Cassazione Civile, Sentenza n. 31297/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Banca IFIS chiedeva il rimborso di un credito IRES (€252.818,00) risultante dalla dichiarazione presentata per il cosiddetto "maxi-periodo" fallimentare relativo alla procedura della Ce.Di. Puglia s.c.r.l., dopo essere divenuta cessionaria del credito a seguito di complessi passaggi (omologazione del concordato con terza assuntrice e successiva cessione). L'Ufficio aveva formato silenzio-rifiuto; nei gradi di merito il quesito era sostanzialmente l'individuazione del soggetto legittimato a utilizzare il credito d'imposta (assuntore vs cessionario). In cassazione la ricorrente denunciava nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.111 Cost. e degli artt.112 e 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, per ultra petita e motivazione contraddittoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo: la Corte territoriale non è andata ultra petita perché i punti su cui ha fondato il rigetto (mancata notifica all'Amministrazione del trasferimento del credito all'assuntore e divieto di doppia cessione previsto dall'art.43-bis DPR 602/1973) rientravano nell'accertamento dell'effettiva esistenza del diritto del cessionario al rimborso e potevano essere rilevati d'ufficio. La decisione è stata dunque confermata e la Banca IFIS è dichiarata tenuta al pagamento, se dovuto, del contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater, DPR 115/2002; nulla per le spese essendo l'Agenzia rimasta intimata.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 183
riferimento alle regole sulla dichiarazione dei redditi e alla modalità di rappresentazione del credito IRES nel contesto del periodo d'imposta coinvolto dalla procedura fallimentare
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 5
disciplina del "maxi-periodo" fallimentare e della compilazione della dichiarazione relativa alla procedura concorsuale; la corte ha ritenuto che il credito fosse correttamente inserito nella dichiarazione del maxi-periodo
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69
norma richiamata in ordine alla notifica del trasferimento del credito all'Amministrazione finanziaria: la mancata notifica ostacola il riconoscimento del diritto in capo al nuovo titolare
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 43-bis, comma 1
prevede il divieto di doppia cessione di un credito fiscale; la Corte ha ritenuto che una successiva cessione operata dall'assuntore fosse vietata e ciò ha impedito il riconoscimento del credito alla Banca cessionaria
Costituzione, art. 111
richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione procedurale o ultra petita
Codice di procedura civile, artt. 112 e 132
richiamati dalla ricorrente per presunte violazioni relative al contenuto e alla motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto la motivazione logica e coprente
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
richiamato in relazione alle regole del processo tributario; la censura è stata rigettata
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4
art. 360 c.p.c., I comma, n. 4
norma di cassazione utilizzata come parametro per le doglianze di nullità e violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
prevede il contributo unificato per impugnazioni: la Corte dà atto della sussistenza del presupposto per l'eventuale versamento da parte della ricorrente
Massime di principio
- Il giudice può rilevare d'ufficio questioni di diritto (quaestiones iuris) rilevanti per l'esistenza del credito dedotto in giudizio anche se non specificamente invocate dalle parti, purché tali questioni rientrino nel perimetro della lite.
- La validità del trasferimento di un credito fiscale in contesti concorsuali dipende non solo dall'atto di cessione ma anche dalla corretta notificazione all'Amministrazione finanziaria; la mancata notifica può precludere il riconoscimento del diritto al cessionario.
- L'art. 43-bis DPR 602/1973 impedisce la doppia cessione di un medesimo credito fiscale: una cessione successiva in violazione del divieto può invalidare la posizione del cessionario successivo.
- La decisione su chi sia il soggetto d'imposta legittimato a utilizzare un credito d'imposta (es. curatela fallimentare, assuntore, cessionario) richiede verifica della catena di trasferimento del credito e del rispetto delle formalità previste dalla normativa fiscale e concorsuale.
- Una pronuncia di merito che adotta motivazioni diverse rispetto al primo grado non costituisce automaticamente ultra petita se le nuove argomentazioni sono strumentali ad accertare il diritto dedotto in giudizio e non ampliano il petitum sostanziale.
- In controversie tributarie relative a rimborsi, il giudice verifica l'effettiva titolarità del credito prima di pronunciarsi sul merito del rimborso; l'onere probatorio sulla titolarità può gravare sul richiedente il rimborso.
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