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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34646/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione avverso decreto ingiuntivo per pagamento di residuo di fattura relativa a lavori edili; i ricorrenti contestavano l'importo e sostenevano di aver pagato quanto dovuto, nonché che l'appaltatore non aveva completato l'opera per divergenze sulle modalità esecutive. Questioni rilevanti: qualificazione del contratto (appalto a misura vs a corpo), determinazione del corrispettivo tramite consulenza tecnica d'ufficio, applicazione degli artt. 1655, 1657 e 1660 c.c., e ammissibilità di nuove eccezioni in sede di gravame e in Cassazione.

La decisione

Il Tribunale di Biella aveva qualificato il contratto come appalto a misura e, sulla base della CTU, valutato le opere eseguite in euro 168.871,28 con residuo credito per l'appaltatore di euro 54.475,36 (IVA compresa). La Corte d'appello ha rigettato l'appello dei committenti confermando la qualificazione a misura e le conclusioni del primo giudice. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché i ricorrenti non avevano impugnato in appello la qualificazione del contratto come appalto a misura (censura essenziale per le altre doglianze), e perché alcune eccezioni erano state sollevate tardivamente; perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati alle spese di lite in favore della resistente.

Norme richiamate

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al rischio d'impresa dell'appaltatore; la Corte non ha esaminato il rilievo nel merito perché la qualificazione contrattuale (a misura) non era stata impugnata in appello, rendendo inammissibile la censura procedurale in Cassazione.

  • art. 1657 c.c.

    Discussa in relazione alla determinazione del corrispettivo: la Corte distingue tra appalto a corpo (prezzo fisso da detrarre per lavori non eseguiti) e appalto a misura (prezzo variabile in rapporto alle quantità effettive), ritenendo corretta la determinazione del corrispettivo nel caso di appalto a misura mediante valutazione tecnico-contabile.

  • art. 1660 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti con la doglianza che l'appaltatore non poteva variare costi senza preventiva informazione/autorizzazione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perchè formulata tardivamente e non fondata rispetto alla qualificazione a misura, che rende diversamente operanti le regole sulle variazioni.

  • art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1

    Richiamato come limite procedurale: eccezioni o questioni sollevate per la prima volta con memoria sono inammissibili se tardive; la Corte ha rilevato che alcune eccezioni sono state sollevate tardivamente e quindi non potevano essere esaminate.

  • Cass. n. 18641/2017 (massima citata)

    Principio applicato: quando una sentenza è sorretta da più ragioni autonome e non tutte sono impugnate, l'omessa impugnazione di una motivazione autonoma rende inammissibile la censura sulle altre per difetto di interesse.

  • Cass. 21517/2019 (richiamata)

    Citata per chiarire che nell'appalto a corpo il riferimento per la liquidazione del compenso, in caso di parziale inadempimento, rimane il prezzo concordato a corpo con le necessarie detrazioni, mentre nella fattispecie la qualificazione a misura giustifica la diversa modalità di valutazione.

  • art. 13 d.p.r. 30.5.2002 n. 115

    Riferimento normativo sul contributo unificato: la sentenza dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La qualificazione del contratto (appalto a misura vs appalto a corpo) è cruciale: se non contestata tempestivamente in appello, le successive impugnazioni risultano inammissibili.
  • Nell'appalto a misura il corrispettivo può variare in relazione alle quantità effettivamente eseguite e il giudice, anche con ausilio di CTU, può determinare il valore delle opere realizzate.
  • Nell'appalto a corpo il prezzo è fisso; in caso di inadempimento parziale si procede sottraendo dal prezzo concordato il valore dei lavori non eseguiti, non ricalcolando il costo di quelli realizzati come in un appalto a misura.
  • Le questioni e le eccezioni rilevanti devono essere enunciate e dedotte nei termini processuali previsti (appello, memorie); eccezioni sollevate per la prima volta tardivamente sono inammissibili (art. 183 c.p.c.).
  • Se una sentenza poggia su molteplici motivazioni autonome e non tutte vengono impugnate, le doglianze sulle motivazioni non impugnate sono inefficaci: l'omessa impugnazione di una motivazione autonoma preclude l'annullamento della sentenza tramite censure successive.

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