Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14242/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di un’espropriazione presso terzi promossa da un creditore nei confronti del debitore principale, veniva notificato un pignoramento presso terzi a una società bancaria che risultava collegata da rapporto di agenzia con un soggetto presso cui era stata eseguita la notifica. La banca proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, ottenendo la sospensione nella fase sommaria, ma il Tribunale rigettava l’opposizione nel merito. In cassazione la banca impugnava la sentenza di rigetto con due motivi, ma il ricorso non conteneva un’esposizione sommaria sufficiente dei fatti di causa: non indicava con precisione gli ulteriori terzi pignorati, non chiariva il contenuto dell’ordinanza di assegnazione e non rendeva comprensibile se la posizione della banca fosse stata considerata principale o sussidiaria. Inoltre la Corte rilevava la tardività del controricorso del creditore procedente, perché nelle opposizioni esecutive non si applica la sospensione feriale dei termini; tuttavia tale rilievo non incideva sull’esito del ricorso principale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della banca perché privo del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ossia di una esposizione sommaria dei fatti chiara e completa, necessaria per consentire alla Corte di comprendere il fatto sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti. La decisione richiama, per le opposizioni esecutive e le controversie distributive, la necessità di indicare tutti i creditori procedenti o intervenuti, poiché tra essi sussiste litisconsorzio processuale necessario e il ricorso deve consentire la verifica dell’integrità del contraddittorio. Nulla è stato disposto sulle spese, perché il controricorso non era rituale. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, l’esposizione sommaria dei fatti non è un requisito meramente formale: deve consentire alla Corte di ricostruire compiutamente la vicenda sostanziale e processuale e di comprendere la portata delle censure senza dover consultare altri atti.
  • Nelle opposizioni esecutive e nelle controversie distributive il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento dell’opposizione, poiché tra costoro sussiste litisconsorzio processuale necessario.
  • La mancata indicazione dei litisconsorti necessari e dei dati essenziali del provvedimento impugnato può determinare l’inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di autosufficienza contenutistica.
  • Alle opposizioni esecutive non si applica la sospensione feriale dei termini processuali, con conseguente computo dei termini di impugnazione senza interruzione nel periodo feriale.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.