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Sentenza

Sentenza n. 394/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 2650 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Verbania n. 15/2025, depositata e resa pubblica il 03.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 348/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 02.10.2025. quanto al ricorso n. 2773 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 1840/2024, depositata e resa pubblica il 02.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7190/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.01.2025.. quanto al ricorso n. 2815 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 2955/2024, depositata e resa pubblica il 12.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2464/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 27.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 18.08.2025. quanto al ricorso n. 3125 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 1418/2023 depositata e resa pubblica il 06.07.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7640/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 25.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 10.06.2024. quanto al ricorso n. 3127 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 2735/2024 depositata e resa pubblica il 24.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 4058/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 04.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.02.2025. quanto al ricorso n. 3145 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 2696/2024 depositata e resa pubblica il 23.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 8238/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 04.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 05.03.2025. quanto al ricorso n. 3147 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 2840/2024 depositata e resa pubblica il 05.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 754/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 22.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.11.2025. quanto al ricorso n. 3199 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 550/2025 depositata e resa pubblica il 26.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3272/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.10.2025 . quanto al ricorso n. 3201 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 159/2025 depositata e resa pubblica il 20.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2911/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.02.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.10.2025 . quanto al ricorso n. 3203 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 1841/2024, depositata e resa pubblica il 02.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7903/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 04.03.2025.. quanto al ricorso n. 3205 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 20/2025 depositata e resa pubblica il 08.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 515/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.02.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.10.2025. quanto al ricorso n. 3207 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 422/2024 depositata e resa pubblica il 20.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 4488/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 22.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.11.2025 . quanto al ricorso n. 3213 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 2444/2024, depositata e resa pubblica il 02.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 8401/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 05.03.2025. quanto al ricorso n. 3215 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 1209/2024, depositata e resa pubblica il 09.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 8521/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 03.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 04.03.2025. quanto al ricorso n. 3217 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 424/2025, depositata e resa pubblica il 13.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 839/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.10.2025. quanto al ricorso n. 3218 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 320/2025, depositata e resa pubblica il 04.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3517/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.10.2025. quanto al ricorso n. 3219 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 1258/2024, depositata e resa pubblica il 14.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7768/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 08.07.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 26.02.2025. quanto al ricorso n. 3220 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 709/2025, depositata e resa pubblica il 17.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 8992/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.10.2025 . quanto al ricorso n. 3221 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 3454/2024, depositata e resa pubblica il 18.12.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 4584/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 25.02.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.10.2025.. quanto al ricorso n. 3222 del 2025: PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Torino n. 2441/2024, depositata e resa pubblica il 02.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7197/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.11.2025..

Giustizia amministrativa202503218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, con mancato pagamento degli importi riconosciuti a titolo di carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Con distinti ricorsi, riuniti per identità di motivazione e dispositivo, i ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione di sentenze del Tribunale di Verbania e del Tribunale di Torino, Sezioni lavoro e previdenza, tutte passate in giudicato e notificate al Ministero dell'Istruzione e del Merito con copie conformi ai fini dell'art. 475 c.p.c. Le sentenze avevano liquidato somme in favore dei ricorrenti, ma l'Amministrazione non vi aveva ottemperato. I ricorrenti hanno quindi domandato la condanna del Ministero al pagamento delle somme, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione della penalità di mora. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione dei giudicati. Il termine dilatorio di cui all'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 risultava decorso senza adempimento.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi ai soli fini della trattazione e della redazione del provvedimento, mantenendo autonome le decisioni e la liquidazione delle spese. Ha accolto tutte le domande di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali: le sentenze erano passate in giudicato, prodotte in copia attestata conforme, notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale, ed era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate nei titoli giudiziali entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha posto a carico dell'Amministrazione la penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inerzia, fino alla decorrenza dell'efficacia della nomina commissariale. Ha condannato il Ministero, per ciascun ricorso, al pagamento di 800 euro oltre accessori e alla rifusione del contributo unificato, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza e consente, in caso di persistente inadempimento, la nomina del commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, determinata nella fattispecie nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente la proposizione dell'azione esecutiva di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale soddisfa il requisito documentale rilevante ai fini dell'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia prodotto in copia attestata conforme, sia stato notificato all'amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di un giudicato di condanna al pagamento di somme e di una persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione al momento dell'adempimento spontaneo o dell'effettiva operatività del commissario ad acta.
  • La riunione di ricorsi seriali con identica motivazione e dispositivo può essere disposta per ragioni di economia e sollecita definizione senza alterare l'autonomia dei singoli giudizi né la distinta liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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