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Sentenza

Sentenza del 20/10/2022 n. 960 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Avviso di Accertamento IRPEF- Eredi o chiamati all'eredità - Debito tributario in capo al de-cuius

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti contestavano la legittimazione passiva e la responsabilità tributaria a loro carico per debiti riferibili al de cuius, assumendo di aver rinunciato all'eredità con efficacia retroattiva; sostenevano che il DPR 600/73 art.65 comma 1 individua come responsabili in solido solo gli eredi e non i chiamati, che la rinuncia annulla la chiamata ex art.521 c.c., e che l'amministrazione non aveva provato l'accettazione dell'eredità o il possesso idoneo a far presumere l'accettazione. Chiedevano inoltre la declaratoria di prescrizione/decadenza ove applicabile. L'ufficio contrapponeva che gli atti erano stati emessi entro termini eventualmente utili in caso di revoca della rinuncia, che i chiamati avevano tenuto atti riconducibili a possesso dei beni ereditari e che la rinuncia non era stata trascritta, per cui i ricorrenti sarebbero da considerarsi eredi e destinatari legittimi degli avvisi; sosteneva poi la validità dell'avviso del 2012 entro i termini di accertamento.

La decisione

La Corte ha accolto l'appello del contribuente riformando la sentenza di merito: ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento notificati ai chiamati che avevano rinunciato all'eredità, perché la qualità di erede si acquisisce solo con l'accettazione e non con la mera apertura della successione; la rinuncia, ai sensi dell'art.521 c.c., ha efficacia retroattiva e rende il chiamato come mai chiamato. L'amministrazione non ha assolto all'onere della prova ex art.2697 c.c. circa l'avvenuta accettazione o il possesso dei beni ereditari idoneo a fondare una tacita accettazione (art.485 c.c.). Ne consegue che gli avvisi erano opponibili solo a chi fosse effettivamente erede, e non ai rinuncianti; pertanto gli atti impugnati sono stati annullati. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico dell'amministrazione; spese del merito compensate.

Norme richiamate

  • DPR 600/1973 art. 65, comma 1

    gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa

    la norma è stata interpretata nel senso che la responsabilità solidale per i debiti tributari grava sugli eredi, non sui semplici chiamati all'eredità; quindi la qualifica soggettiva rilevante è quella di erede acquisita per accettazione

  • Codice Civile art. 521

    chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato

    la rinuncia produce effetto retroattivo dall'apertura della successione, impedendo che il chiamato assuma responsabilità per i debiti del de cuius

  • Codice Civile art. 2697

    il principio dell'onere della prova grava sulla parte che afferma un fatto costitutivo della pretesa: l'amministrazione deve provare l'avvenuta accettazione dell'eredità o il possesso idoneo a far presumere l'accettazione

  • Codice Civile art. 485

    disciplinando la pro herede gestio e il possesso, la norma è rilevante per valutare se atti di gestione dei beni possano costituire elemento di prova di un'acquiescenza/accettazione tacita dell'eredità

  • Codice Civile art. 480

    richiamato in dottrina/decisione per l'effetto di sospensione dell'esecutività in relazione ai termini prescrizionali collegati alla delazione ereditaria

  • Codice Civile art. 481

    strumento che consente ai creditori di chiedere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità o la nomina di curatore dell'eredità giacente; strumento che l'amministrazione avrebbe potuto usare per tutelare l'interesse erariale

  • Codice Civile art. 524

    regole per l'impugnazione della rinuncia all'eredità (revoca) quando ricorrano i presupposti; l'amministrazione può agire in questo senso se sussistono ragioni per dichiarare inefficace la rinuncia

  • D.lgs. 346/1990 art. 7 (ultimo comma)

    la Corte ricorda che la norma citata si applica all'imposta di successione e non estende la responsabilità tributaria del de cuius per gli altri tributi nei confronti dei chiamati/eredi

Massime di principio

  • Il chiamato che ha validamente rinunciato all'eredità non assume la qualifica di erede e, quindi, non è responsabile per i debiti tributari del de cuius; la rinuncia ha efficacia retroattiva ex art.521 c.c.
  • La responsabilità tributaria dei successori richiede l'acquisizione della qualifica di erede (accettazione, anche tacita). La mera notifica di avvisi a chiamati non prova la legittimazione passiva.
  • Spetta all'amministrazione finanziaria l'onere di provare, ai sensi dell'art.2697 c.c., che il chiamato abbia accettato l'eredità o abbia tenuto comportamenti (possesso, gestione dei beni) idonei a far presumere l'accettazione; in mancanza, gli atti sono illegittimi nei confronti dei rinuncianti.
  • Un avviso di accertamento notificato a un chiamato prima che questi diventi erede non impedisce al chiamato-rinunciante di impugnare successivamente la cartella di pagamento sostenendo la propria estraneità; la definitività dell'avviso non sempre produce effetto preclusivo sulla soggettiva riferibilità del debito.
  • L'amministrazione ha rimedi procedurali per tutelarsi (es. richiesta di fissazione di termine per l'accettazione, nomina di curatore dell'eredità giacente, impugnazione della rinuncia se viziata): se non li utilizza, rischia di non poter far valere immediatamente la pretesa verso i chiamati rinuncianti.
  • Per i chiamati: rinunciare formalmente e, se del caso, trascrivere la rinuncia; impugnare tempestivamente le cartelle opponendo la mancanza di legittimazione passiva e l'effetto retroattivo della rinuncia.
  • Per l'amministrazione: prima di iscrivere a ruolo o chiedere la riscossione contro i chiamati, accertare e documentare l'avvenuta accettazione o il possesso idoneo a fondare la responsabilità, o utilizzare gli istituti processuali (curatore, termine per accettazione, impugnazione della rinuncia) per evitare il rischio di annullamento degli atti.

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