Cassazione Civile, Ordinanza n. 26371/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 con cui, nei confronti del titolare di un'impresa individuale operante nel settore edile, erano stati recuperati a tassazione maggiori ricavi desunti da indagini bancarie sui conti correnti intestati al contribuente e a suoi stretti congiunti. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, escludendo alcuni movimenti ritenuti giustificati; la CTR, in parziale accoglimento sia dell'appello principale del contribuente sia di quello incidentale dell'Ufficio, aveva ulteriormente ridotto i ricavi contestati, escludendo tutti i prelevamenti e alcuni versamenti. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: omessa valutazione della prova; violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, degli artt. 2728 e 2697 c.c.; omessa o apparente motivazione; violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e lesione del diritto di difesa. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale deducendo la violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR escluso l'applicazione della presunzione di imputazione a ricavi dei prelevamenti bancari anche all'attività di piccolo imprenditore, assimilandola al lavoro autonomo.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha rigettato il ricorso principale del contribuente perché i primi motivi erano inammissibili in quanto diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e gli altri motivi erano infondati o carenti di specificità; ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia, ritenendo erronea l'esclusione dei prelevamenti dalla presunzione legale di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973 per il piccolo imprenditore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese, affinché verifichi se vi siano prelievi specificamente giustificati da sottrarre ai maggiori ricavi accertati.
Norme richiamate
Consente la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza, qualificando come principale quello iscritto per primo e come incidentale l'altro.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte rileva che alcune doglianze erano in realtà dirette a ottenere una diversa valutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per i vizi processuali denunciati; la Corte ribadisce che l'anomalia motivazionale è censurabile solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Le movimentazioni bancarie possono fondare presunzioni legali di maggiori ricavi; la presunzione si applica anche ai prelevamenti dei piccoli imprenditori in contabilità semplificata, non potendo estendersi ai soli lavoratori autonomi l'esclusione affermata dalla Corte costituzionale per questi ultimi.
È invocato dal contribuente in tema di presunzioni legali, ma la Corte non accoglie la lettura proposta perché la disciplina delle presunzioni bancarie resta applicabile al piccolo imprenditore.
Richiamato dal contribuente per il riparto dell'onere probatorio; la Corte, tuttavia, valorizza la presunzione legale bancaria e richiede una specifica giustificazione dei movimenti per superarla.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente è respinta perché la sentenza di merito conteneva una motivazione concisa ma comprensibile.
La dedotta ultrapetizione/omessa pronuncia è esclusa; il giudice di appello può confermare la decisione con motivazione autonoma o diversa, purché resti entro petitum e causa petendi.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale in ragione dell'esito del giudizio.
Corte cost. n. 228 del 2014
La pronuncia è limitata ai redditi da lavoro autonomo; non giustifica l'esclusione dei prelevamenti bancari per il piccolo imprenditore.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la denuncia di vizio motivazionale è ammissibile solo quando la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente, perplessa o intrinsecamente contraddittoria; non è sufficiente contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Le censure formulate come error in procedendo o violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: il giudizio di legittimità non consente il riesame del merito o la rivalutazione delle risultanze documentali.
- Il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutte le prove e tutte le allegazioni, essendo sufficiente una motivazione concisa ma logicamente adeguata che dia conto degli elementi ritenuti decisivi; si presumono implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la decisione adottata.
- Nei giudizi di appello, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di confermare la decisione sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti o di una diversa qualificazione giuridica, purché resti nel perimetro di petitum e causa petendi.
- La deduzione in cassazione di un vizio di omessa pronuncia richiede la puntuale riproduzione delle domande o eccezioni asseritamente non esaminate, con l'indicazione degli atti in cui sono state proposte, al fine di consentire il controllo sulla loro ritualità, tempestività e decisività.
- In materia di indagini bancarie, la presunzione legale di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973 si applica anche ai prelevamenti dei piccoli imprenditori, non potendo essere limitata ai soli lavoratori autonomi sulla base della giurisprudenza costituzionale riferita a quest'ultima categoria.
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