Sentenza del 20/10/2022 n. 810 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
IMU - soggettività d'imposta - contenzioso tra gli eredi - conciliazione giudiziale - determinazione del soggetto al quale è devoluta l'eredità - pretesa impositiva - decorrenza - fattispecie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contenzioso IMU per gli anni 2012-2016 relativo a immobili oggetto di successione aperta il 25/12/2011. Il ricorrente sosteneva di non essere soggetto passivo IMU perché, nei periodi rilevanti, gli immobili risultavano formalmente intestati agli eredi testamentari (N e F) e quindi la dichiarazione/versamento sarebbe spettata a costoro. Cronologia rilevante: deposito in Tribunale dell'atto notorio (28/12/2011) con cui C R L e M T R si dichiaravano eredi legittimi; pubblicazione del testamento a favore di N e F (04/01/2012) e sua trascrizione (20/06/2012); accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario da parte di C R L e M T R (18/01/2012); citazione giudiziale (28/10/2012); conciliazione giudiziale che devolve l'intera eredità a C R L e M T R per successione legittima (23/05/2017). Il Comune ha notificato avvisi di accertamento IMU asserendo la responsabilità contributiva del ricorrente sin dal momento dell'apertura della successione.
La decisione
L'appello è stato respinto. La CTR ha ritenuto legittimo l'accertamento comunale e confermato le sentenze di primo grado che avevano accertato la responsabilità IMU del ricorrente per il periodo 2012-2016 e applicato le sanzioni. Il Collegio ha motivato che la soggettività passiva IMU può derivare già da un precedente 'possesso qualificato' risultante dall'atto notorio depositato in Tribunale e dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, e che la conciliazione del 2017 ha solo confermato retroattivamente la situazione già esistente. Sono state rigettate le eccezioni di nullità dell'atto impositivo e della sentenza; la CTR ha anche confermato l'irrogazione delle sanzioni ritenendo infondata l'asserita incertezza sulla propria qualità di soggetto passivo. Condanna del ricorrente alle spese del grado, liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 9, D.Lgs. n. 23/2011
non presente nel testo integrale della sentenza riportata
L'IMU ha come presupposto il "possesso qualificato" degli immobili ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale; la Corte interpreta che tale "possesso qualificato" può sussistere per un coerede che abbia depositato atto notorio e abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, facendo sorgere l'obbligo dichiarativo e di versamento sin dall'apertura della successione, anche prima della definizione giudiziale della controversia tra eredi.
Giurisprudenza di legittimità (Cassazione: ord. n. 27304/2018, ord. n. 11440/2016 e altre citate)
citazioni dottrinali e giurisprudenziali riportate nella motivazione
Richiamati principi sul giudicato esterno e sulla capacità di estensione degli effetti di una decisione ad altri periodi o procedimenti: il giudicato preclude il riesame dei punti essenziali già decisi quando si tratti di elementi di natura permanente; è però richiesta la persistenza degli elementi qualificanti per estendere gli effetti ad altre annualità. Applicazione: la CTR considera consolidata (anche rispetto ad anni successivi) la qualificazione giuridica dell'erede quando gli elementi (atto notorio, accettazione, possesso) assumono carattere durevole.
Massime di principio
- La soggettività passiva IMU può sorgere prima della definizione giudiziale della controversia tra eredi se esistono atti formali (es. atto notorio depositato in Tribunale e accettazione dell'eredità) che costituiscono un "possesso qualificato": in tal caso l'obbligo dichiarativo e di versamento si retroagisce all'apertura della successione.
- Una conciliazione giudiziale che assegna l'eredità a un coerede conferma e formalizza una situazione di fatto e di diritto che può avere effetto retroattivo, ma non crea ex novo la soggettività impositiva se questa era già evincibile da atti anteriori.
- Il Comune, quale soggetto terzo, può notificare accertamenti anche dopo la definizione della controversia a condizione che l'accertamento sia entro i termini e motivato; l'inattività o la controversia tra privati non esonera automaticamente dal pagamento se il contribuente aveva una posizione di possessione/legittimazione che rendeva ragionevole l'obbligo impositivo.
- La motivazione dell'accertamento può essere integrata dai documenti allegati (es. conciliazione) purché un contribuente di normale diligenza possa comprendere i presupposti della pretesa; la mancata trascrizione integrale dell'allegato nella motivazione non determina automaticamente nullità ove il contesto renda comprensibile la ragione dell'accertamento.
- Le sanzioni tributarie possono essere confermate quando il comportamento del contribuente non sia determinato da una obiettiva e fondata incertezza sulla normativa o sulla propria condizione soggettiva; la mera esistenza di una controversia con un altro sedicente erede non basta a giustificare l'assenza di adempimento se il ricorrente aveva elementi che legittimavano il pagamento.
- Il giudicato esterno vincola le questioni che abbiano carattere permanente e siano state definitivamente accertate; per estendere gli effetti di una pronuncia ad anni successivi è necessario che gli elementi accertati siano di natura durevole e rilevanti per più annualità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 ott 2022Sentenza del 20/10/2022 n. 622 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 20 ott 2022Sentenza del 20/10/2022 n. 624 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 20 ott 2022Sentenza del 20/10/2022 n. 812 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 20 ott 2022Sentenza del 20/10/2022 n. 960 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 20 ott 2022Sentenza del 20/10/2022 n. 31072 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 ott 2022Sentenza del 20/10/2022 n. 31080 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →