Sentenza del 20/10/2022 n. 31072 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. aveva impugnato un avviso di accertamento che aveva rideterminato il suo reddito IRPEF sulla base del maggior reddito accertato alla società partecipata. In corso di causa il contribuente aveva effettuato versamenti pari complessivamente a Euro 17.222,00; poi aveva chiesto la definizione agevolata ex D.L. n.119/2018 (art.6). L'Ufficio aveva negato la definizione sostenendo che l'importo dovuto per la definizione non era stato integralmente versato e che una parte era stata oggetto di sgravio (quindi a disposizione del contribuente). A.A. impugnava il diniego rilevando che le somme versate durante il giudizio dovevano essere computate ai fini della definizione e che non era stato notificato l'eventuale invito ad integrare il versamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso di A.A. relativo al diniego di definizione agevolata ritenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto considerare i versamenti effettuati in pendenza di giudizio (anche se formalmente soggetti a sgravio non ancora materialmente rimborsati) e che la domanda di definizione, con l'indicazione degli importi già versati, atteggiava come rinuncia all'istanza di rimborso. Il diniego è stato annullato; conseguentemente il giudizio principale è stato dichiarato estinto per intervenuta definizione della controversia. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
Decreto-Legge n. 119 del 2018
art. 6, comma 9, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
Le somme versate in pendenza di giudizio devono essere computate ai fini della definizione agevolata; se il contribuente indica tali somme nella domanda di definizione, si considera che abbia rinunciato all'istanza di rimborso e tali somme restano a disposizione dell'Ufficio ai fini del computo.
Decreto-Legge n. 119 del 2018
Fissa i criteri di calcolo dell'importo dovuto per la definizione (es. percentuale del valore della controversia, qui menzionata come il 15%). L'Ufficio deve verificare l'effettivo ammontare dei versamenti già effettuati prima di richiedere integrazioni.
Legge n. 136 del 2018
conversione del D.L. n.119/2018
Conferma le disposizioni del D.L. n.119/2018 in materia di definizione agevolata delle liti pendenti e va applicata nella verifica dei pagamenti e dell'effetto estintivo della definizione.
Massime di principio
- I versamenti effettuati in pendenza di giudizio devono essere presi in considerazione dall'Amministrazione quando si valuta una richiesta di definizione agevolata, anche se esiste un provvedimento di sgravio non ancora materialmente eseguito: la disponibilità finanziaria resta presso l'Ufficio fino al reale rimborso.
- L'indicazione, nella domanda di definizione agevolata, di somme già versate equivale a una rinuncia implicita all'istanza di rimborso relative a quei versamenti, per cui tali somme vanno computate nel calcolo dell'importo dovuto per la definizione.
- L'Ufficio deve notificare e motivare chiaramente eventuali richieste di integrazione del versamento prima di rigettare la domanda di definizione: il mancato rispetto dei criteri di computo dei versamenti e della motivazione può rendere illegittimo il diniego.
- La definizione agevolata, se accolta o se correttamente valutata in sede amministrativa, può estinguere il giudizio pendente; per il contribuente è importante conservare e produrre prova dei versamenti e degli esiti amministrativi (ruoli, rateizzazioni, atti di sgravio non eseguiti).
- In situazioni analoghe è consigliabile, al momento della domanda di definizione, esplicitare la volontà di rinunciare a eventuali istanze di rimborso e allegare documentazione che dimostri la mancata esecuzione di effettivi rimborsi, per evitare contestazioni sull'effettiva disponibilità delle somme.
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