Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24028/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto avente ad oggetto l'utilizzazione di un'ampia area a destinazione turistico-residenziale, inizialmente qualificato dalle parti come comodato oneroso, poi ritenuto in giudizio come affitto agrario. In un precedente contenzioso era stata affermata la natura agraria del rapporto e, secondo la società proprietaria, la sua durata quindicennale con scadenza al 10 maggio 2020. Persistendo il mancato pagamento dei canoni e il mancato rilascio del fondo dopo disdetta, la società ha ottenuto in primo grado la declaratoria di cessazione del contratto alla data di scadenza, il rilascio del fondo e la condanna al pagamento di canoni e indennità di occupazione; la decisione è stata confermata in appello. I ricorrenti hanno proposto cassazione con due motivi: con il primo hanno dedotto violazione di legge per avere la corte territoriale ritenuto coperto da giudicato esterno l'accertamento sulla scadenza del contratto, sostenendo che nel precedente giudizio non si sarebbe deciso quel punto, che si tratterebbe al più di accertamento incidentale e che la domanda di scadenza non sarebbe stata proposta; con il secondo hanno denunciato motivazione apparente o mancante sulla data di inizio del rapporto e sulla conseguente scadenza, nonché sull'affermazione del rinnovo per un quindicennio fino al 2020.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., perché i ricorrenti non hanno riprodotto in modo specifico e completo il contenuto del preteso giudicato esterno né la domanda del precedente giudizio, limitandosi a richiamare stralci e atti; ha inoltre osservato che il motivo non si correlava adeguatamente alla motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo la presenza di motivazione apparente o incomprensibile, poiché la corte d'appello aveva fatto applicazione delle decisioni passate in giudicato e della disciplina della l. n. 203/1982, con una ricostruzione coerente della durata del rapporto. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di legittimità, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare l'efficacia del giudicato esterno; la Corte non ne esamina il merito perché il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    evocato nel motivo sulla motivazione; la Corte richiama il canone ermeneutico del "minimo costituzionale" del sindacato sulla motivazione.

  • art. 34 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere che vi fosse solo accertamento incidentale non idoneo a giudicato; la Corte rileva che la censura non è adeguatamente specificata e localizzata.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo insieme ad altre norme processuali, ma senza rilievo decisivo nel rigetto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicata come norma di deduzione del primo motivo per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    indicata come parametro del secondo motivo; la Corte ribadisce che il vizio è oggi limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    norma decisiva: il ricorso è dichiarato inammissibile perché non riproduce in modo specifico e completo il contenuto della sentenza asseritamente passata in giudicato né localizza adeguatamente gli atti richiamati.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata del ricorso con rigetto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte per responsabilità aggravata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, in presenza dei presupposti processuali.

  • L. n. 203 del 1982

    la sentenza impugnata viene ritenuta corretta perché ha qualificato il rapporto come agrario e lo ha assoggettato alla disciplina vincolante di tale legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi deduce l'inesistenza o l'erronea individuazione di un giudicato esterno deve riportare nel ricorso, in modo specifico e autosufficiente, il contenuto essenziale della decisione asseritamente preclusiva e gli atti rilevanti, non potendo limitarsi a richiami sintetici o a stralci della motivazione.
  • La censura sul giudicato esterno è inammissibile se non chiarisce quale domanda sia stata proposta nel precedente giudizio e in che modo la sentenza invocata abbia effettivamente deciso quel capo di domanda.
  • Il vizio motivazionale deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato alle sole anomalie costituzionalmente rilevanti della motivazione; non è consentito trasformarlo in una critica alla mera insufficienza, non condivisibilità o maggiore o minore persuasività dell'argomentazione.
  • Quando la sentenza impugnata richiama decisioni passate in giudicato e si colloca coerentemente nel solco di tale accertamento, non può parlarsi di motivazione apparente o incomprensibile solo perché la parte ritiene errata la ricostruzione della durata del rapporto.
  • L'illustrazione del motivo di ricorso deve confrontarsi con l'intera ratio decidendi della sentenza impugnata: una critica limitata a singoli passaggi, senza misurarsi con l'insieme della motivazione, espone il motivo all'inammissibilità o all'infondatezza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveComodato
RamiProcesso civileContrattiDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.