Cassazione Civile, Ordinanza n. 19960/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica e liquidazione ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale relativo alla vendita di un compendio immobiliare composto da villa, appartamento e piscina pertinenziale non ancora censita in catasto. I venditori avevano chiesto l'applicazione del meccanismo del c.d. prezzo-valore per la cessione del diritto di usufrutto, ma l'Ufficio aveva rettificato il valore del bene assumendo che la presenza della piscina in corso di costruzione, non accatastata e ritenuta abusiva, impedisse il ricorso alla valutazione automatica e imponesse la determinazione della base imponibile secondo il valore venale. I ricorrenti deducevano: violazione del giudicato interno, perché il giudice del rinvio avrebbe riesaminato anche profili non devoluti dalla precedente cassazione; violazione delle norme sul giudizio di rinvio e del principio di diritto enunciato dalla Corte, per non avere il giudice di merito verificato l'incidenza fiscale della piscina sul prezzo-valore; omessa pronuncia e motivazione apparente o insufficiente sui fatti costitutivi della domanda; violazione delle norme sull'imposta di registro e sul prezzo-valore, per avere ritenuto che la piscina precludesse il meccanismo automatico. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale lamentando, da un lato, contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello e, dall'altro, erronea omissione della rilevanza fiscale del manufatto in corso di costruzione e abusivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale; ha rigettato il quinto motivo del ricorso principale; ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto, da un lato, che il giudice di rinvio avesse travalicato i limiti del devolutum violando il giudicato interno; dall'altro, che non avesse assolto al compito di valutare l'incidenza fiscale della piscina sul valore del complesso immobiliare. Ha però confermato che il prezzo-valore non è applicabile quando la situazione di fatto del bene non corrisponde a quella catastale, sicché la presenza della piscina non censita e pertinenziale escludeva la valutazione automatica.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono richiamati come parametri delle censure di nullità, violazione di legge e vizio di motivazione formulate nei ricorsi principale e incidentale.
Evocato come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per denunciare l'omesso esame dei fatti costitutivi della domanda nel giudizio di rinvio.
Richiamato insieme all'art. 329 c.p.c. e all'art. 2909 c.c. per definire il perimetro del giudicato interno.
Richiamato per affermare che la mancata impugnazione di un capo autonomo può determinare acquiescenza parziale e giudicato interno.
Richiamato quale fondamento dell'efficacia vincolante del giudicato interno.
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione ai vincoli del giudizio di rinvio nel processo tributario.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per affermare il dovere del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
Richiamato in relazione ai limiti del giudizio di rinvio dopo cassazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Evocato nel ricorso incidentale per censurare la motivazione della sentenza tributaria.
art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Interpretato nel senso che il limite al potere di rettifica presuppone un immobile iscritto in catasto con rendita riferibile allo stato del bene trasferito; se la situazione di fatto è mutata rispetto alla rendita catastale, il criterio automatico non opera.
art. 1, comma 497, L. 23 dicembre 2005, n. 266
Richiamato come base normativa del meccanismo del c.d. prezzo-valore.
art. 12 d.l. 14 marzo 1988, n. 70, conv. in L. 3 maggio 1988, n. 154
Richiamato insieme alle altre norme sul regime di determinazione automatica della base imponibile.
Richiamato nel quinto motivo del ricorso principale, ma non decisivo ai fini dell'esito.
artt. 47 e 48 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamati quale sistema di determinazione del valore dichiarato secondo la base catastale.
art. 51, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato come criterio di determinazione della base imponibile secondo il valore venale in comune commercio quando non opera il prezzo-valore.
art. 52, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato insieme all'art. 51, comma 2, per la rettifica del valore dell'immobile.
art. 52, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita ..."
La Corte chiarisce che la norma opera solo se l'immobile trasferito è dotato di rendita catastale riferibile allo stato di fatto esistente al momento della cessione; se vi sono modifiche non ancora recepite in catasto, il limite alla rettifica non si applica.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al perimetro segnato dalla cassazione: non può riesaminare capi della decisione estranei al devolutum né discostarsi dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
- Il giudicato interno si forma solo sulle statuizioni autonome e indipendenti della sentenza non impugnate; non si estende alle mere argomentazioni o ai presupposti fattuali che concorrono a formare un unico capo decisionale.
- Il meccanismo del c.d. prezzo-valore presuppone che il bene trasferito sia un immobile abitativo censito in catasto con rendita riferibile allo stato di fatto effettivo al momento della vendita.
- Quando la situazione materiale e catastale del bene non coincide per intervenute modifiche non recepite in catasto, la presunzione legale di corrispondenza tra valore catastale e valore venale viene meno e l'Amministrazione può procedere alla rettifica secondo il valore venale in comune commercio.
- Una pertinenza che incida sul classamento e sulla rendita del bene principale, pur non avendo autonoma rilevanza catastale, può impedire l'applicazione della valutazione automatica se non è stata regolarmente considerata nella situazione catastale al momento del trasferimento.
- La motivazione della sentenza tributaria deve dare conto in modo effettivo dell'incidenza economica e fiscale dei fatti decisivi; un mero richiamo generico al valore dei beni non basta quando la questione controversa riguarda la stima di una specifica porzione o pertinenza.
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