Sentenza n. 2293/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato in parte improcedibili e in parte respinto il ricorso contro gli atti repressivi relativi a due tettoie abusive e contro il diniego di accertamento di conformità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio riguardava due tettoie realizzate presso un immobile di proprietà dell’appellante, inizialmente oggetto di SCIA. A seguito di sopralluogo, il Comune aveva accertato l’abusività delle opere per la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica e della procedura paesaggistica semplificata, adottando un ordine di demolizione ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. 380/2001. L’appellante sosteneva che le strutture, costituite da pilastrini e coperture in plexiglass e bioshade, fossero meri elementi di arredo o pertinenze, prive di rilevante impatto urbanistico e paesaggistico, e quindi realizzabili mediante SCIA, eventualmente con autorizzazione paesaggistica semplificata. Deduceva inoltre la contraddittorietà dell’azione amministrativa, il difetto di motivazione, la tardività dell’intervento repressivo, la violazione dell’affidamento maturato per il decorso del tempo, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’applicabilità della sola sanzione pecuniaria. L’appellante contestava anche il provvedimento comunale che aveva dichiarato improcedibile o comunque non accoglibile l’istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001, sostenendo che la carenza documentale non avrebbe potuto giustificare l’archiviazione e che le opere fossero suscettibili di compatibilità paesaggistica postuma ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004 e del d.P.R. 31/2017.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione di primo grado. Ha qualificato le due tettoie come opere di nuova costruzione, poiché stabilmente ancorate e idonee a modificare sensibilmente l’edificio principale e il territorio circostante, determinando nuovi volumi, nuovo carico urbanistico e una trasformazione dell’assetto dei luoghi. Ha escluso, quindi, che si trattasse di mere pertinenze, elementi di arredo o interventi di manutenzione straordinaria realizzabili con SCIA, ritenendo necessario il previo permesso di costruire. Il Collegio ha inoltre rilevato che il Piano Territoriale Paesistico di Posillipo, nella zona di protezione integrale interessata, vietava gli interventi comportanti incremento dei volumi esistenti; tale motivazione era sufficiente a sorreggere sia l’ordine di repressione dell’abuso sia il diniego dell’accertamento di conformità. Le opere, comportando nuovi volumi, non erano suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria. Poiché gli atti repressivi e il diniego erano vincolati, non erano necessarie una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, la comunicazione di avvio del procedimento o una motivazione ulteriore sul tempo trascorso. Il decorso del tempo e la presentazione della SCIA non potevano fondare un legittimo affidamento in presenza dell’assenza dei requisiti urbanistici e dell’autorizzazione paesaggistica necessaria. È stata ritenuta irrilevante la qualificazione formale degli atti comunali come “archiviazione”, poiché dalla motivazione emergeva la loro sostanziale natura di diniego. Le spese dell’appello sono state compensate in ragione della complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
La nozione comprende gli interventi che determinano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio mediante opere stabilmente ancorate al suolo, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità.
È stato ritenuto applicabile alla realizzazione abusiva delle tettoie, qualificate come opere eseguite senza il necessario titolo edilizio.
accertamento di conformità
L’accertamento non è conseguibile in assenza della conformità urbanistica richiesta, sicché l’istanza relativa a opere incompatibili con la disciplina urbanistica e paesaggistica può essere respinta.
Per gli atti repressivi di abusi edilizi, aventi natura vincolata, è sufficiente la descrizione dell’abuso e della sua riconducibilità alla fattispecie normativa; non è necessaria una specifica comparazione degli interessi.
non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
La natura vincolata dell’ordine repressivo e del diniego esclude l’annullabilità per omessa comunicazione di avvio o per vizi formali e procedimentali quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
autorizzazione paesaggistica
La preventiva autorizzazione paesaggistica era necessaria per l’intervento realizzato in area vincolata.
art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004
accertamento di compatibilità paesaggistica
La compatibilità paesaggistica postuma è ammessa soltanto nelle ipotesi eccezionali previste dalla legge e non per opere comportanti nuovi volumi.
realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc
La procedura paesaggistica semplificata non rende comunque assentibili opere che, per caratteristiche concrete e disciplina urbanistica applicabile, costituiscano nuovi volumi vietati.
art. 11 del Piano Territoriale Paesistico Posillipo
vieta qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti
Il divieto di incremento dei volumi nella zona di protezione integrale costituisce autonoma ragione sufficiente per negare la compatibilità delle tettoie con il contesto paesaggistico.
Massime di principio
- Una tettoia non può essere qualificata come mera pertinenza o elemento di arredo quando, per dimensioni, caratteristiche costruttive, stabilità e incidenza sul prospetto, modifica l’edificio principale e determina nuovi volumi o un nuovo carico urbanistico.
- La realizzazione di una tettoia stabilmente ancorata al suolo, non facilmente smontabile e idonea a trasformare durevolmente l’assetto dei luoghi, costituisce nuova costruzione e richiede il previo permesso di costruire.
- L’ordine di demolizione di un abuso edilizio e il diniego dell’accertamento di conformità sono atti vincolati conseguenti all’accertamento dell’abuso e dell’incompatibilità dell’opera; non richiedono una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato né una motivazione ulteriore sul tempo trascorso.
- In relazione ad atti vincolati, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e altri vizi formali o procedimentali non determinano l’annullamento quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
- Il decorso del tempo e la mera presentazione di una SCIA non fondano un legittimo affidamento sulla conservazione di opere prive dei requisiti urbanistici o realizzate senza la necessaria autorizzazione paesaggistica.
- L’accertamento di compatibilità paesaggistica postuma non è ammesso per opere che comportino nuovi volumi, anche quando il privato invochi una disciplina di autorizzazione paesaggistica semplificata.
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