Cassazione Civile, Ordinanza n. 26162/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza di appello che aveva a sua volta confermato la decisione di primo grado. È stata quindi mantenuta la sanzione amministrativa, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'ente provinciale aveva sanzionato, ai sensi dell'art. 133, comma 1, d.lgs. 152/2006, il superamento dei limiti di accettabilità per alcuni parametri di scarico in un impianto di depurazione comunale. I ricorrenti avevano proposto opposizione sostenendo: 1) che, trattandosi di acque reflue urbane senza reflui industriali, non fosse applicabile la tabella 3 dell'Allegato 5 e che dunque la sanzione fosse stata fondata su un parametro non pertinente; 2) che la responsabilità non potesse ricadere sulla società che aveva affidato a terzi la gestione materiale dell'impianto, né sul direttore generale che aveva solo una procura speciale per le procedure di autorizzazione allo scarico, con conseguente difetto di legittimazione passiva e violazione del principio di responsabilità personale; 3) che fosse errato porre a carico degli opponenti l'onere di provare l'assenza di colpa o l'esistenza di esimenti, essendo l'Amministrazione tenuta a dimostrare integralmente la responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che per gli scarichi da sistema fognario misto assistito da depuratore si applicano i limiti della tabella 3; che il gestore/titolare dell'autorizzazione allo scarico risponde della violazione, a nulla rilevando l'affidamento a terzi delle attività materiali; e che in materia di sanzioni amministrative opera una presunzione di colpa, sicché è l'opponente a dover provare le circostanze scriminanti.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, d.lgs. 152/2006
chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto
La norma sanziona il superamento dei valori limite fissati nelle tabelle dell'Allegato 5; nel caso di scarichi da fognatura mista assistita da depuratore, rileva la tabella 3.
Le diverse tipologie di acque reflue sono definite in rapporto reciproco; le acque reflue urbane comprendono anche il miscuglio di reflui domestici, industriali e meteorici convogliati in rete fognaria e provenienti da agglomerato.
Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006
Per gli scarichi di acque reflue urbane in sistema fognario misto i valori da rispettare sono quelli della tabella 3, anche se riferita precipuamente alle acque reflue industriali.
Il principio di tassatività non è violato quando la sanzione viene ricondotta a una condotta espressamente tipizzata dalla norma sanzionatoria e ai limiti tabellari applicabili.
art. 124, comma 2, d.lgs. 152/2006
La responsabilità grava sul titolare dell'autorizzazione allo scarico.
In materia di sanzioni amministrative opera una presunzione di colpevolezza; il trasgressore deve provare l'assenza di colpa o la sussistenza di esimenti.
In presenza di illecito amministrativo commesso da rappresentante della persona giuridica, la responsabilità grava sull'autore dell'illecito e l'ente è solidalmente obbligato al pagamento.
art. 27 Cost.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere il principio di personalità della responsabilità, ma ritenuto non violato alla luce della disciplina delle sanzioni amministrative e della titolarità dell'autorizzazione.
Le norme sul mandato e sulla rappresentanza non escludono la responsabilità del soggetto formalmente intestatario dell'autorizzazione e del rappresentante delegato, quando la posizione sanzionata deriva dalla titolarità dell'autorizzazione allo scarico.
Richiamato insieme all'art. 42 c.p. dai ricorrenti per escludere la responsabilità, ma non ritenuto dirimente nel regime delle sanzioni amministrative.
Richiamato insieme all'art. 41 c.p. dai ricorrenti, senza esito favorevole.
La Corte conferma che l'onere di provare le esimenti e il difetto di colpa grava sull'opponente, una volta provata la fattispecie tipica dall'Amministrazione.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Negli scarichi provenienti da sistemi fognari misti assistiti da depuratore, i limiti di emissione da applicare sono quelli della tabella 3 dell'Allegato 5 al d.lgs. 152/2006, quando nella rete confluiscano anche reflui industriali provenienti da agglomerato.
- Ai fini della responsabilità per violazioni della disciplina degli scarichi, è decisiva la qualità sostanziale del refluo trattato e la titolarità dell'autorizzazione allo scarico, non la sola qualificazione formale del soggetto o l'affidamento a terzi delle attività materiali di gestione.
- Il gestore dell'impianto di depurazione e il titolare dell'autorizzazione allo scarico rispondono della violazione dei limiti normativi, salvo prova che l'evento sia dipeso da fatto del terzo imprevedibile e inevitabile o da altra causa esimente.
- In materia di sanzioni amministrative vige una presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito: una volta accertata dall'autorità la fattispecie tipica, spetta all'opponente provare l'assenza di colpevolezza o le circostanze scriminanti.
- Il principio di tassatività delle sanzioni amministrative non è violato quando la condotta e il parametro violato sono ricostruiti mediante il corretto richiamo alle norme sostanziali e alle tabelle tecniche espressamente richiamate dalla disciplina di settore.
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