Sentenza n. 391/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento della Delibera 000573/01.02/2025 del 22/12/2025 della Azienda Sanitaria Zero avente ad oggetto “Conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Emergenza Sanitaria Territoriale 118- Cuneo al Dott. Giovanni MARRACCINI. Spesa presunta mensile euro 13.988,27” nell’ambito della procedura avviata dall’Azienda Sanitaria Zero con avviso pubblico per il conferimento di incarico di Direzione di Struttura Complessa, di cui alla Deliberazione 0000348/01.02/2025 del 29/8/2025; Dei verbali della Commissione di valutazione dei candidati ed in particolare del verbale del 18 dicembre 2025 di ammissione dei candidati, di valutazione dei relativi curricula e di attribuzione dei punteggi finali; Di ogni atto presupposto/conseguente e/o connesso, anche dagli estremi ignoti nonché per l’accertamento del diritto del dott. Bortoli ad essere collocato al primo posto in graduatoria e pertanto del diritto al conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Emergenza Sanitaria territoriale 118- Cuneo in luogo del Dott. Giovanni Marraccini, attuale vincitore della procedura, con inefficacia del contratto di lavoro ove nelle more eventualmente già sottoscritto, e quindi per la condanna in forma specifica dell’Azienda Sanitaria Zero al risarcimento in forma specifica al conferimento dell’incarico Direttore della Struttura Complessa Emergenza Sanitaria territoriale 118- Cuneo al ricorrente con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Emergenza Sanitaria Territoriale 118-Cuneo al controinteressato, nonché verbali della commissione di valutazione e graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera con cui l'Azienda Sanitaria Zero ha conferito al controinteressato l'incarico di Direttore della Struttura Complessa Emergenza Sanitaria Territoriale 118-Cuneo, unitamente ai verbali della commissione relativi all'ammissione dei candidati, alla valutazione dei curricula e all'attribuzione dei punteggi finali. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del proprio diritto a essere collocato al primo posto e a ottenere l'incarico, l'eventuale declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica mediante conferimento dell'incarico. Il controinteressato ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Nel corso del giudizio, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 3868/2026, pronunciata in una controversia sovrapponibile, hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario; il ricorrente e il controinteressato hanno aderito a tale conclusione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in conformità alla sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione relativa a un contenzioso sovrapponibile. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità degli atti di conferimento e di valutazione, né le domande di accertamento e di risarcimento in forma specifica. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario entro i termini previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese di lite sono state compensate per la natura processuale della decisione e per l'obiettiva incertezza della questione di giurisdizione, definita dal recente intervento delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, c.p.a.
con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda
La riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione consente di conservare gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se effettuata entro il termine previsto.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Le controversie relative al conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito del servizio sanitario, secondo l'indirizzo affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione richiamato nella decisione, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
- Quando il giudice amministrativo accerta il difetto della propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, deve dichiarare inammissibile il ricorso e indicare la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
Come è indicizzato
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