Sentenza n. 1545/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1774/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia n. 1774/2022, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a una piscina e a una porzione di muro di contenimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava il diniego di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, riguardante una piscina natatoria e una porzione di muro di contenimento realizzate in parte nella particella destinata a zona agricola E/1 e ricadente nella fascia di rispetto stradale di 30 metri rispetto alla strada Ruvo-Terlizzi. Deduceva: errori processuali e violazione del contraddittorio per l'asserita rilevazione d'ufficio della nullità o incompetenza relativa alla declassificazione della strada; omessa pronuncia sulla tesi secondo cui la fascia di rispetto sarebbe stata azzerata; erronea individuazione della Regione quale autorità competente alla classificazione e declassificazione delle strade; erronea valutazione dell'efficacia della declassificazione e della collocazione dell'area nel centro abitato; violazione delle norme urbanistiche e del piano di lottizzazione; erronea applicazione dell'art. 87 del regolamento edilizio comunale, sostenendo che la piscina fosse pertinenza dell'alloggio del custode e quindi di un edificio residenziale. Chiedeva inoltre la trattazione in presenza e in pubblica udienza, nonché, in subordine, la disapplicazione dell'art. 87, comma 4-bis, c.p.a. o la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. È stata preliminarmente respinta la richiesta di trattazione in presenza: il rito camerale da remoto previsto dall'art. 87, comma 4-bis, c.p.a. conserva l'oralità, non compromette difesa e contraddittorio e costituisce un ragionevole temperamento al principio di pubblicità dell'udienza, funzionale alla ragionevole durata del processo. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata. Il primo motivo è stato respinto perché il TAR non aveva rilevato d'ufficio la nullità del verbale di consegna o l'incompetenza dell'ente, ma aveva valutato l'insufficienza della prova circa l'effettivo perfezionamento e l'ambito della declassificazione; non sussisteva quindi violazione dell'art. 73 c.p.a. Né risultava rilevante l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 31, comma 4, c.p.a. Il secondo motivo è stato respinto: non vi era omessa pronuncia, poiché la sentenza aveva esaminato la questione della fascia di rispetto e aveva ritenuto le opere ricadenti in area agricola e in fascia di inedificabilità prevista dal PRG, dal piano di lottizzazione e dal permesso di costruire. Il terzo motivo è stato respinto poiché la competenza alla classificazione e declassificazione delle strade non statali spetta alla Regione, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 9, del Codice della strada e degli artt. 2 e 3 d.P.R. n. 495/1992; la mera delega della gestione delle strade alla Provincia non dimostrava il trasferimento del potere di declassificazione. Il quarto motivo è stato respinto: l'area interessata era esterna al perimetro del centro abitato e al comparto commerciale, e la semplice eventuale trasformazione della strada in strada comunale non eliminava automaticamente la fascia di rispetto. La pianificazione attuativa del 2016 e il permesso di costruire del 2017 avevano comunque confermato la fascia di 30 metri e vietato in essa ogni volumetria o infrastruttura, salvo l'accesso al lotto. Il quinto motivo è stato respinto: la piscina, realizzata in parte in zona E/1 e in parte in zona D/2, era pertinenza di un alloggio custode che a sua volta costituiva pertinenza dell'opificio produttivo; essa non era quindi pertinenza di un edificio autonomamente residenziale o turistico-ricettivo, come richiesto dall'art. 87 del regolamento edilizio comunale. Le opere non risultavano pertanto conformi alla disciplina urbanistica vigente e non erano sanabili ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.500 oltre accessori.
Norme richiamate
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il rito camerale da remoto può essere applicato per esigenze di smaltimento dell'arretrato e ragionevole durata del processo; esso conserva l'oralità e non viola, di per sé, il diritto di difesa o il giusto processo.
art. 6, par. 1, CEDU
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il principio di pubblicità dell'udienza non è assoluto e può essere oggetto di deroghe ragionevoli e funzionali alla tutela di interessi preminenti.
art. 24 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La trattazione telematica da remoto, mantenendo l'oralità in camera di consiglio, non determina nella fattispecie una lesione del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il rito camerale da remoto è funzionale al principio di ragionevole durata del processo e non è stato ritenuto lesivo del giusto processo.
la nullità dell’atto può essere sempre opposta dalla parte resistente o essere rilevata d’ufficio dal giudice
La norma consente la rilevazione d'ufficio della nullità dell'atto amministrativo; la questione non era tuttavia concretamente applicabile, poiché il TAR non aveva dichiarato nullo il verbale di declassificazione.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Non vi è violazione del contraddittorio quando la decisione si fonda su questioni già comprese nel thema decidendum e il giudice non introduce una questione nuova rilevata d'ufficio.
art. 2, commi 8 e 9, d.lgs. n. 285/1992
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La competenza alla classificazione e declassificazione delle strade non statali spetta alle Regioni.
artt. 2 e 3 d.P.R. n. 495/1992
La declassificazione è disposta con decreto del Presidente della Regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio
La Regione esercita le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade non statali; province e comuni possono formulare proposte, ma la competenza decisoria resta regionale secondo le modalità previste.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disciplina delle fasce di rispetto nei centri abitati non si applica a opere realizzate fuori dal perimetro del centro abitato; la qualificazione della strada come comunale non elimina automaticamente la fascia di rispetto.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L'accertamento di conformità richiede la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia applicabile; opere ricadenti in una fascia di inedificabilità e in contrasto con gli strumenti urbanistici non sono sanabili.
art. 87 del Regolamento edilizio comunale
Per piscina deve intendersi una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, quali scavi, opere murarie ed impiantistiche a corredo per la corretta funzionalità della stessa. Le piscine sono opere di pertinenza degli edifici. La costruzione di piscine è ammessa, nelle aree di pertinenza dell’edificio a carattere residenziale e/o turistico ricettivo.
La piscina è ammessa solo quale pertinenza di un edificio residenziale o turistico-ricettivo; non è sufficiente il rapporto indiretto con un alloggio custode che costituisce pertinenza di un opificio produttivo.
Massime di principio
- La competenza alla classificazione e declassificazione delle strade non statali spetta alla Regione; la delega della gestione ordinaria delle strade a una Provincia non dimostra, di per sé, il trasferimento del potere di declassificazione.
- La mera inclusione della sede stradale nel perimetro del centro abitato o il suo eventuale passaggio al demanio comunale non determina automaticamente l'eliminazione delle fasce di rispetto: occorre verificare la concreta collocazione dell'area edificata, la classificazione funzionale della strada e la disciplina urbanistica vigente.
- Ai fini dell'accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, la conformità dell'intervento deve essere verificata anche rispetto ai vincoli di inedificabilità derivanti cumulativamente dal PRG, dal piano attuativo e dalle prescrizioni del titolo edilizio; opere realizzate nella fascia di rispetto stradale in violazione di tali prescrizioni non sono sanabili.
- Quando la disciplina urbanistica ammette una quota residenziale esclusivamente come funzione accessoria di un insediamento produttivo, l'alloggio del custode non assume autonoma destinazione residenziale; una piscina collegata a tale alloggio resta pertinenza indiretta dell'opificio e non soddisfa una norma che consenta piscine soltanto a servizio di edifici residenziali o turistico-ricettivi.
- Il rito camerale da remoto previsto dall'art. 87, comma 4-bis, c.p.a. non viola il diritto di difesa né il principio del giusto processo quando conserva l'oralità e non sia dimostrato uno specifico pregiudizio al contraddittorio; il principio di pubblicità dell'udienza ammette deroghe ragionevoli e funzionali alla ragionevole durata del processo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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