Cassazione Civile, Sentenza n. 34693/2022 del 24/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento poste a garanzia di crediti iscritti a ruolo. Impugnava la sentenza di appello che aveva ritenuto inammissibili come "nuove" alcune censure dedotte con memorie illustrative, aveva escluso l'irritualità delle notifiche delle cartelle e dell'avviso preventivo di iscrizione ipotecaria, e aveva confermato la legittimità della liquidazione delle spese processuali e della condanna per responsabilità aggravata. In Cassazione la ricorrente proponeva cinque motivi basati su violazione di norme processuali e sostanziali, omesso esame di fatti decisivi e violazioni di norme sulla notifica delle cartelle e sulla liquidazione/spese processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure: (1) corretto il rigetto come "nova" di deduzioni introdotte in memoria illustrativa in appello poiché ampliative dell'oggetto del giudizio; (2) legittima la notifica delle cartelle effettuata dal concessionario mediante raccomandata A/R ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 e normativa collegata; (3) nulla da ridire sulla liquidazione delle spese e sul mancato esercizio della compensazione, riservato alla discrezionalità del giudice di merito; (4) assorbita la censura di omessa pronuncia: non era indispensabile un provvedimento espresso su questioni che risultavano implicitamente decise; (5) corretta la condanna per lite temeraria e la condanna ex art. 96 c.p.c. per colpa grave del ricorrente, per aver proposto impugnazione in contrasto con giurisprudenza consolidata e senza argomentazioni nomofilattiche. Sono state condannate Ferranti Immobiliare alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento in favore di Equitalia Sud della somma a titolo di responsabilità aggravata.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24
Richiamato in relazione alle modalità di integrazione dei motivi: la Corte conferma che non sono ammesse in appello "nova" che ampliano l'oggetto del giudizio; l'eventuale integrazione dei motivi richiede i presidi procedurali previsti dalla norma
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 32
Riferito ai limiti di ammissibilità delle deduzioni in appello; utilizzato per valutare la correttezza dell'applicazione del divieto di nuova materia
La Corte interpreta la norma come consentente la notifica delle cartelle di pagamento anche direttamente dal concessionario mediante raccomandata A/R tramite servizio postale ordinario, senza che sia necessaria una relata formale redatta dall'ufficiale postale
Richiamato in relazione all'avviso preventivo di iscrizione ipotecaria; la Corte ha ritenuto che non sia stata dimostrata l'illegittimità della notifica dell'avviso
D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e ss.
D.M. 9/4/2001, artt. 32 e ss.
Richiamato ratione temporis per confermare che, quando si usa la notifica postale semplificata, è sufficiente la consegna del plico all'indirizzo del destinatario con firma dell'incaricato e avviso di ricevimento
Supporta la nozione che gli uffici finanziari (e per essi il concessionario) possono notificare atti tramite posta, in forma semplificata, senza applicare integralmente le formalità proprie dell'attività dell'ufficiale giudiziario
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Fondamento dei motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e omesso esame di fatto/omessa pronuncia); la Corte ha valutato i profili di legittimità secondo questi capi e li ha respinti
Usato per giustificare la condanna per responsabilità aggravata (lite temeraria/colpa grave) nei confronti della ricorrente che ha proposto impugnazione manifestamente infondata
L'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico e quindi fa piena prova degli eventi che l'agente postale dichiara, rendendo difficoltosa la contestazione senza querela di falso
Richiamato in tema di disconoscimento della conformità di copia fotostatica all'originale: il disconoscimento richiede specificità; la contestazione generica è insufficiente
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Norma sul divieto di "nova" in appello nel processo tributario; confermata l'applicabilità per limitare le eccezioni introdotte in fase di memorie
Richiamato come richiamo residuale per la disciplina delle notifiche quando l'art. 26 DPR 602 rinvia a disposizioni non regolate espressamente
Massime di principio
- In materia tributaria l'appello è giudizio impugnatorio: non sono ammesse nuove domande o eccezioni che ampliano l'oggetto ("nova"); deduzioni aggiuntive rese in memoria illustrativa possono essere considerate inammissibili se non rispettano i limiti e le formalità previste
- La notifica della cartella esattoriale effettuata dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento è generalmente valida ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 e normativa connessa; non è richiesta una relata formale dell'ufficiale giudiziario quando si usa la procedura postale semplificata
- L'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico e fa piena prova delle dichiarazioni dell'agente postale: chi contesta la notifica deve fornire elementi precisi e, se necessario, proporre querela di falso contro l'A/R
- La contestazione della conformità di copie fotostatiche all'originale richiede disconoscimenti chiari e specifici; contestazioni generiche sono inefficaci e il giudice può ricorrere a presunzioni o ad altri elementi probatori
- La liquidazione delle spese e la decisione sulla compensazione sono, di regola, valutazioni discrezionali del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se violano principi di diritto o limiti tariffari
- La proposizione di impugnazioni contrarie a giurisprudenza consolidata e prive di serio argomentare nomofilattico può integrare colpa grave/lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con conseguente condanna per responsabilità aggravata
- Per ottenere l'annullamento di atti di riscossione per difetti di notifica o irregolarità formali è necessario sollevare le specifiche eccezioni nel primo grado (ricorso introduttivo) e documentarle puntualmente, pena l'inammissibilità in appello
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