Sentenza del 20/10/2022 n. 624 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Prelievo erariale unico (PREU) - Per l'accertamento della base imponibile evasa oltre al metodo diretto basato sulla lettura dei contatori di gioco si utilizza anche il metodo induttivo basato sulla raccolta di gioco presunta e, quindi, definita in via forfetaria - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento PREU relativo al 2014 per quattro apparecchi da gioco installati e non collegati alla rete telematica AAMS. Il ricorrente contestava l'uso del metodo induttivo (forfetario) per la determinazione della base imponibile, denunciava l'assenza delle presunzioni "gravi, precise e concordanti", la nullità degli atti per presunta illegittimità delle operazioni della Guardia di Finanza protrattesi oltre i 30 giorni, la mancata richiesta preventiva di chiarimenti da parte dell'Amministrazione e infine la ingiusta condanna alle spese processuali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila (Sezione distaccata di Pescara) ha respinto l'appello del contribuente e confermato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto legittimo l'impiego del metodo induttivo previsto dall'art. 39‑quater d.l. 269/2003 per i casi in cui i dati di contatore non siano memorizzati, leggibili o risultino alterati; ha confermato che gli Uffici hanno applicato il valore giornaliero forfettario (euro 280,00 con raddoppio previsto) per il periodo individuato (dal 22.06.2014 all'01.12.2014) e che il contribuente non ha fornito prova idonea della erroneità dei conteggi. Ha inoltre ritenuto non decisiva la censura sulle modalità e sulla durata delle operazioni della Guardia di Finanza e ha escluso che la mancata attivazione di un contraddittorio preventivo comporti, di per sé, la nullità dell'atto. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite (euro 3.000,00 + accessori).
Norme richiamate
art. 39‑quater D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. L. 24 novembre 2003, n. 326)
Stabilisce la disciplina degli accertamenti PREU: la base imponibile si determina con la lettura dei contatori; se i dati non sono memorizzati/leggibili/alterati l'Amministrazione può determinare le somme giocate sulla base di importi forfetari giornalieri definiti con decreti direttoriali; prevede inoltre il termine decadenziale per la notifica (entro il 31/12 del quinto anno successivo). Il giudice ha ritenuto quindi legittimo l'uso del metodo induttivo quando i contatori sono inutilizzabili.
art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.
Individua gli apparecchi con vincita in denaro soggetti a disciplina pubblica; la sentenza richiama la qualifica degli apparecchi (slot) come oggetto dell'imposizione PREU.
art. 24, co. 17 D.L. n. 98/2011
Prevedeva il raddoppio del valore forfetario in determinate ipotesi; il giudice ha dato conto dell'applicazione del raddoppio al valore giornaliero forfetario utilizzato per il calcolo del PREU.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 15 (e successive modifiche: L. 24/12/2012 n.228; D.Lgs. 24/9/2015 n.156)
Disciplina la liquidazione delle spese processuali nel contenzioso tributario e la possibilità di ripetere le spese se l'ente è assistito da propri funzionari; la sentenza ha confermato la possibilità di condanna alle spese a favore dell'Amministrazione anche se assistita da propri funzionari, in base alla normativa tributaria vigente.
Cassazione, 19/12/2002, n. 18058 (giurisprudenza citata)
Principio generale secondo cui le presunzioni fiscali rilevanti devono essere 'gravi, precise e concordanti' se usate per ricostruire componenti del reddito; nel caso specifico il giudice ha ritenuto applicabile la disciplina speciale PREU che legittima il metodo induttivo quando i contatori sono inutilizzabili, senza richiedere le medesime presunzioni ricostruttive del diritto tributario generale.
Massime di principio
- Quando i contatori dei giochi sono mancanti, illeggibili o alterati, l'Amministrazione può legittimamente ricorrere al metodo induttivo basato su valori forfetari giornalieri stabiliti a livello centrale per quantificare la raccolta e il PREU dovuto.
- La scelta tra metodo diretto (lettura contatori) e metodo induttivo dipende dallo stato dei dati memorizzati: l'induttivo è valido se l'accertatore dimostra l'impossibilità di ottenere dati affidabili dai contatori.
- Nel contenzioso PREU il contribuente ha l'onere di provare concretamente l'erroneità dei calcoli o la non corrispondenza dei parametri applicati; contestazioni generiche non sono sufficienti.
- Il mancato svolgimento di un contraddittorio endoprocedimentale non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento fiscale sotto la normativa nazionale, salvo che una norma specifica preveda diversamente o che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio derivante dall'assenza del contraddittorio.
- Censure procedurali sulle attività degli organi accertatori (es. durata delle operazioni della Guardia di Finanza) non determinano automaticamente inutilizzabilità degli atti in assenza di specifica violazione normativa che renda l'atto nullo o inutilizzabile.
- In caso di verbali e sequestri che documentano l'installazione di apparecchi non autorizzati e scollegati alla rete telematica, il giudice tende a ritenere plausibile l'occultamento delle giocate e quindi legittimo il recupero del PREU con criteri induttivi.
- Le spese di lite nel processo tributario possono essere liquidate a favore dell'Amministrazione anche se essa è stata assistita da propri funzionari, conformemente alla normativa del contenzioso tributario; il contribuente può essere condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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