Sentenza del 19/10/2016 n. 21151 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 18/03/12, depositata il 12 gennaio 2012, che aveva riformato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza n. 8/01/11 e respinto il ricorso contro un avviso di accertamento ICI. L’avviso recuperava l’imposta parzialmente non versata per un fabbricato e l’intera imposta non versata per un’area. Con il primo motivo, la contribuente ha denunciato la violazione del giudicato esterno: decisioni definitive relative ad annualità precedenti avevano riconosciuto che l’area, agricola e situata in zona montana, era esente da ICI. La Corte ha accolto tale censura. Gli altri cinque motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, escludendo dall’imposizione ICI l’area. Ha ritenuto che il precedente giudicato, pur formatosi su domande di rimborso relative ad altre annualità, riguardasse il medesimo rapporto impositivo e accertasse una condizione del terreno tendenzialmente permanente. L’avviso resta invece confermato quanto al recupero parziale dell’imposta relativa al fabbricato, non contestato dalla contribuente. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di ogni fase e grado sono state integralmente compensate, in ragione della particolarità della lite e della conferma dell’imposta sul fabbricato.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c. — autorità del giudicato
L'eccezione di giudicato è fondata perchè le precedenti sentenze hanno accertato che il terreno era esente da imposta D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , ex art. 7, comma 1, lett. h), in quanto agricolo ricadente in zona montana, esenzione che è quindi basata sull'accertamento di un fatto che avendo carattere tendenzialmente permanente dà luogo a un giudicato esterno che pregiudica le successive annualità.
Il giudicato formatosi su annualità precedenti può vincolare anche quelle successive quando riguarda un fatto tendenzialmente permanente, come la natura agricola del terreno e la sua ubicazione in zona montana, che fondano l’esenzione.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. h)
L'eccezione di giudicato è fondata perchè le precedenti sentenze hanno accertato che il terreno era esente da imposta D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , ex art. 7, comma 1, lett. h), in quanto agricolo ricadente in zona montana, esenzione che è quindi basata sull'accertamento di un fatto che avendo carattere tendenzialmente permanente dà luogo a un giudicato esterno che pregiudica le successive annualità.
Nel caso deciso, l’area agricola ricadente in zona montana beneficia dell’esenzione ICI; l’accertamento delle condizioni che la giustificano, se tendenzialmente permanenti, può produrre effetti di giudicato sulle annualità successive.
Massime di principio
- In materia di tributi periodici, un giudicato su un’annualità diversa non vincola automaticamente quelle successive: può farlo quando accerta una situazione fattuale o giuridica stabile e tendenzialmente permanente, anziché elementi variabili da un periodo d’imposta all’altro.
- Un giudicato formatosi su una domanda di rimborso può essere rilevante anche contro un successivo accertamento, se riguarda il medesimo rapporto impositivo e la questione definita è comune alle annualità successive.
- L’effetto del giudicato va circoscritto alla questione e al bene cui si riferisce: in questo caso ha escluso l’ICI sull’area, ma non ha eliminato il recupero relativo al fabbricato, rimasto confermato.
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