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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20823/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione da parte dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato l'avviso di irrogazione delle sanzioni IRES e IRAP per l'anno 2007 nei confronti di Ifid Consulting s.r.l. L'Ufficio contestava che la società avesse concorso nella realizzazione di un'evasione fiscale svolgendo attività di consulenza/coordination finanziaria connessa all'operazione oggetto d'indagine (fornitura coordinate bancarie, transiti di pagamenti, importo fatturato ritenuto incongruo), mentre i giudici di merito avevano ritenuto la consulenza generica e non provato un contributo causale non trascurabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha chiarito che, nel sistema delle sanzioni tributarie introdotto dal d.lgs. n. 472/1997, il concorso di persone di cui all'art. 9 può essere applicato quando la condotta materiale o morale sia contestata a persone fisiche: dunque non è configurabile il concorso di persone in capo ad una società di capitali senza individuare la persona fisica che materialmente abbia posto la condotta (commissiva o omissiva) concorrente. La Corte ha conseguentemente confermato l'esito favorevole alla società e ha compensato integralmente le spese di giudizio; inoltre ha escluso la pronuncia sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, decreto legislativo n. 472 del 1997

    Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso

    La norma disciplina il concorso di persone nelle violazioni tributarie e rende applicabile la sanzione a chiunque fornisca un contributo materiale o psicologico alla realizzazione dell'illecito; la Corte però precisa che tale concorso, nel sistema del 1997, trova applicazione quando la condotta è contestata a persone fisiche

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione

    Principio di personalizzazione della sanzione: le sanzioni tributarie sono riferite alla persona fisica autrice o concorrente dell'illecito

  • art. 4, d.lgs. n. 472/1997

    Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere

    Criterio di imputabilità applicabile anche alle sanzioni amministrative tributarie

  • art. 5, d.lgs. n. 472/1997

    Delle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa

    Richiama il principio della colpevolezza: responsabilità riferita alla condotta consapevole e volontaria della persona fisica

  • art. 8, d.lgs. n. 472/1997

    Richiama il principio di intrasmissibilità della sanzione agli eredi come corollario della personalità della responsabilità

  • art. 11, d.lgs. n. 472/1997

    Norma richiamata dalla Corte per distinguere la figura del responsabile solidale dalla figura del concorrente nell'illecito

  • art. 110 cod. pen. (richiamato)

    Riferimento al modello penalistico del concorso di persone, da cui il d.lgs. 472/1997 ha mutuato la disciplina

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Norma processuale rilevata nell'ambito del motivo di cassazione relativo alla motivazione della sentenza di merito

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale civile citata in relazione ai requisiti della motivazione nelle sentenze impugnate

  • art. 113 e art. 112 c.p.c. (iura novit curia e divieto di decidere su fatti non dedotti)

    Principi processuali che consentono al giudice di qualificare diversamente i fatti e di applicare norme non invocate dalle parti, purché i fatti siano quelli dedotti nel processo e puntualmente allegati/contestati

  • legge n. 689 del 1981, art. 5 e art. 6 (richiamata)

    Richiami dottrinali e sistematici sul modello della responsabilità personale e del concorso di persone nelle sanzioni amministrative

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    Norma richiamata in tema di contributo unificato e raddoppio, rispetto alla quale la Corte ha escluso pronuncia applicabile all'Amministrazione dello Stato

Massime di principio

  • Il concorso di persone ai fini delle sanzioni tributarie va sempre ricondotto a persone fisiche: per colpire un'entità collettiva occorre individuare la concreta condotta (commissiva o omissiva) di un soggetto fisico che abbia dato il contributo causale all'illecito.
  • Non è sufficiente indicare elementi di mera contiguità (fatture, transiti su conti, comunicazioni generiche): l'Amministrazione deve provare il contributo causale non trascurabile e la consapevolezza/volontà finalistica del concorrente (materiale o psicologico).
  • Va sempre valutata la distinzione tra concorso di persone e responsabilità solidale: nel primo caso ciascun concorrente è autonomamente sanzionabile; nella responsabilità solidale l'adempimento di uno libera gli altri rispetto all'obbligazione sanzionatoria.
  • La consulenza generica e la discrepanza tra compenso e prestazione non bastano di per sé a dimostrare concorso: serve collegamento probatorio tra attività svolta e realizzazione dell'evasione (coordinamento operativo, istruzioni concrete, omissioni di garanzia etc.).
  • In giudizio il giudice può riformulare la qualificazione giuridica dei fatti (iura novit curia) ma non può fondare la decisione su fatti non dedotti o non contestati dalle parti; quindi l'onere probatorio resta centrale.
  • Quando si procede contro una società, l'Amministrazione e il giudice devono individuare e contestare il comportamento del/i soggetto/i fisico/i rilevanti; alternativamente possono valutare profili di responsabilità diversa nei confronti dell'ente (es. responsabilità amministrativa degli enti, ove applicabile).
  • Nelle fattispecie con elementi finanziari (coordinate, conti, pagamenti), per ritenere il concorso è utile disporre di prove dirette di coordinamento e delle istruzioni operative fornite dal concorrente alla realizzazione dell'operazione illecita.

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