Sentenza del 20/10/2022 n. 622 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
In tema di accertamenti bancari gli artt. 32 DPR n. 600/1973 e 51 DPR 633/1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici - Sussiste - Tale presunzione è superabile dal contribuente attraverso una prova analitica - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di accertamento tributario relativo all'anno 2011 fondato su indagine bancaria (versamenti e movimenti su conti correnti cointestati) che l'Amministrazione aveva ricondotto a maggiori ricavi imponibili in base alla presunzione legale prevista dall'art. 32 DPR n. 600/1973 (e richiamo all'art. 51 DPR n. 633/1972). Il contribuente ha fornito giustificazioni documentali analitiche per le singole movimentazioni (interessi su libretto postale, svincolo di buoni fruttiferi, probabili vincite di modesta entità), chiedendo l'annullamento dell'accertamento o la riduzione dell'imponibile.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha ritenuto applicabile la presunzione legale di cui all'art. 32 DPR 600/1973 ma ha constatato che il contribuente ha fornito prova adeguata e analitica circa la riferibilità delle singole movimentazioni. In particolare è stata ritenuta provata la natura degli importi di €265,07 (interessi su libretto postale) e di €2.400,00 (svincolo di buono fruttifero) e credibile la spiegazione per la residua somma di €2.385,00 (vincite di modesta entità), tenuto altresì conto della modesta entità complessiva delle operazioni e del fatto che il contribuente è pensionato e non svolge attività imprenditoriale. Pertanto l'appello dell'Amministrazione è respinto; l'Agenzia è condannata al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
Prevede una presunzione legale in ordine all'imputazione di prelevamenti e versamenti bancari a ricavi; tale presunzione non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici e può essere superata dal contribuente con prova analitica che dimostri la riferibilità dei singoli movimenti a operazioni non imponibili o già tassate.
Richiamato per analogia nel tema degli accertamenti bancari ai fini IVA; anch'esso assiste l'Erario con presunzioni sull'attività imponibile ricavabile dalle movimentazioni bancarie.
Norma sulle presunzioni semplici che richiede gravità, precisione e concordanza; la sentenza ribadisce che la presunzione di cui all'art. 32 DPR 600/1973 è presunzione legale relativa e non è soggetta a quei requisiti.
Rinvio all'art. 32 per l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche; chiarisce che le presunzioni da movimenti bancari si applicano in generale ai contribuenti (con distinzione tra versamenti e prelevamenti in base alla giurisprudenza costituzionale).
art. 7 d.lgs. n. 546/1992 (richiamato da giurisprudenza)
Dispositivo sul divieto di prova testimoniale nel processo tributario; la giurisprudenza citata chiarisce che le dichiarazioni rese in sede amministrativa da terzi conservano valore indiziario e possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, e che ciò vale anche per le dichiarazioni favorevoli al contribuente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es.: Ordinanza n. 10351/2022, sent. n. 9903/2020 e altre)
Confermano che: la presunzione di cui all'art. 32 è superabile solo con prova analitica della riferibilità di ciascun versamento; non è sufficiente una giustificazione generica; il giudice di merito deve valutare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte e motivare espressamente le risultanze.
Massime di principio
- La presunzione derivante dalle indagini bancarie (art. 32 DPR 600/1973) è una presunzione legale relativa: non richiede i requisiti delle presunzioni semplici e grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
- Per superare la presunzione è necessaria una prova analitica che colleghi ogni singola movimentazione bancaria alla relativa causale (es. interessi, svincolo di titoli, eredità, vincite), non bastano giustificazioni generiche o cumulative.
- Il giudice di merito deve valutare con rigore l'efficacia probatoria di ogni documento offerto e motivare espressamente, operazione per operazione, le conclusioni raggiunte.
- Documenti come certificazioni dell'ufficio postale, copia di buoni fruttiferi, attestazioni bancarie e dichiarazioni extraprocessuali di terzi possono costituire prova idonea, tenuto conto della loro attendibilità e del contesto concreto.
- La rilevanza reddituale di somme di modesta entità va valutata nel contesto (stato patrimoniale e attività del contribuente: es. pensionato che non svolge impresa) e può influire sulla valutazione della presunzione.
- Sebbene l'onere probatorio sia del contribuente, la mancata produzione immediata di alcuni documenti può essere giustificata se l'acquisizione risulti eccessivamente gravosa e il giudice ritenga soddisfacente la prova già prodotta; tuttavia è preferibile produrre tempestivamente la documentazione analitica.
- Le indagini su conti riferibili a terzi o a familiari e la circostanza che la verifica fosse diretta principalmente verso altri soggetti possono essere elementi di contesto utili al contribuente nella difesa.
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