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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24353/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di un credito IVA relativo all’anno 2005, esposto nella dichiarazione annuale presentata per il 2006, in una situazione di cessazione dell’attività della società. Il contribuente aveva chiesto il rimborso del credito IVA, mentre l’Ufficio aveva negato il rimborso sostenendo, da un lato, la decadenza biennale ex art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 e, dall’altro, l’assenza del modello VR. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva confermato, ritenendo sufficiente la compilazione del quadro RX della dichiarazione annuale e applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione. In Cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme processuali e dell’art. 2495, comma 2, c.c., sostenendo che il ricorso introduttivo era inammissibile perché proposto anche quale ex legale rappresentante di una società già cancellata, con conseguente difetto di legittimazione e necessità di cassazione senza rinvio; con il secondo ha lamentato la violazione delle norme IVA e del processo tributario, sostenendo che la compilazione della dichiarazione non bastasse a manifestare la volontà di rimborso e che, in assenza di modello VR, l’istanza del 2010 fosse tardiva rispetto al termine biennale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo limitatamente al profilo della legittimazione processuale della società estinta, rilevando che, dopo la cancellazione dal registro delle imprese, la legittimazione spetta ai soci e non alla società né al suo ex legale rappresentante per la pretesa relativa al debito/credito sociale. Per questa parte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile il ricorso originario nella parte in cui era stato proposto dall’ex legale rappresentante della società estinta. Ha invece rigettato il secondo motivo, confermando che, in caso di cessazione dell’attività, la compilazione del quadro RX della dichiarazione annuale integra domanda di rimborso e che non si applica il termine biennale di decadenza ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992, ma la prescrizione ordinaria decennale; il modello VR è solo un adempimento prodromico all’esigibilità del credito. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e per la declaratoria di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 75 c.p.c.

    richiamato per contestare la capacità/legittimazione processuale della parte che aveva introdotto il giudizio

  • art. 110 c.p.c.

    i soci succedono alla società estinta nella legittimazione processuale nei rapporti facenti capo all’ente cancellato

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per censurare la decisione che avrebbe pronunciato oltre o al di fuori della corretta legittimazione delle parti

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, la pretesa relativa al debito sociale non resta in capo alla società estinta; la posizione processuale si concentra sui soci

  • art. 28 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dalla parte ricorrente nel motivo sul rimborso IVA

  • art. 30 d.P.R. n. 633/1972

    in caso di cessazione dell’attività, l’eccedenza IVA è soggetta alla disciplina speciale del rimborso e la domanda può essere validamente manifestata nella dichiarazione annuale

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972

    il modello VR non è fonte del diritto al rimborso ma solo presupposto per l’esigibilità del credito e per l’avvio della procedura di rimborso

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    il termine biennale di decadenza non si applica quando esiste una disciplina speciale del rimborso IVA; opera solo in via residuale

  • art. 2946 c.c.

    il diritto al rimborso del credito IVA, una volta esercitato con la dichiarazione, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o proseguita per difetto processuale originario

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio: i rapporti obbligatori dell’ente si trasferiscono ai soci, che subentrano anche nella legittimazione processuale; la società estinta non può più stare in giudizio per le pretese riferite al rapporto sociale.
  • L’ex legale rappresentante di una società cancellata non conserva la legittimazione ad agire o resistere per la pretesa attinente al debito o credito sociale, salvo diverse e specifiche basi di responsabilità personale.
  • La domanda di rimborso del credito IVA si considera proposta già con la compilazione del quadro della dichiarazione annuale destinato all’esposizione del credito richiesto a rimborso; il successivo modello VR non è elemento costitutivo del diritto ma soltanto adempimento prodromico all’esigibilità.
  • In caso di cessazione dell’attività, l’eccedenza IVA non può essere portata in detrazione o compensazione negli anni successivi; pertanto la domanda di rimborso è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non alla decadenza biennale residuale dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
  • Il termine biennale di decadenza del processo tributario opera solo in assenza di disciplina speciale sul rimborso, mentre la disciplina IVA speciale prevale nella regolazione del diritto al rimborso del credito esposto in dichiarazione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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