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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31457/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il precetto notificato da iQera/AMCO per il mancato pagamento di un mutuo, contestando la titolarità del credito da parte di AMCO. Sosteneva che il credito non risultava documentalmente incluso nel compendio trasferito a seguito della scissione parziale della Banca Monte dei Paschi di Siena (operazione del 25.11.2020) e che, perciò, la sua inclusione poteva essere provata solo per iscritto ai sensi degli artt. 2506 e ss. c.c. e dell'art. 2729 c.c., escludendo la prova per presunzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, seppure la sussistenza dell'atto di scissione debba essere provata documentalmente per l'opponibilità ai terzi a causa del regime di pubblicità, la prova dell'inclusione di un singolo credito nel patrimonio trasferito può essere data anche tramite la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale e altri elementi indiziari idonei (precisione, gravità e concordanza), non essendovi un vincolo di forma assoluto sull'accertamento dell'appartenenza del singolo credito. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto sufficienti la pubblicità dell'operazione in G.U., la dichiarazione della banca assegnante che confermava l'inclusione dei crediti nella scissione e altri indici (possesso del titolo e mancata azione recuperatoria del cedente). Condanna del ricorrente alle spese (€ 7.700,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • art. 2506 c.c. e ss. (disciplinante la scissione)

    art. 2506, 2506-ter, 2506-quater c.c.

    La scissione è un'operazione straordinaria sottoposta a specifiche forme e ad un regime di pubblicità: la sua opponibilità ai terzi si realizza con le iscrizioni previste sul registro delle imprese; la sussistenza dell'atto di scissione deve essere provata documentalmente se contestata.

  • art. 2729 c.c.

    Il divieto di prova per presunzioni si applica ai casi in cui il contratto è fatto valere tra le parti contraenti; non impedisce che, nei rapporti con terzi, si provi l'inclusione di singoli elementi trasferiti in un'operazione straordinaria anche mediante pubblicità e indizi idonei.

  • art. 2721 c.c.

    La limitazione della prova testimoniale riguarda i contratti invocati tra le parti; non si estende automaticamente alla prova, verso terzi, di fatti storici collegati a operazioni societarie straordinarie.

  • art. 58 T.U.B. (d.lgs. 385/1993)

    La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevista per le cessioni in blocco consente, se sufficientemente precisa, di individuare i crediti trasferiti e di provare l'inclusione del singolo credito senza necessità di produrre il contratto di cessione.

  • art. 1264 c.c.

    La pubblicità o la notificazione possono surrogarsi in vista dell'efficacia verso i debitori; la pubblicazione esonera la cessionaria dall'obbligo di notificare individualmente la cessione e garantisce la certezza del debitore.

  • art. 615 c.p.c.

    art. 615, comma 1, c.p.c.

    Norma procedurale per l'opposizione a precetto, titolo dell'azione introdotta dal ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    Principio sul regime probatorio: l'onere della prova grava su chi deduce il fatto; la decisione valuta come i vari elementi probatori soddisfino tale onere.

  • art. 111 cod. proc. civ.

    Richiamato per distinguere giurisprudenza relativa alla legittimazione processuale per successione a titolo particolare; non applicabile direttamente al caso di prova dell'inclusione del credito nella scissione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Disposizione che consente di dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, applicata dalla Corte alla parte soccombente se dovuto.

Massime di principio

  • Se l'esistenza dell'operazione straordinaria (es. scissione) non è contestata, non occorre provare nuovamente il suo compimento: ciò che occorre dimostrare è l'inclusione del singolo credito nel patrimonio trasferito.
  • La prova dell'inclusione di uno specifico credito trasferito in massa (per scissione o cessione in blocco) può essere fornita tramite la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale quando tale pubblicazione contenga elementi sufficientemente precisi per identificare la categoria dei crediti trasferiti.
  • In mancanza di pubblicazione o di indicazioni precise, il cessionario/beneficiario deve produrre il contratto o altri documenti che dimostrino l'inclusione; il debitore deve formulare contestazioni specifiche per rendere necessario tale supplemento probatorio.
  • Il divieto di prova per presunzioni previsto dall'art. 2729 c.c. si applica al rapporto contrattuale tra le parti, ma non impedisce che, nei rapporti con terzi, la ricostruzione dell'appartenenza di singoli crediti sia basata su pubblicità e su indizi precisi, gravi e concordanti.
  • Per il debitore la tutela principale è ottenere dalla controparte la documentazione che dimostri l'avvenuto trasferimento del suo specifico debito; in mancanza, la dichiarazione del cedente e la pubblicazione in G.U. possono rendere legittima l'esecuzione promossa dal cessionario/assegnatario.
  • Prassi consigliata: il cessionario/beneficiario dovrebbe allegare l'avviso di pubblicazione e ogni dichiarazione del cedente, mentre il debitore che intende opporsi deve contestare specificamente l'inclusione del proprio credito e chiedere la produzione del titolo o degli elenchi, oltre a valutare l'opportunità di misure conservative se non è chiaro chi sia il titolare del credito.

Testo integrale

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