Cassazione Civile, Ordinanza n. 06487/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di liquidazione dei compensi professionali ex art. 14 d.lgs. 150/2011 promosso da un avvocato per ottenere il pagamento, da parte della società controparte del giudizio presupposto, di diritti e onorari per l’attività difensiva svolta in un appello relativo a una vecchia causa risarcitoria. La Corte d’Appello aveva liquidato euro 13.238,00 oltre accessori, ritenendo: a) che il valore della causa andasse determinato secondo il criterio del disputandum, tenendo conto della domanda azionata in appello e del precetto notificato dopo la sentenza di primo grado; b) che si applicassero le tariffe del d.m. n. 127/2004; c) che dovessero applicarsi i minimi tariffari in ragione della missiva di incarico, alla quale il professionista avrebbe aderito per facta concludentia. L’avvocato ricorre in cassazione deducendo violazione degli artt. 2233, comma 3, c.c. e 13, comma 2, l. n. 247/2012, per avere il giudice applicato i minimi tariffari in assenza di un valido accordo scritto, non essendo sufficiente la lettera di conferimento dell’incarico non sottoscritta o accettata. La società resiste con ricorso incidentale, censurando: 1) la determinazione del valore della causa, che secondo essa avrebbe dovuto essere considerato indeterminabile sulla base dell’atto introduttivo, poiché l’appello aveva respinto la domanda; 2) l’applicazione della sola tariffa del d.m. n. 127/2004, sostenendo che per i diritti dovessero applicarsi le tariffe via via vigenti al momento delle singole prestazioni, quindi anche quella precedente del d.m. n. 585/1994. La Cassazione accoglie il ricorso incidentale, ritiene fondati entrambi i motivi e assorbe il ricorso principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale della società, cassando l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria in diversa composizione anche per le spese. Ha ritenuto errata la determinazione del valore della causa ai fini della tariffa, poiché nelle obbligazioni pecuniarie il valore va commisurato alla somma domandata e, nei gradi di impugnazione, resta tale quando il thema decidendum non sia stato limitato dalla decisione impugnata. Ha inoltre ritenuto erronea l’applicazione indiscriminata della sola tariffa del d.m. n. 127/2004, precisando che gli onorari vanno liquidati con riferimento alla tariffa vigente al termine della fase o della prestazione, mentre i diritti devono essere commisurati alle tariffe vigenti al momento delle singole attività. Il ricorso principale dell’avvocato è rimasto assorbito, perché la cassazione sul ricorso incidentale ha imposto un nuovo esame complessivo della liquidazione.
Norme richiamate
indicato come base del procedimento di liquidazione dei compensi professionali promosso dall’avvocato
invocato dal ricorrente principale per negare la validità dell’applicazione dei minimi tariffari in assenza di accordo scritto sui compensi
art. 13, comma 2, l. n. 247/2012
richiamato dal ricorrente principale a sostegno dell’esigenza di un accordo scritto per l’applicazione dei parametri/minimi
richiamato per affermare che, nelle obbligazioni pecuniarie, il valore della causa va determinato in base alla somma pretesa con la domanda
art. 6, comma 1, d.m. n. 127/2004
richiamato per distinguere i criteri di liquidazione a carico del cliente da quelli a carico del soccombente
richiamato dalla società per sostenere l’applicazione delle tariffe professionali nel tempo
ritenuto tariffa applicabile per la fase considerata, ma solo nei limiti del corretto criterio temporale e di valore
richiamato dalla società per sostenere che i diritti dovessero essere liquidati anche sulla base della tariffa anteriore, vigente al momento delle singole prestazioni
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione dei compensi professionali, quando il compenso è posto a carico del cliente, il valore della causa va determinato secondo il criterio ordinario del codice di procedura civile e, nelle obbligazioni pecuniarie, coincide con la somma domandata, non con quella eventualmente riconosciuta al vincitore dal giudice di merito.
- Nei gradi di impugnazione il valore della causa resta invariato solo se l’oggetto devoluto al giudice superiore coincide con l’intero oggetto originario; se l’impugnazione riguarda soltanto una parte della domanda o delle difese, il valore va proporzionalmente ridotto.
- Ai fini della liquidazione degli onorari, il riferimento temporale è quello in cui la prestazione professionale si esaurisce; ai fini della liquidazione dei diritti, invece, occorre guardare alle tariffe vigenti al momento delle singole attività compiute.
- È errata una liquidazione dei compensi che applichi in modo indifferenziato una sola tariffa per prestazioni svolte in periodi coperti da tariffe differenti o che utilizzi un criterio di valore della lite non coerente con la domanda originaria e con l’effettivo oggetto dell’impugnazione.
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