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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09458/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente impugnava una sentenza della CTR che aveva confermato l’avviso di accertamento per imposta unica sulle scommesse relativo all’annualità 2007, notificato originariamente alla società estera e a un centro di trasmissione dati operante in Italia come coobbligato solidale. Nel ricorso per cassazione deduceva, in sintesi: illegittimità della pretesa alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018; erronea modifica del thema decidendum e del destinatario principale dell’imposta; insussistenza del presupposto territoriale; erronea determinazione dell’aliquota; violazione del contraddittorio endoprocedimentale per mancata notifica del PVC; violazione del diritto unionale in materia di libera prestazione di servizi, non discriminazione e legittimo affidamento; necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; infine, questione di legittimità costituzionale sulle modalità di traslazione economica dell’imposta e sulla coerenza con gli artt. 3 e 53 Cost.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha dichiarato non accoglibile l’istanza di conciliazione/rinvio d’udienza, ritenendo la disciplina processuale tributaria invocata non applicabile in quel modo al giudizio di cassazione. Nel merito ha ritenuto infondato il quinto motivo, escludendo un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati e quindi anche per l’imposta unica sulle scommesse. Ha poi rigettato congiuntamente gli altri motivi, richiamando la giurisprudenza costituzionale e unionale che qualifica il bookmaker estero come soggetto passivo dell’imposta anche per annualità anteriori al 2011, conferma la legittimità dell’assoggettamento a imposta delle scommesse raccolte in Italia tramite CTD, esclude discriminazioni o violazioni della libera prestazione di servizi, e considera non decisivi i rilievi sull’aliquota e sulla pretesa lesione dell’affidamento. Le questioni sull’eventuale traslazione economica dell’onere tributario sono state giudicate non rilevanti nel caso concreto, trattandosi di annualità anteriore al 2011.

Norme richiamate

  • art. 3 D.Lgs. n. 504/1998

    "il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione... gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere"

    La disposizione, come interpretata autenticamente, individua quale soggetto passivo chi gestisce scommesse, anche se privo di concessione o stabilito all'estero, e consente la solidarietà del mandante estero quando l'attività è svolta per conto di terzi.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220/2010

    La norma è letta come disposizione interpretativa che esplicita una possibile lettura già immanente della disciplina previgente, confermando la soggettività passiva del bookmaker anche estero e la solidarietà con il ricevitore per i rapporti successivi al 2011 e, quanto al bookmaker, anche per quelli anteriori.

  • art. 48 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato per chiarire che disciplina la conciliazione fuori udienza e non la conciliazione in udienza, e che comunque la nuova estensione alla Cassazione non consente un mero rinvio d’udienza come richiesto.

  • art. 48-bis D.Lgs. n. 546/1992

    La Corte osserva che la norma sulla conciliazione in udienza non è stata estesa ai giudizi di cassazione, sicché resta il divieto di rinvio dell’udienza per tentativo di conciliazione in Cassazione.

  • art. 48-ter D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato solo in connessione alla disciplina della definizione e del pagamento delle somme in caso di conciliazione, senza incidere sull’esito della richiesta della parte.

  • art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 220/2023

    È utilizzato per delimitare l’applicabilità immediata in Cassazione di alcune disposizioni processuali tributarie, ma non della norma che consentirebbe il rinvio dell’udienza per conciliazione.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è escluso perché la Corte ritiene già chiarite le questioni dalla giurisprudenza UE e, comunque, l’imposta controversa non è armonizzata.

  • art. 56 TFUE

    La Corte afferma che la norma sulla libera prestazione di servizi non è violata dalla disciplina italiana sull’imposta unica sulle scommesse, poiché essa si applica indistintamente agli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia.

  • artt. 7 e 12 L. n. 212/2000

    Richiamati dal ricorrente a fondamento del contraddittorio e delle garanzie procedimentali, ma ritenuti non decisivi per fondare un obbligo generalizzato di contraddittorio nel caso di specie.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la disciplina della soggettività passiva e della traslazione dell’onere fiscale; la Corte ritiene non rilevanti le censure, anche perché riferite a profili non concretamente incisi nel giudizio.

  • art. 42 DPR n. 600/1973

    Richiamato nel secondo motivo per censurare l’asserita modifica dei presupposti dell’atto, ma la Corte esclude che la CTR abbia mutato il destinatario della pretesa.

  • art. 64, comma 3, DPR n. 600/1973

    Evocato in relazione alla rivalsa e alla traslazione economica del tributo; la Corte osserva che il tema non è decisivo nel caso concreto per l’annualità ante 2011.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998

    Richiamato nel terzo motivo sul profilo territoriale del tributo; la Corte lo considera superato dall’affermazione che il fatto imponibile è la gestione delle scommesse in Italia.

  • art. 24, comma 10, D.L. n. 98/2011

    Richiamato nel quarto motivo sull’aliquota e sul metodo di calcolo; la Corte rileva la mancanza di specifica allegazione e prova di un’aliquota inferiore applicabile.

Massime di principio

  • Nei tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale: la sua omissione determina invalidità dell’atto solo nei casi in cui la legge lo preveda espressamente.
  • L’imposta unica sulle scommesse colpisce l’attività di gestione e organizzazione delle scommesse svolta in Italia, anche tramite intermediari o ricevitorie, e non il solo momento di conclusione del contratto di scommessa.
  • Il bookmaker estero che gestisce scommesse tramite centri di trasmissione dati in Italia è soggetto passivo d’imposta; la disciplina interpretativa del 2010 ha natura esplicativa di una possibile lettura della norma previgente e, per il bookmaker, non introduce una responsabilità nuova e imprevedibile.
  • La verifica della conformità dell’imposta ai principi di capacità contributiva, uguaglianza e libertà di prestazione dei servizi va condotta alla luce dell’effettiva attività svolta sul territorio italiano e dell’assenza di discriminazioni normative tra operatori nazionali ed esteri.
  • Le censure sull’aliquota o sul quantum devono essere sorrette da specifiche allegazioni e dimostrazioni circa i presupposti di una diversa base imponibile o di una diversa aliquota applicabile; altrimenti risultano generiche.
  • Il riconoscimento, in sede penale, della non punibilità dell’attività di raccolta scommesse per ragioni eurounitarie non esclude la rilevanza tributaria della medesima attività, se questa integra comunque il presupposto dell’imposta prevista dall’ordinamento nazionale.

Come è indicizzato

MaterieImposte indiretteContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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