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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31240/2025 del 30/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva respinto la sua doglianza di nullità delle fideiussioni stipulate in San Marino, ritenendo inapplicabili all'atto le norme antitrust italiane/unionale (art. 2 L. 287/1990 e art. 101 TFUE) perché i contratti erano stati conclusi fuori dal mercato interno UE. La ricorrente sosteneva che quelle norme e i principi di ordine pubblico economico italiano/unionale potevano trovare applicazione ove l'atto estero ledesse diritti di consumatori/creditori in Italia, anche alla luce dei rapporti e dei trattati tra Italia e Repubblica di San Marino.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha osservato che la Corte d'appello aveva fondato la decisione sull'unica ragione decisoria effettiva (inafficacia delle norme antitrust per contratti stipulati a San Marino) senza esaminare adeguatamente quale legge fosse applicabile, i rapporti normativi fra Italia/UE e San Marino e se le clausole contrattuali fossero contrastanti con l'ordine pubblico economico italiano. La Cassazione ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 41194/2021) sulla parziale nullità delle fideiussioni che riproducono clausole riconducibili a intese anticoncorrenziali e ha affermato che norme antitrust e principi di ordine pubblico economico possono essere invocati nei contratti bancari stipulati in San Marino da consumatori residenti in Italia. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame; la Cassazione ha altresì disposto la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge 18 giugno 1995, n. 218 (art. 16 e 17)

    Le norme sulla legge applicabile e sull'ordine pubblico internazionale autorizzano a escludere l'applicazione di regole straniere che producono effetti contrari all'ordine pubblico; la Corte rileva che non è possibile escludere a priori l'applicazione di principi italiani/unionale per contratti firmati a San Marino quando ledono l'ordine pubblico economico nazionale.

  • Regolamento (UE) n. 1215/2012 (artt. 45 e 46)

    Regole sulla giurisdizione e sulla circolazione delle decisioni; citato nel quadro del conflitto di leggi/giurisdizioni, ma la decisione si concentra sul carattere di ordine pubblico delle norme antitrust piuttosto che su mera questione di riconoscimento.

  • Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (art. 2, comma 2, lett. a) e comma 3)

    La normativa antitrust italiana vieta intese tra imprese che impediscano o falsino la concorrenza e contempla la nullità delle intese vietate; applicata in combinato con l'art. 1419 c.c. per affermare la possibile nullità o parziale nullità di clausole fideiussorie che riproducano schemi anticoncorrenziali.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) art. 101, comma 1 e 2

    "1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ... 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto."

    L'art. 101 TFUE (e il corrispondente divieto italiano) costituisce norma di ordine pubblico economico; clausole contrarie possono essere dichiarate nulle o espunte, e tali principi possono trovare applicazione anche rispetto a contratti conclusi a San Marino quando incidono sul mercato italiano/diritti di consumatori italiani.

  • Codice civile, art. 1419

    Fornisce il rimedio della nullità contrattuale per il contratto o le clausole contrarie a norme imperative/ordine pubblico; utilizzato per fondare la parziale nullità delle clausole vessatorie/anticoncorrenziali.

  • Cass. sez. un. sent. n. 41194/2021

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui le fideiussioni che riproducono clausole di intese vietate sono parzialmente nulle in relazione alle sole clausole che riproducano lo schema anticoncorrenziale, salvo diversa volontà desumibile dal contratto.

  • Accordi e Convenzioni Italia–Repubblica di San Marino (es. Convenzione di amicizia e buon vicinato 1939, Accordo di cooperazione economica e unione doganale 1991, Convenzione 27/03/2012)

    La presenza di numerosi accordi bilaterali rafforza la necessità di valutare la conformità delle norme e dei contratti transfrontalieri ai principi di tutela economica e di consumatore italiani/unionale; la Corte invita ad esaminare l'eventuale armonizzazione e gli obblighi reciproci derivanti da tali accordi.

Massime di principio

  • Le norme antitrust e i principi di ordine pubblico economico (nazionali e unionale) possono essere applicati anche a contratti stipulati all'estero quando producono effetti lesivi sul mercato italiano o sui diritti di consumatori/parti residenti in Italia.
  • La nullità delle clausole anticoncorrenziali può essere parziale: si annullano le sole clausole che riproducono lo schema vietato salvo diversa volontà risultante dal contratto; può rendersi necessaria l'espunzione delle clausole o la dichiarazione di parziale nullità ai sensi dell'art. 1419 c.c.
  • In giudizio di revocatoria l'azione della banca deve poggiare su un titolo valido; se il titolo (es. fideiussione) è affetto da nullità/parziale nullità per violazione di norme imperative, l'azione può venire meno.
  • Il giudice nazionale, prima di escludere l'applicazione di norme nazionali o unionale per atti esteri, deve accertare la legge applicabile, l'esistenza di accordi bilaterali e l'effettivo impatto dell'atto sull'ordine pubblico economico italiano; un'esclusione a priori non è ammessa.
  • Chi invoca la nullità deve allegare e provare con sufficiente specificità la portata della nullità; in assenza di allegazioni e documentazione adeguata il giudice può ritenere l'eccezione inammissibile, ma se i documenti utili sono già in atti il giudice può comunque esaminare ex officio la questione.
  • Nei casi transfrontalieri con stati forti legami economici (es. enclave, trattati, unione doganale), i tribunali devono considerare i rapporti normativi e la possibile armonizzazione anche quando lo Stato estero non è membro UE.

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