Sentenza del 24/06/2015 n. 13074 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 127/5/09, depositata il 6 aprile 2009, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l’avviso di recupero del credito d’imposta previsto dall’art. 8 della L. n. 388/2000. La contestazione riguardava la decadenza dal beneficio per mancato invio, entro il 28 febbraio 2003, del modello telematico CVS richiesto dall’art. 62 della L. n. 289/2002. B.S. ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) vizio di motivazione per non aver considerato che gli investimenti erano stati realizzati e il credito indicato e documentato nelle dichiarazioni dei redditi; 3) violazione dell’art. 62, sostenendo che il modello non fosse necessario per chi avesse già realizzato gli investimenti e fruito del credito, con richiesta subordinata di sollevare questione di legittimità costituzionale; 4) non debenza delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito di diritto era generico e non individuava in modo concreto l’errore imputato alla sentenza; è stato inoltre ritenuto infondato, poiché la CTR aveva indicato, seppure sinteticamente, le ragioni della decisione. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti: l’invio del modello CVS entro il 28 febbraio 2003 costituiva un obbligo autonomo e necessario per confermare definitivamente l’agevolazione, a pena di decadenza, indipendentemente dall’effettiva realizzazione degli investimenti e dall’indicazione del credito in dichiarazione. La Corte ha richiamato anche la decisione della Corte costituzionale che aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, escludendo irragionevolezza e retroattività della disciplina. Il quarto motivo, relativo alle sanzioni e all’incertezza normativa, non ha ricevuto un’autonoma statuizione nel dispositivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per l’evoluzione della giurisprudenza successiva alla proposizione del ricorso. La sentenza impugnata, che aveva confermato il recupero del credito, è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva (ex multis, Cass. 19892/09), che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi /a rapporti ad uno schema normativa tipico, infine formuli, in forma interrogativa e non (sia pur implicitamente) assertiva, il principio giuridico di cui si chiede l'affermazione.
Il quesito di diritto deve collegare la regola giuridica alla concreta fattispecie e formulare una domanda specifica sul principio da affermare; una richiesta astratta o generica rende il motivo inammissibile.
Art. 3, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Questa Corte ha più volte affermato anche con riferimento al credito d'imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate che "la disposizione di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2, che fissa il termine minimo di sessanta giorni per l'effettuazione degli adempimenti da parte del contribuente, non ha uno specifico fondamento costituzionale, nè il termine da essa stabilito attiene all'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che il rapido susseguirsi di disposizioni aventi forza di legge non rispettose del termine indicato determina il verificarsi di una normale vicenda di successione di leggi nel tempo".
Il termine minimo di sessanta giorni previsto dallo Statuto non ha, secondo la Corte, specifico fondamento costituzionale e la sua inosservanza da parte di una legge successiva non impedisce l’applicazione della nuova disciplina.
Art. 8 L. 23 dicembre 2000, n. 388
L'imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, dei contributi, concessi sotto forma di credito d'imposta, per l'effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell'investimento effettuato (cosiddetto "modello CVS") essendo il suddetto termine previsto dall'art. 62 cit. a pena di decadenza.
Il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate è subordinato anche all’adempimento informativo previsto dalla disciplina successiva; il mancato invio tempestivo del modello CVS comporta la decadenza dal beneficio.
Art. 62, comma 1, lett. e), L. 27 dicembre 2002, n. 289
La presentazione di tale modello, a prescindere dalla realizzazione degli investimenti e dalla fruizione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi, costituisce non già una facoltà del contribuente, ma un vero e proprio onere a suo carico, finalizzato all'accertamento delle condizioni necessarie all'attribuzione, in via definitiva, del beneficio in questione, cioè la legittima fruizione del credito.
La comunicazione CVS è un onere autonomo, necessario per verificare i requisiti e consolidare il beneficio; l’effettiva realizzazione degli investimenti o la dichiarazione del credito non sostituiscono l’invio del modello.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La disposizione è richiamata come base dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione; nel caso concreto le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili secondo le ragioni specificate dalla Corte.
Art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal contribuente a sostegno della censura di nullità per motivazione apparente; la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile per l’inadeguata formulazione del quesito ed è stata comunque ritenuta infondata.
Richiamato insieme all’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 per contestare la sufficienza della motivazione; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse esposto le ragioni essenziali del rigetto.
Art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dal contribuente in relazione alla non irrogabilità delle sanzioni per incertezza normativa, ma la Corte non ha svolto una distinta analisi né ha accolto la censura.
Art. 6 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Invocato dal contribuente per sostenere la non punibilità sanzionatoria in presenza di obiettiva incertezza normativa; il motivo non ha avuto una specifica statuizione autonoma nella motivazione.
Art. 3 Cost.
La stessa Ordinanza della Corte Costituzionale 24.3.2006 n. 124 ha dichiarato "manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost , la questione di legittimità costituzionale della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), nella parte in cui determina, in una data non successiva al 28 febbraio 2003, il termine - da fissarsi dall'Agenzia delle entrate nei 30 giorni dall'entrata in vigore della legge (cioè non oltre il 30 gennaio 2003) - entro il quale le imprese, che hanno conseguito automaticamente, prima dell'8 luglio 2002, contributi nella forma di crediti di imposta per gli investimenti di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, devono inviare i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, a pena di \"decadenza\" dai contributi stessi."
La previsione della decadenza per il mancato invio dei dati entro il termine fissato non è irragionevole: è coerente con la finalità di controllo e rientra nella discrezionalità legislativa in materia di agevolazioni.
Massime di principio
- Quando una norma subordina un’agevolazione fiscale all’invio di una comunicazione entro un termine a pena di decadenza, l’adempimento va trattato come obbligo autonomo: aver realizzato l’investimento e aver indicato il credito in dichiarazione non supplisce alla comunicazione mancante.
- Un termine di decadenza previsto per consentire all’amministrazione di verificare requisiti e quantificare l’onere finanziario non può essere eluso invocando il conseguimento automatico del beneficio o l’assenza di danno erariale.
- La successione di leggi nel tempo può derogare al termine minimo di sessanta giorni dello Statuto del contribuente, poiché, secondo l’orientamento applicato, tale termine non ha specifico fondamento costituzionale e non attiene di per sé all’esercizio del diritto di difesa.
- Nel ricorso per cassazione, il quesito di diritto deve identificare la fattispecie concreta, collegarla alla norma e formulare una domanda specifica sul principio controverso; un quesito astratto o circolare può rendere il motivo inammissibile.
- La decadenza per omissione di un adempimento informativo non è automaticamente incostituzionale: la ragionevolezza va valutata rispetto alla funzione di controllo della misura e alla discrezionalità del legislatore nel disciplinare le agevolazioni fiscali.
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