liti, in base alla regola applicata dalla Corte.
- Per l’onere di cui all’art. 369 c.p.c., la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio può essere sufficiente; la mera contestazione della mancata riproduzione o produzione degli atti non rende per ciò solo inammissibile il ricorso.
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