Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31334/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1581/2023 (opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.) articolata in sette motivi. La ricorrente contestava: 1) l'uso del principio della "ragione più liquida" senza decidere questioni pregiudiziali di rito (es. tempestività/inammissibilità dell'opposizione); 2) la declaratoria di difetto di legittimazione basata sulla presunta sopravvenuta perdita della qualità di socio del marito defunto (esclusione confermata da sentenza del Tribunale delle Imprese di Roma); 3) la non opponibilità di quella sentenza alla sua posizione personale di socia (e la prova dell'iscrizione nel libro soci); 4) la carenza di legittimazione della banca a sollevare contestazioni sul rapporto associativo; 5) la mancata considerazione del diritto di abitazione e del contenuto del decreto di trasferimento come presupposto dell'assegnazione; 6) la declarata incompetenza del giudice a decidere sulla restituzione delle somme versate dall'assegnataria; 7) l'errata applicazione delle regole sulle spese e la domanda di compensazione. In sintesi la ricorrente denunciava vizi di diritto e di motivazione rispetto alla dichiarata perdita di legittimazione e all'ammissibilità dell'opposizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivo principale: il ricorso per cassazione non forniva una adeguata e puntuale ricostruzione dei fatti e non riproduceva/individuava con precisione gli atti e i documenti (in particolare l'atto introduttivo dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.) necessari per consentire l'esame in sede di legittimità, sicché il vizio è stato valutato ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte ha altresì confermato la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite a favore di Banca Popolare (liquidate in € 7.000,00 più oneri) e della Cooperativa Edilizia Marina (liquidate in € 5.100,00 più oneri) e ha ricordato l'obbligo del versamento del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 617 cod. proc. civ.

    Norma che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi; l'atto introduttivo e i motivi dell'opposizione sono elementi essenziali che devono essere indicati e riprodotti nel ricorso per consentire la verifica in Cassazione

  • art. 619 cod. proc. civ.

    Regola l'opposizione di terzo; rilevante nel valutare il ruolo della ricorrente quale terzo prenotatario/assegnatario e le questioni pregresse di legittimazione

  • art. 276 cod. proc. civ.

    Disciplina le questioni pregiudiziali e la priorità nel decidere le questioni di rito rispetto al merito; la ricorrente contestava l'uso della "ragione più liquida" in relazione a questo articolo

  • art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    Norma invocata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile per carenza nella esposizione dei fatti e nell'indicazione degli atti decisivi, sicché il ricorso non consente l'esame di legittimità

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio dell'obbligo di motivazione delle decisioni; la ricorrente deduceva omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi (es. diritto di abitazione)

  • art. 100 cod. proc. civ.

    Rilevato nella vicenda come norma connessa alla rinuncia alla vendita forzata della banca e all'eventuale perdita d'interesse a contestare l'assegnazione

  • art. 2533 cod. civ.

    Sull'immediata esecutività delle delibere societarie; la ricorrente sosteneva che una delibera di esclusione, se non sospesa, continua a produrre effetti e può essere opponibile

  • art. 2908 cod. civ.

    Principi relativi alla efficacia delle sentenze e alla loro opponibilità a terzi; citato nel confronto fra natura delle sentenze societarie

  • art. 2909 cod. civ.

    Regola il tempo in cui una sentenza diviene opponibile ai terzi e i limiti del giudicato; la Corte ha richiamato principi relativi alla necessità del certificato di esecutività/trascrivibilità

  • art. 2929 cod. civ.

    Tutela degli acquisti a favore di terzi; la ricorrente invocava la protezione dell'assegnatario rispetto a decisioni sopravvenute

  • art. 2421 cod. civ.

    Richiamato nella contestazione circa l'opponibilità dello status di socio; la ricorrente sosteneva che l'iscrizione nel libro soci renda opponibile la qualità di socio

  • art. 115 e 116 cod. proc. civ.

    Principi sulla valutazione della prova e sull'onere della motivazione; la ricorrente denunciava vizi nella valutazione probatoria e nella motivazione

  • art. 91 e 92 cod. proc. civ.

    Norme sulle spese di lite e sulle ipotesi di compensazione; oggetto di contestazione della ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma richiamata in merito all'obbligo del versamento del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 38 cod. proc. civ. e art. 3 d.lgs. n. 168/2003

    Richiamati in relazione alla competenza a decidere questioni inerenti rapporti associativi e scambi tra socio e cooperativa; la ricorrente sosteneva che tali questioni fossero di competenza della Sezione Imprese

Massime di principio

  • In cassazione è indispensabile ricostruire con chiarezza i fatti e riprodurre o indicare puntualmente gli atti decisivi del giudizio di merito (es. l'atto di opposizione ex art. 617 c.p.c.); la mancata indicazione può determinare l'inammissibilità per carenza del ricorso
  • Quando si impugnano decisioni su opposizioni agli atti esecutivi, occorre delimitare espressamente l'oggetto dell'opposizione e riprodurre le argomentazioni svolte nella fase sommaria, perché solo esse definiscono il thema decidendum
  • Le questioni pregiudiziali di rito (es. tempestività o inammissibilità) devono essere tempestivamente dedotte e adeguatamente trattate nel processo; il giudice di merito deve valutare se dare priorità a queste questioni prima del merito
  • La rilevanza di delibere societarie o sentenze interne alla cooperativa rispetto a terzi dipende dalla natura dell'atto (costitutivo vs. dichiarativo), dalla loro esecutività e dalla opponibilità a terzi (trascrizioni, effetti visibili) e va trattata con prove documentali precise
  • Il diritto di abitazione e le posizioni acquisite in sede esecutiva (assegnazione, trascrizione del decreto di trasferimento) possono offrire tutele all'assegnatario, ma la loro efficacia rispetto a pronunce sopravvenute dipende dalla specifica tempistica, trascrizione e natura delle pronunce
  • La banca o altro creditore che rinuncia alla vendita forzata può aver limitato il proprio interesse a contestare l'assegnazione, ma ogni deduzione in tal senso deve essere supportata da chiara indicazione processuale e documentale
  • In ipotesi di domanda di restituzione di somme pagate in esito a trasferimento inefficace, va valutata la competenza del giudice e i rimedi procedurali (es. intervento del G.E. per atti dovuti) e tali questioni vanno dedotte e documentate nel merito
  • Sul piano delle spese, chi impugna deve proporre e motivare le ragioni per la compensazione, indicando le "gravi ed eccezionali ragioni" o la novità della questione; in assenza di argomentazione fondata la regola della soccombenza può trovare applicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.