Cassazione Civile, Ordinanza n. 24787/2022 del 12/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell’INPS di assoggettare alla gestione separata i contributi sui redditi professionali conseguiti da un’avvocata nell’anno 2011, non iscritta alla Cassa forense. La Corte d’appello aveva ritenuto provato l’esercizio abituale della professione, pur in presenza di un reddito inferiore alla soglia di euro 5.000,00, e aveva respinto l’eccezione di prescrizione individuando il dies a quo nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi. In cassazione la professionista ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2935 c.c. e 3, comma 9, L. n. 335/1995, sostenendo che la prescrizione quinquennale decorresse dalla scadenza del termine per il pagamento del contributo e non dalla dichiarazione fiscale, così che alla prima intimazione interruttiva dell’INPS del 23 agosto 2017 il credito era già prescritto; con il secondo ha dedotto violazione di varie disposizioni sulla gestione separata e sull’obbligo contributivo, lamentando che la Corte territoriale avesse accertato l’abitualità dell’attività professionale senza porre a carico dell’INPS il relativo onere probatorio e senza valutare correttamente il dato del reddito inferiore alla soglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che, per i contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché la dichiarazione fiscale è una mera dichiarazione di scienza e non il presupposto del credito contributivo. Ha invece ritenuto corretta la valutazione della Corte d’appello sull’abitualità dell’attività professionale, poiché il giudice di merito aveva fondato l’accertamento su più elementi indiziari, tra cui iscrizione all’albo, apertura della partita IVA e dichiarazioni della stessa professionista. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando la professionista non tenuta a versare alla gestione separata INPS i contributi relativi ai redditi professionali del 2011, perché il credito era prescritto. L’INPS è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi alla gestione separata ciò coincide con la scadenza del termine per il pagamento, non con la dichiarazione dei redditi.
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
Disciplina la prescrizione dei contributi previdenziali; la Corte ne fa discendere la decorrenza dal termine di esigibilità del contributo.
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
Prevede l’obbligo di iscrizione alla gestione separata per i soggetti che producono redditi professionali rientranti nel relativo ambito applicativo.
art. 2, comma 25, L. n. 335/1995
Richiamato dalla ricorrente insieme alla disciplina della gestione separata e dell’obbligo contributivo.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina contributiva dei professionisti.
D.Lgs. n. 103 del 1996, artt. 3 e 8
Richiamati nel motivo di ricorso sulla disciplina previdenziale dei professionisti.
L. n. 576 del 1980, art. 22, commi 1 e 3
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sul sistema previdenziale forense.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di disciplina della gestione previdenziale.
D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003
La Corte richiama la soglia di euro 5.000,00 come elemento rilevante per l’obbligo contributivo e per la valutazione dell’abitualità.
Richiamato per la censura sull’onere della prova; la Corte ritiene tuttavia corretta la distribuzione e valutazione probatoria operata dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per la deduzione delle violazioni di legge.
Richiamato nel procedimento camerale in cassazione.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine per il pagamento del contributo, perché il credito previdenziale sorge in relazione alla produzione del reddito e non alla successiva dichiarazione fiscale.
- La dichiarazione dei redditi resa dal professionista non costituisce il presupposto del credito contributivo, ma solo una dichiarazione di scienza, e non può quindi spostare in avanti il dies a quo della prescrizione.
- L’abitualità dell’esercizio professionale, ai fini dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata, è un accertamento di fatto che deve essere fondato su indici concreti e presuntivi, come iscrizione all’albo, apertura della partita IVA e organizzazione della attività, non su un automatismo basato solo sull’ammontare del reddito.
- Il reddito inferiore alla soglia legale non esclude automaticamente l’obbligo contributivo, ma può costituire un indizio da valutare insieme agli altri elementi acquisiti nel processo.
- Quando la causa è matura e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
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