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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27015/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditrice)

La controversia

La creditrice aveva dichiarato di aver prestato al debitore, con scrittura privata del 2 agosto 2004, euro 35.000,00, da restituire entro il 30 novembre 2004. Dopo il decesso del debitore, avvenuto l’11 ottobre 2012, avviò il procedimento ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. per fissare ai chiamati un termine per accettare o rinunciare all’eredità. In quella sede alcuni chiamati contestarono la provenienza della sottoscrizione sulla scrittura; la creditrice chiese la verificazione, ma il giudice revocò l’ammissione dell’accertamento grafologico perché il procedimento camerale era diretto soltanto alla fissazione del termine successorio e non consentiva attività istruttoria. La moglie e uno dei figli accettarono l’eredità; gli altri figli vi rinunciarono. La creditrice ottenne quindi un decreto ingiuntivo per il recupero del mutuo. Gli ingiunti proposero opposizione, disconoscendo nuovamente la sottoscrizione, contestando l’utilizzabilità della scrittura e sostenendo che la verificazione avrebbe dovuto essere promossa già nel precedente procedimento o, comunque, in via principale; eccepirono inoltre la prescrizione, negando la prova della ricezione delle diffide inviate nel 2006 e nel 2009. Nel giudizio di opposizione la creditrice chiese tempestivamente la verificazione; la consulenza grafologica accertò che la firma proveniva dal debitore. Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 267/2019, rigettò l’opposizione; la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1260/2022 depositata il 6 ottobre 2022, rigettò l’appello. In cassazione l’erede ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2935, 2943, 2697 e 1335 c.c., sostenendo che la contestazione della ricezione delle raccomandate impedisse di applicare la presunzione di conoscenza e che gli avvisi di ricevimento non provassero l’effettiva consegna, anche perché la sottoscrizione sarebbe stata contestata. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c. e 214 ss. c.p.c., sostenendo che il disconoscimento già formulato nel procedimento ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. avesse privato la scrittura di efficacia probatoria e che la mancata verificazione in quella sede imponesse di non utilizzarla nel successivo giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato respinto perché la Corte d’appello non si era basata sulla sola spedizione delle raccomandate, ma sugli avvisi di ricevimento, che recavano la firma del ricorrente; secondo l’accertamento di merito, la contestazione riguardava la ricezione degli avvisi, non il disconoscimento espresso della firma apposta su di essi. La documentazione era quindi idonea a provare l’arrivo delle comunicazioni nella sfera di conoscibilità del destinatario ai sensi dell’art. 1335 c.c.; gli opponenti non avevano inoltre allegato e provato circostanze idonee a superare la presunzione. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione. Il secondo motivo è stato respinto perché il procedimento ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. è camerale, non decisorio sul credito e privo di una fase istruttoria compatibile con la verificazione: il disconoscimento formulato in quella sede non produce gli effetti propri del disconoscimento nel giudizio ordinario e non obbliga a promuovere immediatamente un’autonoma verificazione. Nel successivo giudizio di opposizione, sede di cognizione piena, la creditrice aveva invece tempestivamente chiesto la verificazione e la consulenza grafologica aveva accertato l’autenticità della sottoscrizione. La Corte ha pertanto condannato il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.500,00 per compensi ed euro 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1335 c.c.

    La dichiarazione recettizia, ai sensi dell’art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, inteso come luogo che, per collegamento ordinario o per normale frequentazione, rientri nella sua sfera di dominio e controllo e sia idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto e la possibilità di conoscerne il contenuto.

    La dichiarazione recettizia si presume conosciuta quando giunge all’indirizzo del destinatario, purché questo appartenga alla sua sfera di dominio e controllo e sia idoneo a consentire la ricezione e la conoscibilità del contenuto. In caso di contestazione, il giudice di merito verifica l’esito della spedizione sulla base dell’avviso di ricevimento e degli altri elementi probatori utili.

  • art. 2943, quarto comma, c.c.

    l’atto di costituzione in mora è atto giuridico unilaterale recettizio, richiede la forma scritta ed è idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943, quarto comma, c.c. quando giunge nella sfera di conoscenza del debitore

    La costituzione in mora interrompe la prescrizione se, essendo un atto scritto e recettizio, giunge nella sfera di conoscibilità del debitore.

  • art. 2697 c.c.

    Da ultimo, la sentenza impugnata non si è posta in contrasto neppure con il principio di ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., ma ha ritenuto che tale onere fosse stato assolto dalla creditrice mediante la produzione degli avvisi di ricevimento e che, a fronte di tale prova, gli appellanti non avessero fornito elementi idonei a vincere la presunzione di conoscenza dell’atto recettizio.

    La prova dell’arrivo della comunicazione può essere assolta mediante la produzione degli avvisi di ricevimento; una volta fornita tale prova, grava sul destinatario l’onere di allegare e provare elementi idonei a superare la presunzione di conoscenza.

  • artt. 481 c.c. e 749 c.p.c.

    Se il procedimento ex art. 481 c.c. non è deputato all’accertamento definitivo di diritti soggettivi controversi, ma alla fissazione di un termine entro il quale il chiamato all’eredità deve dichiarare se accetta o rinuncia, non può ritenersi che in esso si producano, con pienezza di effetti, le conseguenze proprie del disconoscimento di scrittura privata nel giudizio ordinario di cognizione.

    Il procedimento per la fissazione del termine al chiamato all’eredità ha funzione non contenziosa e non è sede di accertamento definitivo dei diritti controversi. Il disconoscimento di una scrittura formulato in tale procedimento non produce, con pienezza di effetti, le conseguenze previste nel giudizio ordinario di cognizione.

  • artt. 214 ss. c.p.c.

    Il meccanismo degli artt. 214 e ss. c.p.c. presuppone infatti un giudizio nel quale la scrittura venga utilizzata come mezzo di prova ai fini della decisione della controversia e nel quale sia possibile aprire la parentesi istruttoria della verificazione.

    Le regole sul disconoscimento e sulla verificazione della scrittura privata presuppongono un giudizio idoneo a decidere una controversia e a svolgere la relativa attività istruttoria; non si applicano automaticamente a procedimenti camerali o sommari strutturalmente incompatibili con tale scansione.

  • art. 216 c.p.c.

    l’art. 216 c.p.c. subordina l’efficacia probatoria della scrittura privata disconosciuta alla proposizione dell’istanza di verificazione da parte di colui che intenda avvalersene, sicché la mancata proposizione dell’istanza equivale a dichiarazione di non volersi avvalere del documento

    Nel giudizio a cognizione piena, la parte che intende avvalersi di una scrittura privata ritualmente disconosciuta deve chiedere la verificazione; se non lo fa, il documento non può essere utilizzato come prova. Tale regola non rende però inutilizzabile la scrittura per il solo fatto che il disconoscimento sia stato formulato in un precedente procedimento camerale incompatibile con la verificazione.

  • art. 215 c.p.c.

    Da ultimo, va evidenziato che la fattispecie del riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall'art. 215 c.p.c., opera esclusivamente nel processo in cui essa viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell'ammissione della scrittura come mezzo di prova, sicché la parte interessata, qualora il documento sia prodotto in altro giudizio per farne derivare effetti diversi, può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione;

    Il riconoscimento tacito della scrittura privata produce effetti soltanto nel processo in cui si verifica e non impedisce alla parte di disconoscere il documento in un altro giudizio.

  • art. 742 c.p.c.

    Tale qualificazione del procedimento camerale rileva direttamente nella presente controversia. Se il procedimento ex art. 481 c.c. non è deputato all’accertamento definitivo di diritti soggettivi controversi, ma alla fissazione di un termine entro il quale il chiamato all’eredità deve dichiarare se accetta o rinuncia, non può ritenersi che in esso si producano, con pienezza di effetti, le conseguenze proprie del disconoscimento di scrittura privata nel giudizio ordinario di cognizione.

    Il riferimento all’art. 742 c.p.c. concorre a qualificare il procedimento camerale come non decisorio e non definitivo, poiché il provvedimento è revocabile o modificabile; tale natura esclude che il disconoscimento documentale svolto in quella sede produca gli effetti tipici del giudizio ordinario.

  • artt. 633 e 634 c.p.c.

    La domanda monitoria, peraltro, poteva essere sorretta da prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., restando riservata al giudizio di opposizione la verifica piena della fondatezza del credito e dell’autenticità del documento prodotto.

    La prova scritta richiesta per la fase monitoria non esaurisce l’accertamento della fondatezza del credito e dell’autenticità del documento: tali questioni possono essere verificate pienamente nel successivo giudizio di opposizione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La costituzione in mora, quale atto scritto e recettizio, interrompe la prescrizione quando giunge nella sfera di conoscibilità del debitore. La presunzione di conoscenza opera dal momento in cui l’atto arriva a un indirizzo collegato alla sfera di dominio e controllo del destinatario; la produzione dell’avviso di ricevimento può provare l’esito della spedizione, ferma la valutazione del giudice di merito degli elementi utili a superare la presunzione.
  • Quando il mittente produce l’avviso di ricevimento e il giudice di merito accerta che esso reca la firma del destinatario, la prova dell’arrivo della comunicazione può ritenersi assolta; spetta al destinatario fornire elementi idonei a vincere la presunzione di conoscenza.
  • Il procedimento ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., volto alla fissazione del termine per accettare o rinunciare all’eredità, non è destinato all’accertamento di diritti controversi e non prevede una fase istruttoria piena. Il disconoscimento di una scrittura privata formulato in tale sede non produce gli effetti propri del disconoscimento nel giudizio ordinario e non impone l’immediata instaurazione della verificazione.
  • Nel giudizio a cognizione piena, la parte che intende avvalersi di una scrittura privata ritualmente disconosciuta deve chiedere la verificazione; la mancata istanza comporta che non possa avvalersi del documento come prova. La tempestiva richiesta di verificazione nel successivo giudizio di opposizione soddisfa tale onere anche se il documento era stato disconosciuto in un precedente procedimento camerale incompatibile con la verificazione.
  • Il riconoscimento tacito della scrittura privata produce effetti soltanto nel processo in cui si realizza; la produzione del documento in un diverso giudizio non è preclusa e consente alla parte di disconoscerlo in quella sede.
  • La valutazione dell’avvenuta ricezione di una raccomandata e dell’idoneità degli avvisi di ricevimento a provarla è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione nei limiti propri del controllo di legittimità e non attraverso una richiesta di diversa lettura delle prove.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioniSuccessione legittima
RamiObbligazioniProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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