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Sentenza

Sentenza del 20/10/2022 n. 622 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

In tema di accertamenti bancari gli artt. 32 DPR n. 600/1973 e 51 DPR 633/1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici - Sussiste - Tale presunzione è superabile dal contribuente attraverso una prova analitica - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di accertamento tributario relativo all'anno 2011 fondato su indagine bancaria (versamenti e movimenti su conti correnti cointestati) che l'Amministrazione aveva ricondotto a maggiori ricavi imponibili in base alla presunzione legale prevista dall'art. 32 DPR n. 600/1973 (e richiamo all'art. 51 DPR n. 633/1972). Il contribuente ha fornito giustificazioni documentali analitiche per le singole movimentazioni (interessi su libretto postale, svincolo di buoni fruttiferi, probabili vincite di modesta entità), chiedendo l'annullamento dell'accertamento o la riduzione dell'imponibile.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha ritenuto applicabile la presunzione legale di cui all'art. 32 DPR 600/1973 ma ha constatato che il contribuente ha fornito prova adeguata e analitica circa la riferibilità delle singole movimentazioni. In particolare è stata ritenuta provata la natura degli importi di €265,07 (interessi su libretto postale) e di €2.400,00 (svincolo di buono fruttifero) e credibile la spiegazione per la residua somma di €2.385,00 (vincite di modesta entità), tenuto altresì conto della modesta entità complessiva delle operazioni e del fatto che il contribuente è pensionato e non svolge attività imprenditoriale. Pertanto l'appello dell'Amministrazione è respinto; l'Agenzia è condannata al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 32 DPR 29/9/1973 n. 600

    Prevede una presunzione legale in ordine all'imputazione di prelevamenti e versamenti bancari a ricavi; tale presunzione non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici e può essere superata dal contribuente con prova analitica che dimostri la riferibilità dei singoli movimenti a operazioni non imponibili o già tassate.

  • art. 51 DPR 26/10/1972 n. 633

    Richiamato per analogia nel tema degli accertamenti bancari ai fini IVA; anch'esso assiste l'Erario con presunzioni sull'attività imponibile ricavabile dalle movimentazioni bancarie.

  • art. 2729 c.c.

    Norma sulle presunzioni semplici che richiede gravità, precisione e concordanza; la sentenza ribadisce che la presunzione di cui all'art. 32 DPR 600/1973 è presunzione legale relativa e non è soggetta a quei requisiti.

  • art. 38 DPR 29/9/1973 n. 600

    Rinvio all'art. 32 per l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche; chiarisce che le presunzioni da movimenti bancari si applicano in generale ai contribuenti (con distinzione tra versamenti e prelevamenti in base alla giurisprudenza costituzionale).

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992 (richiamato da giurisprudenza)

    Dispositivo sul divieto di prova testimoniale nel processo tributario; la giurisprudenza citata chiarisce che le dichiarazioni rese in sede amministrativa da terzi conservano valore indiziario e possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, e che ciò vale anche per le dichiarazioni favorevoli al contribuente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es.: Ordinanza n. 10351/2022, sent. n. 9903/2020 e altre)

    Confermano che: la presunzione di cui all'art. 32 è superabile solo con prova analitica della riferibilità di ciascun versamento; non è sufficiente una giustificazione generica; il giudice di merito deve valutare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte e motivare espressamente le risultanze.

Massime di principio

  • La presunzione derivante dalle indagini bancarie (art. 32 DPR 600/1973) è una presunzione legale relativa: non richiede i requisiti delle presunzioni semplici e grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
  • Per superare la presunzione è necessaria una prova analitica che colleghi ogni singola movimentazione bancaria alla relativa causale (es. interessi, svincolo di titoli, eredità, vincite), non bastano giustificazioni generiche o cumulative.
  • Il giudice di merito deve valutare con rigore l'efficacia probatoria di ogni documento offerto e motivare espressamente, operazione per operazione, le conclusioni raggiunte.
  • Documenti come certificazioni dell'ufficio postale, copia di buoni fruttiferi, attestazioni bancarie e dichiarazioni extraprocessuali di terzi possono costituire prova idonea, tenuto conto della loro attendibilità e del contesto concreto.
  • La rilevanza reddituale di somme di modesta entità va valutata nel contesto (stato patrimoniale e attività del contribuente: es. pensionato che non svolge impresa) e può influire sulla valutazione della presunzione.
  • Sebbene l'onere probatorio sia del contribuente, la mancata produzione immediata di alcuni documenti può essere giustificata se l'acquisizione risulti eccessivamente gravosa e il giudice ritenga soddisfacente la prova già prodotta; tuttavia è preferibile produrre tempestivamente la documentazione analitica.
  • Le indagini su conti riferibili a terzi o a familiari e la circostanza che la verifica fosse diretta principalmente verso altri soggetti possono essere elementi di contesto utili al contribuente nella difesa.

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