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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34629/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sanmarco impugnava la sentenza di merito che aveva confermato il decreto ingiuntivo per €26.781,22 relativo a fornitura di prosciutti. Contestava in particolare la valutazione probatoria del Documento di Trasporto (DDT) faxato dalla resistente, sostenendone l'illeggibilità delle sottoscrizioni, la mancata identificazione del vettore, la non corrispondenza temporale dei documenti prodotti e l'assenza di fattura per il trasporto; deduceva violazioni normative e vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c.). Inoltre era emersa una questione procedurale sulla procura speciale non datata e su foglio separato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i primi due motivi erano in sostanza rinvii a una rivalutazione delle prove, il che è precluso in sede di legittimità. È stato precisato che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. tutela l'omesso esame di "fatti" in senso storico e non la mancata considerazione di meri elementi istruttori/documenti. La Corte ha quindi rigettato le censure, ha escluso il rinvio a nuovo ruolo richiesto dal P.G. e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di Cassazione (liquidate in €4.100 oltre oneri, con indicazione del versamento aggiuntivo ai sensi del D.P.R. n.115/2002 art.13 comma 1-quater).

Norme richiamate

  • art. 1510 cod. civ.

    comma 2 (citato nel testo)

    Il venditore si considera adempiuto con la consegna al vettore incaricato; l'assenza di fattura del vettore non è decisiva se dal DDT risulta che le spese di trasporto sono a carico del destinatario.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    comma 1, nn. 3), 4) e 5) (contestati dal ricorrente)

    La Corte precisa che il n.5) tutela l'omesso esame di "fatti" decisivi in senso storico (accadimenti o circostanze materiali), non la mancata considerazione di elementi istruttori o documentali; la mera rivalutazione della prova è inammissibile.

  • art. 365 cod. proc. civ.

    Richiamato dal P.G. in relazione al requisito della procura speciale datata: la questione è stata segnalata alle Sezioni Unite ma la Corte ha deciso di non rinviare per nuovo ruolo e di decidere sul merito comunque.

  • art. 2697 cod. civ.

    Riferito all'onere della prova: la censura circa l'asserita inconsistenza probatoria del DDT sollecitava una diversa valutazione delle prove, prerogativa del giudice di merito, non della Cassazione.

  • art. 156 cod. proc. civ.

    La Corte ha ritenuto che la mancanza del file della relata di notifica nella PEC fosse mera irregolarità sanata dalla costituzione del convenuto, ai sensi di questa norma.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla motivazione e all'omesso esame di elementi istruttori: la mancata esposizione di tutti gli elementi probatori può integrare profili di violazione dell'art.112 ma non sempre il vizio di cui al n.5) dell'art.360.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater

    Usato per attestare l'esistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un importo aggiuntivo (contributo), come previsto dalla normativa sui contributi unificati.

Massime di principio

  • In Cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito; la rivalutazione del fatto è prerogativa del merito.
  • L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di fatti in senso storico e materiale; l'omessa considerazione di documenti o elementi istruttori, di per sé, non rientra in questa fattispecie e può configurare al più vizio di motivazione ai sensi dell'art.112 c.p.c.
  • Il DDT (documento di trasporto) sottoscritto dal vettore e dal destinatario è idoneo a provare l'avvenuta consegna; la mancanza di una fattura di trasporto non esclude l'avvenuto adempimento se dagli accordi e dal DDT risulta che le spese erano a carico del compratore.
  • Questioni formali sulla procura speciale (es. procura non datata o su foglio separato) possono pregiudicare i requisiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione; per evitare problemi è opportuno che la procura sia conforme ai requisiti richiesti e correttamente collocata nei fascicoli di impugnazione.
  • La mancata produzione in grado d'appello di documenti presenti nella fase monitoria può escludere il loro valore in appello: è importante conservare e riprodurre il fascicolo di primo grado quando si impugna.
  • Irregolarità formali nella notifica elettronica possono essere sanate dalla costituzione della controparte (art.156 c.p.c.), ma è comunque prudente curare la completezza della documentazione di notifica.

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