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Sentenza

Sentenza del 19/10/2016 n. 21144 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2001, per IRPEF, IVA, IRAP e sanzioni, contestando redditi da lavoro svolto in Turchia e non dichiarati in Italia. Il contribuente sosteneva di essere lavoratore dipendente e di non dover pagare le imposte italiane, anche in base al trattato tra Italia e Turchia contro le doppie imposizioni. Contestava inoltre la tardività del ricorso, deducendo di avere conosciuto l’avviso solo successivamente. In Cassazione ha denunciato l’errata valutazione della subordinazione e l’omesso esame del trattato; ha anche lamentato contraddittorietà della sentenza e mutamento della causa petendi.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo: la subordinazione non si prova necessariamente con buste paga o documentazione previdenziale, che sono soltanto indici sussidiari; occorre valutare soprattutto la soggezione al potere direttivo e organizzativo e l’inserimento nell’impresa. La CTR aveva trascurato il contratto e i documenti prodotti dal contribuente su orari, compenso mensile e giustificazione preventiva delle assenze. Ha accolto anche il secondo motivo, perché la sentenza regionale non aveva esaminato le disposizioni del trattato Italia-Turchia invocate dal contribuente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo astratto e senza riferimenti sufficienti al caso concreto. È stato rigettato il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia sulla tardività: pur essendo stata avviata la procedura di notifica ex art. 140 c.p.c., mancava la prova della ricezione della raccomandata informativa, necessaria a dimostrare il perfezionamento della notifica e a individuare il termine per impugnare; la questione della rimessione in termini ex art. 650 c.p.c. è stata ritenuta implicitamente irrilevante. L’esame del ricorso incidentale sulle sanzioni è rimasto assorbito. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Commissione Tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese; non ha deciso definitivamente la debenza delle imposte.

Norme richiamate

  • Art. 2094 c.c.

    l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione

    La subordinazione si accerta principalmente in base alla soggezione del lavoratore ai poteri del datore e al suo inserimento nell’organizzazione aziendale. Orari, continuità, modalità e forma della retribuzione possono concorrere alla prova, ma sono indici sussidiari: non è decisiva, da sola, la produzione di buste paga o di documenti previdenziali.

  • Legge 5 novembre 1993, n. 457, artt. 14 e 15 (trattato Italia-Turchia contro le doppie imposizioni)

    Nella decisione impugnata manca del tutto il riferimento alle disposizioni del Trattato invocate dal contribuente a dimostrazione del suo diritto di non pagare le imposte in Italia, a prescindere dalla natura subordinata del rapporto di lavoro.

    Il giudice di merito deve esaminare le disposizioni del trattato contro le doppie imposizioni quando il contribuente le invoca per sostenere la non imponibilità in Italia del reddito estero. La questione va affrontata autonomamente rispetto alla qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo.

  • Art. 140 c.p.c.

    In tema di notificazione dell'accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall'art. 140 c.p.c., ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata

    Per provare il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. occorre produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa. La sola prova della spedizione, senza prova della ricezione, non consente di stabilire il perfezionamento della notifica né il dies a quo per impugnare.

  • Art. 650 c.p.c.

    La decisione di secondo grado ha ritenuto non provato il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e dunque ha implicitamente la ritenuto irrilevante la questione della rimessione in termini, la quale presuppone che la notifica sia regolare e che una forza maggiore abbia impedito al destinatario di impugnare tempestivamente.

    La rimessione in termini prospettata facendo riferimento all’opposizione tardiva prevista dall’art. 650 c.p.c. presuppone una notifica regolare e un impedimento da forza maggiore. Se non è provato il perfezionamento della notifica, la questione della rimessione in termini non è decisiva.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    La sentenza regionale aveva confermato la non debenza delle sanzioni facendo applicazione dell’art. 8; in Cassazione l’esame del ricorso incidentale dell’Agenzia relativo alle sanzioni è stato assorbito, senza una decisione definitiva sul punto.

Massime di principio

  • Per distinguere lavoro subordinato e autonomo conta soprattutto l’effettiva modalità di svolgimento del rapporto: soggezione ai poteri direttivi, organizzativi e disciplinari e inserimento nell’impresa. Le buste paga e i contributi non sono requisiti probatori indispensabili; contratto, orari, compensi periodici e regole sulle assenze possono essere elementi rilevanti da valutare nel loro insieme.
  • Quando si invoca un trattato contro le doppie imposizioni, il giudice deve affrontare e interpretare le sue disposizioni applicabili: la qualificazione del rapporto lavorativo non esaurisce l’esame della tassazione del reddito estero.
  • Nella notifica ex art. 140 c.p.c., la prova che la raccomandata informativa è stata spedita non basta, da sola, a dimostrare il perfezionamento della notifica: occorre l’avviso di ricevimento. In sua assenza può mancare la prova della decorrenza del termine d’impugnazione.
  • La rimessione in termini per un’impugnazione tardiva presuppone che la notifica sia stata regolarmente perfezionata e che un impedimento rilevante abbia ostacolato l’impugnazione; se il perfezionamento della notifica non è provato, la questione può risultare assorbita o irrilevante.
  • La cassazione con rinvio per omesso esame di elementi probatori o di norme convenzionali non determina automaticamente l’annullamento dell’accertamento: spetta al giudice di rinvio rivalutare le prove e applicare le disposizioni pertinenti.

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