Cassazione Civile, Ordinanza n. 16402/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La lite nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da un istituto di credito, poi succeduto/assistito da veicolo di cartolarizzazione e mandataria, per far dichiarare inefficace il contratto di mantenimento con cui un debitore aveva trasferito alla figlia la propria quota del 35% in una s.r.l., a fronte dell'obbligo di assistenza morale e materiale. La banca sosteneva che l'atto avesse pregiudicato la garanzia patrimoniale relativa a un rilevante credito da decreto ingiuntivo. I convenuti eccepivano, tra l'altro, incompetenza, nullità processuali, estinzione o cessazione della materia del contendere per effetto dell'azzeramento e successiva ricostituzione del capitale sociale, nonché l'assenza dei presupposti della revocatoria. In cassazione hanno articolato sei motivi: 1) invalidità della riassunzione perché depositata in forma cartacea anziché telematica; 2) nullità della sentenza di primo grado per asseriti vizi di composizione del giudice e competenza; 3) contestazione della legittimazione/processualità della società subentrata nel credito; 4) nullità per decisione resa nei confronti di soggetto privo di procura/parte processuale; 5) erronea applicazione dell'art. 2901 c.c. e della disciplina societaria per l'asserita cessazione della materia del contendere dopo l'azzeramento del capitale della s.r.l.; 6) insussistenza dell'eventus damni perché il credito sarebbe stato soddisfatto in esecuzione immobiliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la riassunzione cartacea, pur difforme dal formato previsto, era valida perché aveva raggiunto lo scopo e non esisteva una nullità espressa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi e, comunque, ha richiamato il principio per cui l'azione revocatoria ordinaria non rientra nella competenza della sezione specializzata d'impresa e la distribuzione tra sezione ordinaria e specializzata, nello stesso ufficio, è questione interna. Ha dichiarato inammissibili il terzo motivo per genericità e il quinto e il sesto perché si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione; sul quinto ha condiviso l'idea che l'azzeramento e la ricostituzione del capitale sociale non estinguono la quota originaria oggetto di cessione, che resta la medesima partecipazione, mutata solo nella frazione di capitale. Ha respinto anche il quarto motivo, richiamando il principio di non dispersione della prova documentale e l'onere della parte appellante di indicare specificamente i documenti e le ragioni della diversa lettura richiesta. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto se previsto.
Norme richiamate
È la norma fondante dell'azione revocatoria ordinaria; la Corte ribadisce che la domanda era stata proposta per far dichiarare inefficace il trasferimento della quota societaria in pregiudizio della garanzia patrimoniale del creditore.
Richiamato dai ricorrenti in chiave di garanzia patrimoniale generale; la Corte non nega il principio, ma ritiene inammissibile la censura che tendeva a una rivalutazione del merito sull'eventus damni.
La riassunzione del giudizio dopo declaratoria di incompetenza, se depositata in forma cartacea anziché telematica, non comporta automaticamente estinzione quando l'atto ha raggiunto il suo scopo e manca una sanzione espressa di nullità.
La Corte lo applica come clausola generale del raggiungimento dello scopo: la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha conseguito la funzione cui è destinato; il vizio di forma del deposito è quindi mera irregolarità in assenza di pregiudizio difensivo.
Richiamato dai ricorrenti per dedurre la nullità della sentenza, ma la Corte non ravvisa un vizio idoneo a travolgere la decisione impugnata.
La trattazione della revocatoria ordinaria da parte del giudice monocratico non integra nullità quando la questione attiene alla distribuzione interna degli affari tra sezioni dello stesso ufficio giudiziario.
Invocato nel motivo sulla composizione del giudice; la Corte non vi riconosce un vizio utile perché la censura non incide sulla ratio decidendi.
Richiamato quale norma sulla nullità della sentenza; la Corte non accoglie la doglianza per mancanza di specifica violazione rilevante e per difetto di confronto con la motivazione d'appello.
Richiamato per contestare la legittimazione del soggetto subentrato nel credito; la censura è ritenuta generica e non specificamente veicolata contro la decisione impugnata.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Invocato per lamentare mancanza di motivazione; la Corte non vi ravvisa una nullità, poiché la sentenza d'appello aveva motivato in modo sufficiente sulla questione decisiva.
Usati per dedurre carenza di interesse e ultrapetizione; la Corte ritiene le censure non pertinenti o comunque non idonee a scardinare la motivazione della sentenza impugnata.
Invocato insieme all'art. 116 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la doglianza non può tradursi in un nuovo esame del merito.
Richiamato sulla valutazione delle prove; la Corte non accoglie la censura, che mira sostanzialmente a una rivalutazione del materiale probatorio.
Richiamato per l'onere della prova e per contestare la sussistenza del credito/elemento dannoso; la Corte osserva che i ricorrenti non hanno offerto una censura specifica e ammissibile.
Citato nel terzo motivo, ma senza una censura effettivamente decisiva nel ragionamento della Corte.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla titolarità del credito ceduto; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la ritiene generica.
Richiamata nel terzo motivo per contestare la titolarità del credito in capo alla cessionaria; la doglianza è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
La Corte lo utilizza per spiegare che, in caso di riduzione del capitale a zero e sua ricostituzione, le nuove quote hanno funzione sostitutiva e di continuità rispetto alle precedenti, che non si estinguono automaticamente.
Richiamato nel ragionamento sulla continuità delle partecipazioni e sulla rilevanza della quota anche in ipotesi di successiva ristrutturazione del capitale sociale.
Indica il rito camerale di trattazione del ricorso, senza rilievo sostanziale sulla decisione di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, essendo il ricorso rigettato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- In assenza di una espressa previsione di nullità, il deposito o la riassunzione dell'atto in forma diversa da quella prescritta dalla legge non determina invalidità quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo e non risulti concretamente leso il diritto di difesa della controparte.
- Le nullità processuali non tutelano l'astratta regolarità del procedimento, ma solo il pregiudizio effettivo al diritto di difesa; la parte che deduce il vizio deve quindi indicare il concreto nocumento subito.
- La distinzione tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, quando appartengono allo stesso ufficio giudiziario, attiene alla distribuzione interna degli affari e non alla competenza in senso tecnico, salvo che la controversia rientri realmente nell'ambito materiale attribuito alla sezione specializzata.
- L'azione revocatoria ordinaria si valuta in base all'effettiva lesione della garanzia patrimoniale del creditore e non può essere neutralizzata da ricostruzioni meramente formali o da successive vicende societarie che non eliminino la continuità della partecipazione oggetto di disposizione.
- La censura di violazione di legge è inammissibile se, sotto la veste formale dell'errore giuridico, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
- Il giudice d'appello deve esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado solo se la parte interessata ne sollecita specificamente la considerazione e indica le ragioni per cui essi imporrebbero una diversa decisione.
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