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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34647/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa al pagamento di lavori di ristrutturazione: I.C.O.R. ottenne decreto ingiuntivo per somme residuali dovute in forza di contratto d'appalto del 7.11.1987; la ricorrente deduceva l'esonero dal pagamento in forza di un precedente accordo/patto ("accollo di spese") dell'11.09.1987 e, in via alternativa, contestava l'applicabilità degli interessi moratori perché aveva fatto un'offerta ritenuta dalla Corte incompleta.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi (che impugnavano la valutazione interpretativa del giudice di merito) e infondato il terzo, confermando che: a) il contratto di appalto approvato dall'amministratore/assemblea ha prevalso sul precedente accordo che prevedeva l'accollo delle spese; b) l'offerta effettuata dalla ricorrente era insufficiente (offerta di €40.610,50 a fronte di un capitale accertato di €43.229,00), per cui non è stata esclusa la mora e sono dovuti gli interessi; c) il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata alle spese di giudizio in favore della resistente.

Norme richiamate

  • legge n. 219 del 1981 (disciplinante il condominio negli edifici)

    Il giudice ha ritenuto che l'amministratore, nella speciale rappresentanza assunta, potesse validamente stipulare il contratto di appalto e che la relativa approvazione assembleare abbia efficacia vincolante anche nella sfera dei singoli condomini, con prevalenza del contratto di appalto sugli accordi privati anteriori non reiterati nel contratto

  • codice civile, artt. 1362 e 1366

    Richiamati in tema di interpretazione del contratto: la Corte ha confermato che la ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito è valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità salvo violazione dei canoni legali di ermeneutica o illogicità della motivazione

  • codice civile, art. 1220

    Applicato il principio secondo cui per escludere la mora del debitore l'offerta non formale deve essere reale, seria, tempestiva e completa: l'offerta incompleta non libera il debitore dall'obbligo degli interessi moratori

  • codice civile, art. 1182

    Richiamato come riferimento sui luoghi e modalità dell'adempimento: l'offerta non formale deve porre la prestazione nella sfera di disponibilità del creditore nei luoghi indicati dall'art.1182 c.c.

  • codice di procedura civile, artt. 112, 132, 342, 324, 328, 360

    Usati per censurare presunte nullità o violazioni procedurali: la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che in realtà erano un sindacato di merito sulla valutazione dei fatti e ha valutato la regolarità della motivazione del giudice di merito

  • codice civile, art. 2909

    Richiamato tra le norme indicate dalla ricorrente ma senza incidenza decisiva nella motivazione di cassazione

  • D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 13

    Applicato per quanto riguarda l'ulteriore versamento del contributo unificato dovuto dalla ricorrente, rilevando la sussistenza dei presupposti per l'eventuale ulteriore contributo

  • Giurisprudenza citata (Cass. n. 21924/2015)

    Richiamata per il principio che l'offerta non formale deve essere completa e introdurre la prestazione nella sfera del creditore per escludere la mora

  • Giurisprudenza citata (Cass. n. 10293/2018)

    Richiamata per il principio secondo cui il deposito bancario della somma offerta può escludere la mora se la somma è effettivamente dovuta e completa; se insufficiente, non impedisce la mora

Massime di principio

  • La valutazione interpretativa del giudice di merito sui contratti è in genere sindacabile in Cassazione solo se viola i canoni legali di interpretazione o è illogica; non è possibile ottenere l'annullamento per mera diversa rivalutazione dei fatti
  • Se l'amministratore del condominio opera in ambito di rappresentanza speciale e l'assemblea approva il contratto, il contratto di appalto può prevalere su precedenti accordi privati che non siano stati ribaditi nel contratto stesso
  • Per escludere la mora ex art.1220 c.c. l'offerta non formale deve essere reale, completa e porre la prestazione nella sfera di disponibilità del creditore; un'offerta inferiore a quanto effettivamente dovuto non impedisce l'applicazione degli interessi moratori
  • Il deposito della somma offerta (deposito 'banco judicis') può escludere la mora solo se l'importo corrisponde esattamente alla somma dovuta; in caso di insufficienza l'effetto non opera
  • La mancata notificazione del ricorso a tutte le parti costituite nel merito non determina automaticamente l'integrazione del contraddittorio se l'assenza non incide sull'esito del giudizio e non sussistono esigenze concrete di tutela del contraddittorio
  • Le spese di lite seguono la soccombenza: il soccombente è condannato a rimborsare le spese del giudizio superiore, compresi eventuali contributi unificati aggiuntivi previsti dalla normativa

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