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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00193/2026 del 03/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro l'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il precedente ricorso avverso una sentenza della CTR Campania, lamentando errore di fatto consistente nella mancata comunicazione dell'avviso di fissazione della camera di consiglio del 23/05/2024 e della successiva ordinanza decisoria. Ha esposto che la mancata comunicazione dipendeva da un errore percettivo/cancellatorio connesso all'omonimia del difensore: l'avviso sarebbe stato inviato a un diverso avvocato avente medesimo cognome e nome, ma diverso codice fiscale, mentre il difensore effettivo era correttamente indicato con PEC e studio nel ricorso. Nel merito della fase rescissoria, ha allegato di avere ottenuto definizioni agevolate dei carichi tributari oggetto della controversia, prima con istanze di rottamazione ex d.l. n. 119/2018 e poi con la definizione agevolata ex l. n. 197/2022, chiedendo quindi la declaratoria di estinzione del giudizio originario.

La decisione

La Corte ha accolto la revocazione, ritenendo sussistente l'errore revocatorio per omesso invio dell'avviso di udienza al difensore effettivo, dovuto a un'erronea identificazione per omonimia e codice fiscale non corretto. In fase rescissoria ha poi dichiarato estinto il giudizio originario, prendendo atto dell'intervenuta definizione agevolata dei carichi tributari documentata in atti. La revocazione ha travolto anche la precedente condanna alle spese, e la Corte ha disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate, ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n. 546/1992.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione dell'ordinanza o sentenza di cassazione per errore di fatto percettivo, quando il vizio riguardi anche l'esame degli atti del giudizio di legittimità.

  • art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto incontestabilmente esistente o inesistente; l'omesso avviso di udienza a una parte costituita integra tale errore, se dovuto a mancata comunicazione al difensore effettivo.

  • art. 3 d.l. n. 119 del 2018

    richiamato dal ricorrente quale base della definizione agevolata/rottamazione dei carichi pendenti invocata nel giudizio originario.

  • art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022

    richiamato dal ricorrente quale ulteriore disciplina di definizione agevolata dei carichi pendenti, rilevante ai fini dell'estinzione del giudizio originario.

  • art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992

    le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate in caso di estinzione conseguente alla definizione agevolata.

  • Cass. 12/01/2018, n. 602

    è richiamata per affermare che l'omesso avviso di fissazione dell'udienza o della camera di consiglio a tutte le parti costituite è causa di errore revocatorio, mentre la mera nullità dell'avviso integra un errore di diritto.

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammissibile per errore di fatto quando il provvedimento sia stato emesso senza che una parte costituita abbia ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza o della camera di consiglio, purché l'omissione sia effettiva e non si traduca in una mera nullità giuridica del procedimento.
  • L'errore revocatorio può derivare da una falsa identificazione del difensore della parte, ad esempio per omonimia e indicazione di un codice fiscale errato, se ciò abbia comportato l'invio dell'avviso a un soggetto diverso dal difensore effettivamente costituito.
  • Se, nella fase rescissoria successiva all'accoglimento della revocazione, risulta intervenuta una definizione agevolata dei carichi tributari oggetto della controversia, il giudizio originario deve essere dichiarato estinto.
  • La revocazione dell'ordinanza che aveva deciso il ricorso comporta anche la caducazione della statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento revocato.
  • In materia di contenzioso tributario, in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la disciplina speciale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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