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Sentenza

Sentenza n. 395/2026 - Torino, Sezione 3

quanto al ricorso n. 3286 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2942/2024, emessa nel giudizio R.G. n.3679/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.11.2024, notificata il 14.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3468 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 323/2024 , emessa nel giudizio R.G. n. 469/2024 del Tribunale di Asti Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.09.2024 , notificata il 09.10.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00 , quale contributo per la formazione del docente.. quanto al ricorso n. 3469 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 370/2024 , emessa nel giudizio R.G. n. 4314/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.02.2024 , notificata il 16.02.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00 , quale contributo per la formazione del docente.. quanto al ricorso n. 3472 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 1986/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 7441/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.07.2024, notificata il 18.07.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3477 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 123/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 610/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.03.2025, notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3478 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 69/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 78/2023 del Tribunale di Biella Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.03.2024, notificata il 28.03.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3480 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 151/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 921/2024 del Tribunale di Vercelli Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.03.2025, notificata il 02.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3481 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 24/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 391/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.01.2025, notificata il 16.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3482 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 170/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 5788/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.01.2025, notificata il 25.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3483 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2239/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 8426/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.09.2024, notificata il 26.09.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3484 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 116/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 2075/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.01.2025, notificata il 28.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3487 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 76/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 473/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.02.2025, notificata il 26.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3489 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 133/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 841/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.03.2025, notificata il 02.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3490 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 192/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 5157/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.01.2025, notificata il 31.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3491 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 181/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 620/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.04.2025, notificata il 24.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3492 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 42/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 697/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.01.2025, notificata il 05.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3493 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 118/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 593/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.03.2025, notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3496 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 153/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 196/2023 del Tribunale di Biella Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.07.2024, notificata il 09.07.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202503484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, anteriormente alla proposizione dei ricorsi, di sentenze passate in giudicato del giudice del lavoro che ordinavano l'accredito sulla Carta elettronica del docente di somme comprese tra 500 e 2.500 euro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati proposti diciassette ricorsi per l'ottemperanza di altrettante sentenze passate in giudicato emesse da sezioni lavoro di diversi Tribunali, con le quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare ai ricorrenti, sulla Carta elettronica del docente, contributi per la formazione di importo variabile. I ricorrenti lamentavano l'originaria mancata esecuzione dei titoli giudiziali e chiedevano l'adozione delle misure necessarie all'ottemperanza. Nel corso del giudizio, con memoria depositata in vista della camera di consiglio, i ricorrenti hanno dichiarato che l'Amministrazione aveva adempiuto alle statuizioni. I ricorsi, proposti dallo stesso difensore e aventi identico esito, sono stati riuniti ai soli fini della trattazione e della redazione della decisione, senza alterare l'autonomia delle singole controversie.

La decisione

Il TAR ha previamente riunito i ricorsi, rilevando l'identità della motivazione e del dispositivo e richiamando le misure organizzative adottate per lo smaltimento dell'arretrato in materia di Carta del docente. Preso atto dell'avvenuto adempimento da parte del Ministero alle sentenze poste in esecuzione, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., non residuando un interesse attuale alla prosecuzione dei giudizi di ottemperanza. Ha comunque posto le spese a carico dell'Amministrazione, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione dei ricorsi. Per ciascun ricorso ha liquidato complessivamente euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché il rimborso del contributo unificato alle condizioni di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    L'avvenuta esecuzione, nel corso del giudizio, dei titoli giudiziali oggetto dell'ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale posto a fondamento della domanda, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., venendo meno l'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
  • L'adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso non esclude la condanna alle spese: queste possono essere poste a carico dell'amministrazione quando la sua precedente inerzia ha reso necessario il ricorso per ottenere l'esecuzione del giudicato.
  • La riunione di più ricorsi aventi identica motivazione e identico dispositivo può essere disposta per esigenze di trattazione e redazione della decisione, senza incidere sull'autonomia delle singole controversie né sulla distinta liquidazione delle spese per ciascun ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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