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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34028/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego del Comune a rimborsare l'IMU versata per gli anni 2015, 2016 e 2017 su un complesso immobiliare sito nel territorio comunale. La società proprietaria aveva chiesto il rimborso sostenendo che, dal momento in cui gli immobili erano stati occupati abusivamente da ignoti e vi era stata denuncia all'autorità, era venuto meno il presupposto impositivo del possesso/disponibilità del bene e, quindi, non era più dovuta l'imposta. Il Comune aveva respinto l'istanza, affermando che l'occupazione abusiva non escludeva la soggettività passiva del proprietario. In cassazione il Comune ha dedotto un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. n. 201 del 2011, sostenendo che per l'IMU rileva la titolarità del diritto di proprietà e non il possesso materiale dell'immobile, sicché l'occupazione abusiva non esonera dal pagamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso alla luce della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 60 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina, nella parte in cui non prevede la non soggezione all'IMU degli immobili non utilizzabili né disponibili, per il periodo in cui sussistono tali condizioni, quando sia stata presentata denuncia per l'occupazione abusiva o avviata azione penale. Poiché il fatto dell'occupazione abusiva denunciata non era controverso, la Corte ha concluso che l'imposta non era dovuta per quel periodo e ha quindi rigettato il ricorso del Comune. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione del contribuente; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. n. 201/2011

    La Corte richiama la disciplina dell'IMU, ma afferma che la sua applicazione va letta alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale, nel senso che gli immobili occupati abusivamente e denunciati non sono soggetti all'imposta per il periodo in cui restano non utilizzabili né disponibili.

  • art. 360, comma 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente come parametro del motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale disposizione che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011

    La Corte costituzionale, richiamata nella decisione, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non esclude dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili oggetto di occupazione abusiva denunciata.

  • artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.

    Parametri costituzionali posti dalla Corte costituzionale a fondamento della declaratoria di illegittimità della disciplina IMU nella parte indicata.

  • art. 614, secondo comma, c.p.

    Richiamato nella pronuncia costituzionale come uno dei reati rispetto ai quali la denuncia dell'occupazione abusiva rileva ai fini dell'esclusione dall'IMU.

  • art. 633 c.p.

    Richiamato nella pronuncia costituzionale come ulteriore reato rilevante ai fini dell'esclusione dall'IMU in presenza di occupazione abusiva denunciata.

Massime di principio

  • In materia di IMU, gli immobili non utilizzabili né disponibili per occupazione abusiva denunciata all'autorità giudiziaria non sono soggetti all'imposta per il periodo in cui permane tale condizione, secondo la disciplina come reinterpretata alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale.
  • Il presupposto impositivo non può essere ricostruito in modo da tassare il contribuente per beni di cui sia stata definitivamente perduta la disponibilità materiale e giuridica in conseguenza di occupazione abusiva denunciata.
  • Quando la questione di diritto sia stata risolta da una successiva pronuncia della Corte costituzionale applicabile al caso, il ricorso che si fondi sulla tesi incompatibile con tale pronuncia deve essere rigettato se il fatto costitutivo dell'esenzione o esclusione dall'imposta non è contestato.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la Corte può dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi della disciplina processuale vigente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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