Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/10/2016 n. 21147 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento ICI n. (XXXXX), relativo a un fabbricato per il quale l’imposta era stata versata solo in parte e a un’area per la quale non era stata pagata. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza e dell’appello da parte della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, S.A. ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. In particolare, con il primo ha denunciato la violazione del giudicato esterno, sostenendo che decisioni definitive relative ad annualità precedenti avevano già accertato la non imponibilità dell’area, in quanto agricola e ricadente in zona montana. La CTR aveva escluso tale effetto affermando l’autonomia di ciascun anno d’imposta.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: le precedenti sentenze avevano accertato l’esenzione ICI dell’area ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 504/1992, sulla base della natura agricola del terreno e della sua collocazione in zona montana. Poiché tale accertamento riguarda una situazione fattuale tendenzialmente permanente e il medesimo rapporto impositivo, il giudicato esterno vincola anche le annualità successive. Gli altri cinque motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso contro l’avviso limitatamente all’assoggettamento dell’area all’imposta. È rimasto confermato il recupero parziale dell’ICI relativa al fabbricato. Le spese di ogni fase e grado sono state integralmente compensate, in considerazione della particolarità della lite e dell’esito relativo al fabbricato.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    L'eccezione di giudicato è fondata perchè le precedenti sentenze hanno accertato che il terreno era esente da imposta D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , ex art. 7, comma 1, lett. h) in quanto agricolo ricadente in zona montana, esenzione che è quindi basata sull'accertamento di un fatto che avendo carattere tendenzialmente permanente dà luogo a un giudicato esterno che pregiudica le successive annualità.

    Il giudicato esterno può vincolare annualità tributarie successive quando la decisione precedente ha accertato un fatto tendenzialmente permanente, rilevante per lo stesso rapporto impositivo.

  • Art. 7, comma 1, lett. h), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    L'eccezione di giudicato è fondata perchè le precedenti sentenze hanno accertato che il terreno era esente da imposta D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , ex art. 7, comma 1, lett. h) in quanto agricolo ricadente in zona montana, esenzione che è quindi basata sull'accertamento di un fatto che avendo carattere tendenzialmente permanente dà luogo a un giudicato esterno che pregiudica le successive annualità.

    La disposizione è applicata per riconoscere l’esenzione ICI all’area accertata come agricola e situata in zona montana; il relativo accertamento, in quanto riferito a una condizione durevole, può produrre effetti di giudicato sulle annualità successive.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale indicata dalla contribuente per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge. La Corte ha accolto il motivo relativo alla violazione del giudicato.

Massime di principio

  • L’autonomia dei singoli periodi d’imposta non esclude sempre l’efficacia del giudicato esterno: una decisione definitiva può vincolare annualità successive quando riguarda un fatto stabile o tendenzialmente permanente, anziché una circostanza variabile di anno in anno.
  • Un precedente giudicato formatosi su una domanda di rimborso può rilevare anche in una controversia successiva, se riguarda il medesimo rapporto impositivo e il fatto determinante dell’imposizione.
  • L’effetto del giudicato va delimitato alla questione e alla componente dell’accertamento cui si riferisce: qui l’esenzione dell’area è stata riconosciuta, mentre è rimasto fermo il recupero parziale dell’imposta sul fabbricato.
  • Se la causa è già decidibile sulla base degli atti e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.