Cassazione Civile, Ordinanza n. 24519/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da tre avvisi di accertamento notificati a un contribuente, quale ex amministratore e socio unico di quattro società poi cessate, con cui l’Amministrazione finanziaria gli ha imputato maggior reddito da partecipazione ai fini IRPEF per gli anni 2011-2013, in dipendenza di maggiori redditi d’impresa accertati in capo alle società ai fini IRES, IRAP e IVA, in un contesto ritenuto fraudolento e caratterizzato da omessa presentazione delle dichiarazioni e da compensazioni illecite di contributi previdenziali con crediti IRES fittizi. Il contribuente ha impugnato la decisione della CTR che aveva dichiarato inammissibili per tardività i ricorsi originari, ritenendo perfezionate le notifiche degli avvisi di accertamento sulla base delle attestazioni di consegna delle raccomandate informative ex art. 140 c.p.c. Il ricorso per cassazione è stato articolato in cinque motivi: 1) violazione dell’art. 222 c.p.c. per omessa interlocuzione con la parte che aveva prodotto i documenti contestati prima di decidere sulla querela di falso; 2) violazione degli artt. 221, 222 e 355 c.p.c. per avere la CTR ritenuto inammissibile la querela di falso e irrilevanti i documenti asseritamente falsi, senza adeguata valutazione della loro rilevanza e con richiesta di autorizzazione alla proposizione della querela; 3) violazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600/1973 e 4, comma 3, l. n. 890/1982, per aver attribuito valore pieno alle firme sugli avvisi di ricevimento nonostante la contestazione; 4) violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per asserita mancanza di motivazione sulla condanna alle spese in favore dell’Agenzia, che si era difesa tramite propri funzionari; 5) riproposizione dei motivi di merito per l’ipotesi di ritenuta tempestività dei ricorsi. La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, con correzione della motivazione della sentenza impugnata, osservando che il giudice tributario, a fronte di una querela di falso non autonomamente proposta ma solo richiesta come autorizzazione, non era tenuto a sospendere il processo né a svolgere un preliminare accertamento sull’ammissibilità della querela oltre a verificare pertinenza e rilevanza del documento impugnato. Ha inoltre richiamato i principi sulla notificazione ex art. 140 c.p.c., sulla fede privilegiata dell’avviso di ricevimento e sulla necessità della querela di falso per contestarne la sottoscrizione; ha quindi ritenuto assorbiti il primo e il terzo motivo. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché in materia tributaria le spese possono essere liquidate in favore dell’Amministrazione anche quando sia assistita da propri funzionari, applicando i parametri degli avvocati con riduzione del 20%. Il quinto motivo è stato assorbito. Il ricorso è stato complessivamente rigettato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha confermato la decisione della CTR che aveva dichiarato inammissibili per tardività i ricorsi introduttivi, ritenendo corretta la valorizzazione delle attestazioni di consegna e la conseguente decorrenza del termine per impugnare. Quanto alla querela di falso, la Corte ha corretto parzialmente la motivazione della sentenza impugnata, chiarendo che il giudice tributario deve verificare pertinenza e rilevanza della querela, ma non era comunque tenuto, nel caso concreto, a sospendere il giudizio, poiché la querela non era stata autonomamente proposta in via principale, ma solo richiesta in autorizzazione. È stata poi confermata la condanna del contribuente alle spese di lite, ritenuta legittima anche se l’Agenzia si era difesa tramite funzionari interni. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Nel contesto della querela di falso, la doglianza sul mancato interpello della parte che ha prodotto il documento è stata ritenuta non idonea a mutare l’esito della controversia, poiché nel caso concreto la questione della querela non era stata validamente introdotta in via autonoma.
Richiamato in relazione alla disciplina della querela di falso; la Corte ribadisce che la querela, nel processo tributario, va proposta con riguardo a documenti pertinenti e rilevanti, e nei limiti consentiti dal rito.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne valorizza una portata autonoma decisiva nel caso concreto.
art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992
La presentazione della querela di falso impone la sospensione del processo tributario fino alla definizione del relativo giudizio, ma il giudice deve prima verificare pertinenza e rilevanza dell’iniziativa processuale.
In caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notificazione si perfeziona solo con l’esecuzione di tutti gli adempimenti prescritti, compresa l’effettiva ricezione della raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per la disciplina delle notificazioni degli avvisi di accertamento in combinato con l’art. 140 c.p.c.
art. 4, comma 3, l. n. 890 del 1982
Richiamato dal ricorrente in relazione alle notificazioni a mezzo posta e alla contestazione degli avvisi di ricevimento.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ha corretto solo la motivazione della sentenza impugnata, perché il dispositivo era comunque conforme a diritto.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
Le spese di lite possono essere liquidate in favore dell’Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari, applicando i parametri spettanti agli avvocati con riduzione del 20%.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato in tema di motivazione della sentenza e censura di motivazione apparente.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza sulle spese non è stata ritenuta causa di cassazione, essendo la questione giuridica comunque infondata.
Richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza.
art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992
La falsità dei documenti posti a base della decisione di merito può essere fatta valere, una volta accertata, tramite revocazione nei limiti consentiti.
È il rimedio che può essere esperito per far valere la falsità dei documenti posti a fondamento della sentenza di merito, una volta definitivamente accertata la falsità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la proposizione della querela di falso impone la sospensione del giudizio solo se la querela è effettivamente pertinente e rilevante rispetto al documento decisivo per la controversia; il giudice non può però limitarsi a ignorarla, ma deve verificarne preliminarmente la rilevanza processuale.
- La relata di notifica e l’avviso di ricevimento godono di fede privilegiata per i fatti attestati dal pubblico ufficiale o dall’agente postale e la contestazione della sottoscrizione richiede, in linea di principio, la querela di falso quando si intenda negare l’avvenuta ricezione o l’autenticità della firma.
- Nella notificazione ex art. 140 c.p.c. il perfezionamento richiede il compimento di tutte le formalità prescritte; quanto alla raccomandata informativa, la prova del mancato recapito o dell’assenza di un adempimento non assistito da fede privilegiata può essere data anche aliunde, ma l’autenticità della firma sull’avviso di ricevimento resta contestabile con querela di falso.
- Nel contenzioso tributario, l’Amministrazione finanziaria può ottenere la rifusione delle spese anche quando sia assistita da propri funzionari, con liquidazione secondo i parametri degli avvocati e riduzione del 20% prevista dalla disciplina speciale.
- Il vizio di motivazione in cassazione non comporta cassazione quando il dispositivo della sentenza impugnata sia comunque conforme a diritto e la motivazione possa essere corretta nei limiti consentiti dall’art. 384 c.p.c.
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