Sentenza n. 466/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di approvazione dei criteri e degli importi per l’adeguamento straordinario dei prezzi relativi ai SAL n. 1, 2 e 3 di un appalto di lavori, nonché tabelle e analisi dei prezzi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa aggiudicataria di un appalto di lavori di manutenzione straordinaria ha impugnato il decreto con cui ATER aveva determinato in euro 175.142,59 il maggior importo dovuto per l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26, commi 6-bis e 6-ter, del d.l. n. 50/2022. Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti ha dedotto la violazione dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022, del principio di congruità e remuneratività, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, irrazionalità e illogicità manifesta. In particolare, ha sostenuto che ATER avrebbe utilizzato in modo generalizzato il prezzario regionale 2022, anziché i prezzari regionali aggiornati vigenti al momento della contabilizzazione delle singole lavorazioni; che non avrebbe applicato correttamente i valori dei prezzari 2023 e 2024; che avrebbe fatto ricorso a lavorazioni similari, analisi prezzi e coefficienti riduttivi non esplicitati né adeguatamente motivati; e che la documentazione successivamente ostesa non consentiva di ricostruire il metodo di calcolo. L’impresa ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del proprio diritto alla corretta applicazione dell’adeguamento prezzi, con rideterminazione degli importi, anche mediante CTU. ATER ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che la controversia riguardasse una pretesa di adempimento contrattuale relativa alla quantificazione del corrispettivo, senza esercizio di potere autoritativo o discrezionale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che il meccanismo previsto dall’art. 26, commi 6-bis e 6-ter, del d.l. n. 50/2022 costituisca un adeguamento automatico e obbligatorio degli importi contrattuali, ancorato a parametri oggettivi quali i prezzari regionali aggiornati, e non una revisione prezzi in senso stretto implicante discrezionalità amministrativa. La quantificazione dell’adeguamento incide sul quantum del corrispettivo nella fase esecutiva del contratto e gli atti adottati dalla stazione appaltante hanno natura paritetica e privatistica, essendo stati emanati come contraente e non nell’esercizio di un potere autoritativo. Pertanto, anche le contestazioni relative all’eventuale scostamento dai prezzari regionali, all’utilizzo di analisi prezzi o di coefficienti correttivi e alla correttezza del calcolo riguardano l’adempimento del rapporto contrattuale e spettano al giudice ordinario. Il TAR ha precisato che la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. assegna al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti la revisione dei prezzi
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di revisione prezzi sussiste soltanto quando la pubblica amministrazione mantenga una posizione di supremazia e sia ravvisabile l’esercizio, almeno indiretto, di un potere pubblicistico.
art. 26, commi 6-bis e 6-ter, d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla l. 15 luglio 2022, n. 91
il meccanismo ad applicazione obbligatoria di adeguamento automatico dei prezzi
La disciplina introduce un adeguamento automatico e vincolato degli importi contrattuali, parametrato ai prezzari regionali aggiornati, senza attribuire alla stazione appaltante discrezionalità sull’an o sul quantum.
art. 26, comma 2, d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla l. 15 luglio 2022, n. 91
prezziari regionali aggiornati
I prezzari regionali aggiornati costituiscono il parametro oggettivo e vincolante per la determinazione dell’adeguamento dei prezzi.
art. 11, comma 2, c.p.a.
la causa potrà essere riproposta ai sensi del secondo comma dell’art. 11 c.p.a.
La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario secondo le regole sulla translatio iudicii.
Massime di principio
- Le controversie relative alla quantificazione dell’adeguamento dei prezzi previsto dall’art. 26, commi 6-bis e 6-ter, del d.l. n. 50/2022 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione si limiti ad applicare un meccanismo automatico e vincolato, senza esercitare poteri autoritativi o discrezionali.
- L’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. non attribuisce al giudice amministrativo la cognizione di ogni controversia concernente i prezzi degli appalti pubblici: la giurisdizione esclusiva richiede che l’amministrazione conservi una posizione di supremazia e disponga di un potere pubblicistico, almeno indiretto, in ordine all’an o al quantum della revisione.
- Quando l’adeguamento dei prezzi è determinato mediante parametri legislativamente predeterminati, quali i prezzari regionali aggiornati, l’attività della stazione appaltante si risolve in una verifica e quantificazione contabile del corrispettivo contrattuale.
- Le contestazioni relative alla corretta applicazione dei prezzari, alle analisi dei prezzi, ai coefficienti correttivi e alla quantificazione degli importi dovuti nella fase esecutiva dell’appalto attengono all’adempimento del contratto e, in assenza di potere autoritativo, spettano al giudice ordinario.
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