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Sentenza

Sentenza del 20/10/2022 n. 812 - Corte di Giustizia UE

Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi - Direttiva 90/435/CEE - Articolo 4, paragrafo 1 - Esenzione di una società madre dall'imposizione dei dividendi versati dalla propria società figlia - Riporto di eccedenze di redditi definitivamente tassati ad esercizi fiscali successivi - Incorporazione di una società che dispone di eccedenze di redditi definitivamente tassati in un'altra società - Normativa nazionale che limita il trasferimento di tali eccedenze alla società incorporante Causa C-295/21.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disputa sul trattamento delle eccedenze di redditi definitivamente tassati (RDT) dopo fusioni per incorporazione. Allianz Benelux aveva riportato integralmente agli esercizi 2004-2007 RDT derivanti da società incorporate; l'amministrazione fiscale belga ha autorizzato solo un riporto parziale, limitato in proporzione alla quota che l'attivo netto fiscale della società incorporata rappresentava rispetto al totale dell'attivo netto fiscale combinato, ritenendo assente una base giuridica per il trasferimento integrale. Allianz ha dedotto che tale limitazione determinasse un'imposizione (diretta o indiretta) dei dividendi e violasse l'art. 4, par. 1, della direttiva 90/435 e il principio di neutralità fiscale.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che l'art. 4, par. 1, della direttiva 90/435 non ostava a una normativa nazionale che include i dividendi nella base imponibile della società ricevente previa deduzione pari al 95% del loro importo e che consente il riporto di tale deduzione a esercizi successivi. Ha inoltre ritenuto compatibile con la direttiva la limitazione, in caso di fusione per incorporazione, del trasferimento del riporto di tale deduzione alla società incorporante in proporzione alla quota rappresentata dall'attivo netto fiscale della società incorporata rispetto al totale dell'attivo netto fiscale combinato. In sintesi: il sistema belga (inclusione dei dividendi, deduzione del 95% e possibilità di riporto, con trasferimento limitato in caso di fusione secondo art.206 CIR) non viola l'art.4(1) della direttiva 90/435 e non comporta una tassazione indiretta vietata dei dividendi.

Norme richiamate

  • Direttiva 90/435/CEE (regime madri-figlie)

    Articolo 4, paragrafo 1: scelta tra esenzione o imputazione; obbligo di astenersi dall'imposizione sui dividendi o, in alternativa, consentire la deduzione della frazione d'imposta pagata dalla figlia entro i limiti dell'imposta corrispondente dovuta.

    La Corte interpreta l'art.4(1) nel senso che esso impone l'obiettivo di evitare la doppia imposizione economica ma non prescrive le modalità di attuazione. Gli Stati possono scegliere tra regime di esenzione e regime di imputazione e determinare le modalità concrete (p.es. inclusione seguita da deduzione al 95% e riporto).

  • Direttiva 78/855/CEE (fusione società per azioni)

    Articolo 19, paragrafo 1: effetti della fusione, trasferimento universale del patrimonio

    La direttiva riguarda aspetti di diritto privato delle fusioni e non le modalità fiscali; per gli aspetti fiscali occorre guardare alle norme fiscali dell'Unione o nazionali.

  • Direttiva 82/891/CEE (scissioni società per azioni)

    Non applicabile al caso concretissimo (riguarda scissioni), perciò non rilevante nel procedimento che concerneva una fusione per incorporazione.

  • Code des impôts sur les revenus (CIR 1992 - Belgio)

    Art.202(1) (dividendi deducibili), Art.204(1) (95% dei dividendi considerati deducibili), Art.205(2) (limiti in rapporto agli utili imponibili), Art.206(§2) (trasferimento perdite ed effetti in caso di fusione: proporzionalità sulla base dell'attivo netto fiscale ante fusione).

    Queste disposizioni disciplinano il regime belga degli RDT: inclusione dei dividendi nella base imponibile seguita da deduzione pari al 95% e possibilità di riporto; l'art.206(2) prevede espressamente la limitazione del trasferimento di perdite (e, per analogia applicata dall'amministrazione, delle eccedenze di RDT) in caso di incorporazione in proporzione all'attivo netto fiscale.

  • Direttiva 90/434/CEE (fiscalità delle riorganizzazioni transfrontaliere)

    La Corte ha richiamato l'esistenza di normativa dell'UE che disciplina aspetti fiscali delle riorganizzazioni (es. fusioni) all'epoca, ma ha osservato che nessuna disposizione impone il diritto al trasferimento incondizionato delle eccedenze fiscali (RDT) dalla incorporata alla incorporante.

Massime di principio

  • Gli Stati membri possono scegliere tra regime di esenzione e regime di imputazione per evitare la doppia imposizione dei dividendi; la direttiva 90/435 non impone modalità tecnico-operative dettagliate.
  • Una normativa nazionale che include i dividendi nella base imponibile e poi applica una deduzione pari al 95% (con possibilità di riporto) è compatibile con l'art.4(1) della direttiva, purché non determini una doppia imposizione economica.
  • La limitazione del trasferimento del riporto di deduzioni/RDT in caso di fusione per incorporazione, applicata in proporzione all'attivo netto fiscale ante fusione, è ammessa se non produce un'onere fiscale più gravoso rispetto a un regime di pura esenzione.
  • Per valutare la conformità a 90/435 è utile confrontare l'effetto economico della normativa nazionale con l'ipotesi di esclusione pura e semplice dei dividendi dalla base imponibile (test di neutralità).
  • La qualificazione e la portata del rinvio al diritto dell'UE sono questioni di diritto nazionale; spetta al giudice nazionale valutare l'applicabilità del diritto UE al caso concreto e, se necessario, chiedere pronuncia pregiudiziale alla Corte.

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