Cassazione Civile, Sentenza n. 34689/2022 del 24/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1-2) nullità della sentenza di merito per mancata e generica motivazione su punti di appello; (3) omesso esame di fatto decisivo, in particolare della documentazione attestante la sospensione giudiziale dell'esecutorietà di alcuni titoli e il pagamento tramite ravvedimento operoso; (4) violazioni relative alla prova della notifica delle intimazioni/cartelle (assenza/insufficienza di prove, estratti di ruolo in copia conforme, illeggibilità delle sottoscrizioni); (5) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 600/1973 sulla modalità di notifica (notifica dovuta tramite ufficiale giudiziario o ufficiale della riscossione abilitato, contestazione dell'uso di recapito privato e della notifica diretta da parte del concessionario); (6) violazione di norme sul procedimento e sui contenuti minimi degli atti (art. 7 l. 212/2000, art. 3 l. 241/1990, art. 18 l. 689/1981), con contestazione della mancanza di indicazioni obbligatorie, firma autografa, termini d'impugnazione e responsabile del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di autosufficienza (mancanza di trascrizione e dettaglio dei motivi di appello), il terzo motivo inammissibile per generica indicazione di provvedimenti cautelari non identificati, la quarta censura inammissibile per carenza della trascrizione integrale degli atti relativi al procedimento notificatorio e per novità invocate in sede di cassazione, mentre le ulteriori censure sono state considerate generiche o infondate alla luce degli accertamenti del giudice di merito (la CTR aveva ritenuto regolari le notifiche "predisposte secondo il modello approvato dal Ministero delle Finanze" e complete dei requisiti di legge). La Corte ha inoltre richiamato principi sul carattere di inesistenza della notifica (solo per totale mancanza materiale o attività priva degli elementi costitutivi essenziali) e sulla non annullabilità dei provvedimenti vincolati quando il contenuto non poteva essere diverso. Spese di giudizio a carico della ricorrente: rimborso per la controricorrente di euro 8.200,00 e euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e altri accessori di legge; ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Norma richiamata come base dei motivi di cassazione (vizi di motivazione, omesso esame di fatti decisivi, violazione di norme di diritto). La Corte ha valutato l'ammissibilità dei motivi secondo i criteri di autosufficienza e specificità richiesti dall'articolo.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione alla presunta nullità per assenza di motivazione; la Corte ha richiesto motivazione adeguata e autosufficienza del ricorso, ma ha ritenuto che la censura fosse generica e non autosufficiente.
art. 156 c.p.c.
Richiamato nel contesto della sanabilità dei vizi di notifica: la Corte distingue fra vizi che determinano inesistenza e quelli sanabili (efficacia ex tunc se raggiunto lo scopo), applicando la giurisprudenza consolidata.
art. 26 d.P.R. n. 600/1973
Norma sulle modalità di notificazione degli atti tributari invocata dalla ricorrente per sostenere l'invalidità delle intimazioni. La Corte ha rilevato che la ricorrente non ha fornito elementi specifici per dimostrare l'inesistenza della notifica e che i rilievi del giudice di merito sulla regolarità delle notifiche (modello ministeriale e completezza formale) resistono.
art. 50 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato indirettamente con riferimento agli avvisi di intimazione ad adempiere; la Corte osserva che tali atti hanno contenuto vincolato e che la motivazione può essere limitata al richiamo della cartella di pagamento.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Richiamato per affermare il principio secondo cui un provvedimento vincolato non è annullabile per violazioni formali del procedimento quando è evidente che il contenuto dispositivo non poteva essere diverso.
art. 7, comma 2, l. n. 212/2000
Norma sul contraddittorio e diritti del contribuente richiamata dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non dimostrata nei fatti, non sufficiente a invalidare la decisione di merito.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato in relazione ai principi del procedimento amministrativo (motivazione e trasparenza); la Corte ha ritenuto che, per atti di contenuto vincolato predisposti secondo il modello, i vizi formali non rilevino quando il contenuto non poteva essere diverso.
art. 18, comma 2, l. n. 689/1981
Richiamato come normativa procedurale invocata dalla ricorrente; la Corte non ha ritenuto provata la violazione in modo tale da inficiare le notifiche o la decisione di merito.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Richiamato nei principi applicativi: la Corte può colmare l'eventuale iato motivazionale pronunciando le ragioni giuridiche che giustificano il rigetto quando un motivo non esaminato risulti infondato, a tutela della ragionevole durata del processo.
art. 111, comma 2 Cost.
Principio costituzionale della ragionevole durata del processo richiamato per giustificare l'intervento correttivo della Corte quando opportuno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma amministrativa richiamata riguardo al contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere autosufficienti: bisogna trascrivere integralmente gli atti e le relata di notifica e descrivere con precisione i fatti e le prove contestate; la genericità comporta spesso l'inammissibilità.
- La distinzione tra inesistenza della notifica e nullità è essenziale: l'inesistenza si configura solo per totale assenza materiale dell'atto o per attività priva degli elementi essenziali; la maggior parte dei vizi di forma sono nullità sanabili se il fine della notifica è stato raggiunto.
- Per contestare la validità di una notifica tributaria è necessario fornire la documentazione completa del procedimento notificatorio (relate, ricevute, prova di ricezione); l'uso di servizi di recapito privato va provato concretamente per determinare l'eventuale nullità.
- Gli atti a contenuto vincolato (es. avviso di intimazione redatto secondo il modello ministeriale) sono meno suscettibili di annullamento per vizi formali quando è manifesto che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
- Se il giudice di merito non affronta un motivo specifico, la Corte di Cassazione può integrare la motivazione o dichiarare inammissibile il motivo se esso non è decisivo o è infondato; la mera censura di mancata pronuncia non garantisce automaticamente l'annullamento.
- Chi impugna deve evitare di introdurre nuovi profili di doglianza in cassazione rispetto a quanto svolto nei gradi precedenti: la novità può essere dichiarata inammissibile.
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