Sentenza n. 392/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 3470 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 442/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 8259/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.02.2025, notificata il 26.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3497 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 95/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 3386/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.01.2025, notificata il 28.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3499 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 354/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 6894/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.02.2025, notificata il 18.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3571 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 376/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1319/2023 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.06.2024, notificata il 17.06.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3572 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 677/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 2967/2025 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.03.2025, notificata il 26.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3573 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2235/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 7105/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.09.2024, notificata il 18.09.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3576 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2146/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 1718/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.11.2023, notificata il 01.12.2023 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3579 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 616/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 7249/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.03.2025, notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3593 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 79/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 317/2023 del Tribunale di Biella Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.04.2025, notificata il 09.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente. .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze passate in giudicato del giudice del lavoro, recanti la condanna del Ministero all'accredito sulla Carta elettronica del docente di somme comprese tra 500 e 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Con nove ricorsi distinti, successivamente riuniti per identità di motivazione e dispositivo, i ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza di altrettante sentenze passate in giudicato pronunciate da sezioni lavoro dei Tribunali di Torino, Ivrea e Biella. Le sentenze avevano condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica del docente gli importi dovuti a titolo di contributo per la formazione, per complessivi importi individuali variabili da 500 a 2.500 euro. I ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto l'esecuzione dei giudicati mediante pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione. Il TAR ha verificato la regolarità delle copie esecutive delle sentenze, la notificazione mediante PEC al Ministero presso il domicilio reale e l'infruttuoso decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 prima della proposizione dei ricorsi.
La decisione
Il TAR ha riunito i nove ricorsi ai soli fini organizzativi e decisori, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né la distinta liquidazione delle spese. Ha accolto ciascuna domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare esecuzione alle sentenze passate in giudicato e di pagare le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario dovrà operare a spese dell'Amministrazione inadempiente; non è previsto un compenso ulteriore, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico. I ricorrenti sono stati onerati di comunicare al commissario il codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, alla rifusione di 800 euro di spese professionali, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine previsto per l'adempimento spontaneo dell'amministrazione è risultato infruttuosamente decorso prima della proposizione dei ricorsi, rendendo procedibile la domanda di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza azionata deve essere prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione; tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Ha giustificato la dimidiazione dei parametri per la liquidazione delle spese, ulteriormente ridotte in ragione della serialità e della limitata complessità delle controversie.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato è stato prodotto in copia conforme, regolarmente notificato all'amministrazione soccombente, è decorso il termine previsto per l'adempimento spontaneo e risulta omessa l'esecuzione dell'obbligo imposto dal giudicato.
- In presenza di un'obbligazione pecuniaria chiaramente determinata nel titolo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine definito e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- La riunione di ricorsi seriali con identità di motivazione e dispositivo può essere disposta per esigenze di economia e speditezza, senza incidere sull'autonomia delle singole domande, sulle distinte decisioni o sulla liquidazione separata delle spese.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, l'attività del commissario si considera compresa nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza e non comporta un compenso ulteriore.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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