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Sentenza

Sentenza n. 1545/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1774/2022, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202302939

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia n. 1774/2022, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a una piscina e a una porzione di muro di contenimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante contestava il diniego di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, riguardante una piscina natatoria e una porzione di muro di contenimento realizzate in parte nella particella destinata a zona agricola E/1 e ricadente nella fascia di rispetto stradale di 30 metri rispetto alla strada Ruvo-Terlizzi. Deduceva: errori processuali e violazione del contraddittorio per l'asserita rilevazione d'ufficio della nullità o incompetenza relativa alla declassificazione della strada; omessa pronuncia sulla tesi secondo cui la fascia di rispetto sarebbe stata azzerata; erronea individuazione della Regione quale autorità competente alla classificazione e declassificazione delle strade; erronea valutazione dell'efficacia della declassificazione e della collocazione dell'area nel centro abitato; violazione delle norme urbanistiche e del piano di lottizzazione; erronea applicazione dell'art. 87 del regolamento edilizio comunale, sostenendo che la piscina fosse pertinenza dell'alloggio del custode e quindi di un edificio residenziale. Chiedeva inoltre la trattazione in presenza e in pubblica udienza, nonché, in subordine, la disapplicazione dell'art. 87, comma 4-bis, c.p.a. o la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. È stata preliminarmente respinta la richiesta di trattazione in presenza: il rito camerale da remoto previsto dall'art. 87, comma 4-bis, c.p.a. conserva l'oralità, non compromette difesa e contraddittorio e costituisce un ragionevole temperamento al principio di pubblicità dell'udienza, funzionale alla ragionevole durata del processo. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata. Il primo motivo è stato respinto perché il TAR non aveva rilevato d'ufficio la nullità del verbale di consegna o l'incompetenza dell'ente, ma aveva valutato l'insufficienza della prova circa l'effettivo perfezionamento e l'ambito della declassificazione; non sussisteva quindi violazione dell'art. 73 c.p.a. Né risultava rilevante l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 31, comma 4, c.p.a. Il secondo motivo è stato respinto: non vi era omessa pronuncia, poiché la sentenza aveva esaminato la questione della fascia di rispetto e aveva ritenuto le opere ricadenti in area agricola e in fascia di inedificabilità prevista dal PRG, dal piano di lottizzazione e dal permesso di costruire. Il terzo motivo è stato respinto poiché la competenza alla classificazione e declassificazione delle strade non statali spetta alla Regione, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 9, del Codice della strada e degli artt. 2 e 3 d.P.R. n. 495/1992; la mera delega della gestione delle strade alla Provincia non dimostrava il trasferimento del potere di declassificazione. Il quarto motivo è stato respinto: l'area interessata era esterna al perimetro del centro abitato e al comparto commerciale, e la semplice eventuale trasformazione della strada in strada comunale non eliminava automaticamente la fascia di rispetto. La pianificazione attuativa del 2016 e il permesso di costruire del 2017 avevano comunque confermato la fascia di 30 metri e vietato in essa ogni volumetria o infrastruttura, salvo l'accesso al lotto. Il quinto motivo è stato respinto: la piscina, realizzata in parte in zona E/1 e in parte in zona D/2, era pertinenza di un alloggio custode che a sua volta costituiva pertinenza dell'opificio produttivo; essa non era quindi pertinenza di un edificio autonomamente residenziale o turistico-ricettivo, come richiesto dall'art. 87 del regolamento edilizio comunale. Le opere non risultavano pertanto conformi alla disciplina urbanistica vigente e non erano sanabili ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il rito camerale da remoto può essere applicato per esigenze di smaltimento dell'arretrato e ragionevole durata del processo; esso conserva l'oralità e non viola, di per sé, il diritto di difesa o il giusto processo.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il principio di pubblicità dell'udienza non è assoluto e può essere oggetto di deroghe ragionevoli e funzionali alla tutela di interessi preminenti.

  • art. 24 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La trattazione telematica da remoto, mantenendo l'oralità in camera di consiglio, non determina nella fattispecie una lesione del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il rito camerale da remoto è funzionale al principio di ragionevole durata del processo e non è stato ritenuto lesivo del giusto processo.

  • art. 31, comma 4, c.p.a.

    la nullità dell’atto può essere sempre opposta dalla parte resistente o essere rilevata d’ufficio dal giudice

    La norma consente la rilevazione d'ufficio della nullità dell'atto amministrativo; la questione non era tuttavia concretamente applicabile, poiché il TAR non aveva dichiarato nullo il verbale di declassificazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Non vi è violazione del contraddittorio quando la decisione si fonda su questioni già comprese nel thema decidendum e il giudice non introduce una questione nuova rilevata d'ufficio.

  • art. 2, commi 8 e 9, d.lgs. n. 285/1992

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La competenza alla classificazione e declassificazione delle strade non statali spetta alle Regioni.

  • artt. 2 e 3 d.P.R. n. 495/1992

    La declassificazione è disposta con decreto del Presidente della Regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio

    La Regione esercita le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade non statali; province e comuni possono formulare proposte, ma la competenza decisoria resta regionale secondo le modalità previste.

  • art. 28 d.P.R. n. 495/1992

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disciplina delle fasce di rispetto nei centri abitati non si applica a opere realizzate fuori dal perimetro del centro abitato; la qualificazione della strada come comunale non elimina automaticamente la fascia di rispetto.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L'accertamento di conformità richiede la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia applicabile; opere ricadenti in una fascia di inedificabilità e in contrasto con gli strumenti urbanistici non sono sanabili.

  • art. 87 del Regolamento edilizio comunale

    Per piscina deve intendersi una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, quali scavi, opere murarie ed impiantistiche a corredo per la corretta funzionalità della stessa. Le piscine sono opere di pertinenza degli edifici. La costruzione di piscine è ammessa, nelle aree di pertinenza dell’edificio a carattere residenziale e/o turistico ricettivo.

    La piscina è ammessa solo quale pertinenza di un edificio residenziale o turistico-ricettivo; non è sufficiente il rapporto indiretto con un alloggio custode che costituisce pertinenza di un opificio produttivo.

Massime di principio

  • La competenza alla classificazione e declassificazione delle strade non statali spetta alla Regione; la delega della gestione ordinaria delle strade a una Provincia non dimostra, di per sé, il trasferimento del potere di declassificazione.
  • La mera inclusione della sede stradale nel perimetro del centro abitato o il suo eventuale passaggio al demanio comunale non determina automaticamente l'eliminazione delle fasce di rispetto: occorre verificare la concreta collocazione dell'area edificata, la classificazione funzionale della strada e la disciplina urbanistica vigente.
  • Ai fini dell'accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, la conformità dell'intervento deve essere verificata anche rispetto ai vincoli di inedificabilità derivanti cumulativamente dal PRG, dal piano attuativo e dalle prescrizioni del titolo edilizio; opere realizzate nella fascia di rispetto stradale in violazione di tali prescrizioni non sono sanabili.
  • Quando la disciplina urbanistica ammette una quota residenziale esclusivamente come funzione accessoria di un insediamento produttivo, l'alloggio del custode non assume autonoma destinazione residenziale; una piscina collegata a tale alloggio resta pertinenza indiretta dell'opificio e non soddisfa una norma che consenta piscine soltanto a servizio di edifici residenziali o turistico-ricettivi.
  • Il rito camerale da remoto previsto dall'art. 87, comma 4-bis, c.p.a. non viola il diritto di difesa né il principio del giusto processo quando conserva l'oralità e non sia dimostrato uno specifico pregiudizio al contraddittorio; il principio di pubblicità dell'udienza ammette deroghe ragionevoli e funzionali alla ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli urbanisticiDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàTutela cautelare

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