Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/10/2022 n. 31080 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4), contro l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato al giudice d'appello. Il ricorrente ha dedotto che la Corte di Cassazione avrebbe erroneamente ritenuto la tempestività del ricorso dell'Agenzia (richiamando il D.L. n. 119/2018, art. 6, comma 1 e art. 11) su presupposti di fatto inesistenti e che la Corte avrebbe anche errato nel ritenere che la controversia riguardasse un atto impositivo con pretesa tributaria quantificata. Successivamente, il ricorrente ha depositato memoria con cui ha rappresentato che, riassumendo il giudizio in appello, la causa si è conclusa con sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 483/2022 (passata in giudicato) che ha dichiarato l'illegittimità dell'avviso di accertamento catastale e ha quindi confermato il classamento proposto con DOCFA; tale sentenza è favorevole al contribuente e ha formato giudicato sulla stessa questione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto che, data la formazione del giudicato favorevole al contribuente sull'identica questione (sentenza CTR Veneto n. 483/2022 passata in giudicato), sia venuto meno l'interesse del ricorrente ad ottenere la revoca dell'ordinanza della Corte che aveva rinviato il processo in appello. La decisione specifica che non si tratta di estinzione del giudizio ma di inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse, richiamando il principio secondo cui l'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione ma anche al momento della decisione. Le spese del procedimento sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c., n. 4)

    Fondamento della revocazione per errore relativamente a fatti decisivi per la decisione; il ricorso per revocazione è stato proposto dal contribuente sulla base di presunte errori di fatto della Corte di Cassazione.

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1 e art. 11

    Norme richiamate dal ricorrente e dalla Corte in relazione alla tempestività del ricorso dell'Agenzia delle entrate; la controversia includeva contestazioni sulla corretta applicazione di tali disposizioni ai termini processuali, ma la Corte di cassazione aveva ritenuto il ricorso dell'Agenzia tempestivo.

  • art. 378 c.p.c.

    Regola il deposito delle memorie; il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. per rappresentare fatti sopravvenuti (la sentenza passata in giudicato) e chiedere la cessazione della materia del contendere.

  • Cass. Sez. un. n. 10553/2017

    Principio secondo cui l'interesse ad agire e all'impugnazione deve sussistere non solo al momento in cui l'azione/impugnazione è proposta ma anche al momento della decisione; applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater

    Norma citata in tema di liquidazione delle spese; la Corte ha ritenuto non applicabile tale disposizione trattandosi di inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse (e ha compensato le spese).

  • Cass. n. 13636 del 02/07/2015

    Giurisprudenza richiamata a supporto della distinzione tra inammissibilità originaria e sopravvenuta per difetto di interesse e sulla possibilità di compensazione delle spese nel caso di sopravvenuta inammissibilità.

Massime di principio

  • L'interesse ad agire o ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche al momento della decisione: fatti sopravvenuti che eliminano l'utilità della pronuncia determinano inammissibilità per difetto di interesse.
  • La formazione di un giudicato favorevole sul medesimo oggetto sostanziale a favore del contribuente rende privo di interesse un successivo ricorso per revocazione volto a impugnare precedenti ordinanze che avevano riaperto o rimandato la causa.
  • La sopravvenuta cessazione della materia del contendere comporta in genere inammissibilità dell'azione/impugnazione, non necessariamente estinzione automatica del procedimento; il giudice valuta l'inammissibilità per difetto d'interesse.
  • Le spese possono essere compensate quando il difetto di interesse è sopravvenuto e l'esito non giustifica una condanna alle spese, distinto dal caso di inammissibilità originaria per motivi formali.
  • Nel contenzioso catastale/tributario, il giudicato sul classamento o sulla rendita prodotto in favore di uno dei comproprietari può avere efficacia tale da rendere inutili le iniziative processuali analoghe degli altri comproprietari, purché la questione sia sostanzialmente identica e si sia formato il giudicato.
  • Nel proporre revocazione (art. 395 c.p.c.) è necessario dimostrare che l'errore di fatto dedotto incide effettivamente sull'esito della decisione; se tra il deposito del ricorso e la decisione intervengono fatti sopravvenuti che azzerano l'utilità della pronuncia, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.