Cassazione Civile, Ordinanza n. 19090/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dal diniego tacito di rimborso dell'IRAP versata per l'anno d'imposta 2001 da una società che aveva sostenuto di avere diritto alla restituzione in ragione di contributi regionali in conto esercizio destinati a copertura delle perdite. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 11 e 11-bis del d.lgs. n. 446 del 1997 in combinato disposto con l'art. 5 della l. n. 289 del 2002, sostenendo che i contributi erogati per legge concorrono alla base imponibile IRAP anche se esclusi dalle imposte sui redditi, salvo espressa previsione di esclusione nelle leggi istitutive o in norme speciali; ha inoltre contestato che potesse operare l'eccezione relativa ai componenti positivi correlati a componenti negativi indeducibili, osservando che tale correlazione deve risultare dalla legge e non può essere semplicemente affermata dal contribuente. Prima di esaminare il merito, la Corte ha rilevato d'ufficio che la notifica del ricorso per cassazione via PEC non si era perfezionata: il sistema aveva generato un avviso di mancata consegna per indirizzo non valido e non risultava eseguita alcuna tempestiva ripresa del procedimento notificatorio con le forme ordinarie.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la notificazione del ricorso a mezzo PEC non si fosse perfezionata per mancanza della ricevuta di avvenuta consegna e che, a fronte dell'esito negativo, l'Agenzia non avesse riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio con le forme ordinarie. In assenza di attività difensiva della società intimata, non sono state liquidate spese. La Corte ha inoltre osservato che, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato come norma processuale che consente di denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale.
artt. 11 e 11-bis del d.lgs. n. 446 del 1997
Sono stati evocati dall'Agenzia come disposizioni sulla base imponibile IRAP e sulla rilevanza dei contributi erogati a norma di legge.
art. 5 della legge n. 289 del 2002
È stato indicato come norma di interpretazione autentica dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, nel senso che i contributi erogati a norma di legge concorrono alla base imponibile IRAP salvo specifiche esclusioni.
art. 3-bis della legge n. 53 del 1994
"La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione [...] e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna"
La notifica via PEC dell'avvocato si perfeziona solo con la ricevuta di avvenuta consegna per il destinatario; in mancanza di tale ricevuta il procedimento notificatorio non è andato a buon fine.
art. 6 del d.P.R. n. 68 del 2005
La ricevuta di avvenuta consegna è la prova dell'effettiva pervenuta del messaggio all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna.
Sono state indicate come forme ordinarie da utilizzare per la riattivazione tempestiva del procedimento notificatorio dopo l'esito negativo della notifica via PEC.
È stato richiamato quale parametro temporale entro cui, salvo circostanze eccezionali provate rigorosamente, deve essere riattivata la notifica per conservare gli effetti della richiesta originaria.
Massime di principio
- La notificazione a mezzo PEC dell'atto processuale, nel regime anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 149 del 2022, si perfeziona solo quando il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna; la sola ricevuta di accettazione non basta se il messaggio non viene consegnato.
- Se la notifica dell'atto processuale non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, questi ha l'onere di riattivare senza indugio il procedimento notificatorio con le forme ordinarie, al fine di conservare gli effetti della prima richiesta.
- In sede di legittimità, l'omessa tempestiva riattivazione della notificazione dopo l'esito negativo comporta l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica.
- La correlazione tra componenti positivi e componenti negativi rilevante ai fini IRAP deve risultare dalla legge e non può essere semplicemente allegata dalla parte contribuente.
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