Cassazione Civile, Ordinanza n. 22062/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso IRPEF opposto dall’Ufficio a seguito di istanza presentata da un ex lavoratore, che aveva cessato il rapporto di lavoro per procedura di mobilità e aveva percepito, tra settembre 2006 e febbraio 2007, le competenze di fine rapporto, incluso un incentivo all’esodo. Il contribuente chiedeva il rimborso delle ritenute subite sostenendo che tali somme dovessero essere tassate nella misura del 50% prevista per il TFR; l’Ufficio respingeva l’istanza richiamando la decadenza ex art. 38 d.P.R. 602/1973. In giudizio di merito il contribuente otteneva ragione sia in primo grado sia in appello. In Cassazione l’Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che la CTR avesse deciso su una questione non riproposta in appello; 2) violazione degli artt. 38 d.P.R. 602/1973 e 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il termine di decadenza per il rimborso dovesse decorrere dalla data della ritenuta o del versamento e non da quella del saldo o della successiva liquidazione definitiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la CTR avesse deciso su una questione estranea al devolutum, perché nei gradi di merito era comunque controverso il diritto al rimborso e l’eccezione dell’Ufficio fondata sulla prescrizione/decadenza. Ha invece accolto il secondo motivo: ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando un tributo sia ritenuto incompatibile con il diritto UE, il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla data del versamento dell’imposta o, per le somme assoggettate a ritenuta, dalla data in cui la ritenuta è stata operata, non dalla successiva pronuncia che abbia affermato l’incompatibilità. Ha inoltre precisato che, nel caso concreto, la pretesa del contribuente riguardava la struttura stessa della ritenuta applicata in misura piena anziché dimezzata, sicché l’azione di rimborso era esperibile sin dal momento della ritenuta, senza attendere conguagli o riliquidazioni successive. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
il termine per chiedere il rimborso decorre, di regola, dal versamento dell’imposta o dalla ritenuta operata, e non dalla successiva pronuncia che renda evidente l’indebito; la Corte esclude che nel caso concreto il dies a quo possa essere spostato alla liquidazione definitiva invocata dal contribuente
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente quale norma sulla decadenza per il ricorso in materia tributaria, applicata in collegamento con l’istanza di rimborso
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato a sostegno della dedotta ultrapetizione, ma il motivo è stato respinto perché la questione ritenuta decisa dalla CTR risultava già inserita nel thema decidendum
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la sua violazione
art. 17, comma 1, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal contribuente per sostenere l’aliquota ridotta sul TFR e sulle somme correlate alla cessazione del rapporto
art. 19, comma 4-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato quale base della pretesa di tassazione ridotta del trattamento di fine rapporto
artt. 4 e 24 l. 23 luglio 1991, n. 223
richiamati come base della procedura di mobilità che aveva determinato la cessazione del rapporto di lavoro
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la decisione di secondo grado si fonda su una questione già compresa nel thema decidendum e già oggetto delle difese e delle eccezioni delle parti.
- In materia di rimborso di imposte sui redditi, il termine di decadenza decorre dal versamento dell’imposta o, per le somme assoggettate a ritenuta, dal momento in cui la ritenuta è stata operata, se l’indebito è già configurabile in quel momento.
- Il dies a quo del termine per chiedere il rimborso non può essere spostato alla data di una successiva pronuncia che dichiari incompatibile la norma impositiva con il diritto dell’Unione europea.
- Se la contestazione investe la misura stessa della ritenuta o dell’acconto già applicato in misura non dovuta, il diritto al rimborso è azionabile immediatamente, senza attendere conguagli di fine anno o riliquidazioni definitive dell’amministrazione fiscale.
- Quando il giudice di merito si discosta da un principio di diritto consolidato sulla decorrenza della decadenza per il rimborso, la sentenza è cassabile con rinvio per nuovo esame della tempestività della domanda.
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