Cassazione Civile, Ordinanza n. 28070/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF per gli anni d'imposta 1990-1992, relativa ai benefici fiscali previsti per i soggetti residenti nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990. Dopo il definitivo accertamento giudiziale del diritto al rimborso per euro 12.529,80 oltre interessi, l'Ufficio aveva corrisposto solo euro 6.209,65, pari al 50% del dovuto. Il contribuente ha quindi proposto giudizio di ottemperanza deducendo che la normativa sopravvenuta in tema di limiti di spesa e riparto delle risorse non potesse incidere su un credito già consacrato in giudicato, e chiedendo l'integrale esecuzione della sentenza con nomina di commissario ad acta. La CTR ha accolto l'ottemperanza, ritenendo applicabile lo ius superveniens ma affermando che l'Amministrazione non avesse provato l'incapienza dei fondi, e ha disposto la nomina del commissario ad acta. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 70 d.lgs. 546/1992, sostenendo di avere assolto l'onere probatorio mediante richiamo al provvedimento direttoriale del 26.09.2017 e all'art. 29 d.l. 162/2019; con il secondo denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. e della normativa speciale sui rimborsi per i contribuenti colpiti dal sisma, lamentando che la CTR non avesse limitato la condanna nei limiti del meccanismo di erogazione ridotta previsto dalla disciplina sopravvenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR perché, nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati per i rimborsi e, in caso di incapienza, deve attivare le procedure di contabilità pubblica necessarie a dare completa esecuzione al giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta. La sopravvenuta disciplina sui limiti di spesa riguarda soltanto la fase di attuazione del rimborso e non incide sul diritto sostanziale già accertato con sentenza passata in giudicato; pertanto non può determinare una falcidia del credito riconosciuto al contribuente. La Corte ha inoltre valorizzato il fatto che la parte privata aveva documentato l'avvenuto pagamento integrale da parte dell'erario, come indice del reperimento dei fondi tramite le regole di contabilità pubblica. Spese a carico dell'Amministrazione soccombente.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta violazione processuale, ma ritenuto non violato
richiamati dalla ricorrente sul governo della prova; la Corte ne esclude la violazione
norma sul giudizio di ottemperanza tributario; il giudice può e deve attuare concretamente il giudicato
richiamato dalla ricorrente sull'onere della prova; la Corte ritiene corretto l'accertamento compiuto dal giudice di merito
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
la disposizione, come modificata, disciplina i limiti di stanziamento per l'erogazione dei rimborsi ma non incide sul diritto sostanziale già giudizialmente accertato
art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in l. 3 agosto 2017, n. 123
norma sopravvenuta che regola la fase di attuazione dei rimborsi nei limiti delle risorse disponibili, senza estinguere o ridurre il credito giudizialmente riconosciuto
art. 29, comma 1, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in l. 28 febbraio 2020, n. 8
ulteriore modifica della disciplina attuativa dei rimborsi, considerata dalla Corte nel senso di incidere solo sulle modalità di pagamento
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30
richiamato per lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso, utilizzabile per dare esecuzione al giudicato in caso di necessità
art. 24 Cost.
evocato per escludere che la disciplina attuativa comprima il diritto alla tutela giurisdizionale e all'effettività del giudicato
art. 3 Cost.
utilizzato in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata per evitare disparità di trattamento tra contribuenti
art. 113 Cost.
richiamato insieme all'art. 24 Cost. a sostegno dell'effettività della decisione di giustizia
richiamato per la documentazione prodotta dalla parte privata in cassazione
art. 196-quater disp. att. c.p.c.
richiamato per la produzione documentale in cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice non si limita a prendere atto del giudicato, ma deve individuare e precisare gli obblighi concretamente derivanti dalla sentenza da eseguire, anche sotto il profilo delle modalità attuative.
- La disciplina sopravvenuta che subordina l'erogazione di rimborsi pubblici alla disponibilità di fondi incide sulla fase di pagamento, ma non estingue né riduce il diritto sostanziale al rimborso già definitivamente accertato in giudizio.
- In caso di incapienza delle risorse stanziate per i rimborsi, il giudice dell'ottemperanza deve attivare le procedure di contabilità pubblica necessarie a garantire l'integrale esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta.
- La mancanza di risorse finanziarie non può, di per sé sola, giustificare la mancata esecuzione di un debito riconosciuto giudizialmente.
- L'onere di verifica dei presupposti e delle modalità di attuazione del rimborso, nel contesto dell'ottemperanza, non va inteso in termini rigidamente formalistici di allegazione e prova, poiché il giudice deve assicurare l'effettività del comando giudiziale entro i limiti del giudicato.
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