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Sentenza

Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera di aggiudicazione n. 658 del 16 settembre 2025 (come rettificata dalla deliberazione n. 693 del 29 settembre 2025) con cui è stata aggiudicata la gara multilotto denominata «Procedura aperta telematica per l’affidamento della Gestione dei Vettori Energetici delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto (G.V.E.) Numero gara: 9436015; Identificativo procedura n. 176837685; Codice Gara 2023.026», limitatamente al Lotto n. 1 - CIG A02D8C357A; - del provvedimento di diniego di avvio del procedimento in autotutela che la ricorrente ha ricevuto da Azienda Zero in data 3 settembre 2025; - di tutti gli atti (pubblicati per esteso su piattaforma Sintel) di indizione e di svolgimento della procedura di gara, graduatorie incluse, intendendosi fra essi espressamente inclusi: A) il bando e il disciplinare di gara e tutti i relativi allegati ivi compreso l’allegato 7 criteri GVE, di cui alla delibera del D.G. n. 730 del 28 novembre 2023, come modificati nell’edizione approvata con la delibera del D.G. n. 104 del 1° marzo 2024 (pubblicazioni nella G.U.R.I., V Serie Speciale, n. 145 del 18 dicembre 2023 e n. 38 del 29 marzo 2024) e la successiva delibera del D.G. n. 229 del 22 maggio 2024 (tutte impugnate), e i chiarimenti tutti resi prima della presentazione delle offerte (in quanto attinti dalle censure svolte nel ricorso); B) tutti gli atti adottati dal seggio di gara e dal RUP nel corso della procedura, ivi compresi quelli di cui ai verbali del 26 settembre 2024, in punto di riparametrazione punteggi, del 16, 18 e 20 giugno 2025, in punto di assegnazione lotti con vincolo di aggiudicazione, nonché del 9 settembre 2025, in punto di verifica della congruità del costo della manodopera e dell’offerta aggiudicataria; C) tutti i verbali della commissione giudicatrice di valutazione delle offerte e di assegnazione dei punteggi e, in particolare, quello del 5 giugno 2025, che recepisce l’applicazione del criterio della doppia riparametrazione dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, e quelli dell’11 giugno 2025 recanti le graduatorie (oltre a quelli del 29 settembre, 10 ottobre, 15 ottobre, 22 ottobre e 17 dicembre 2024, quello dal 5 novembre 2024 al 28 gennaio 2025; quello del 18 febbraio 2025 e quelli dal 6 al 20 marzo 2025, dal 1° aprile al 15 maggio 2025 e del 27 maggio 2025), nonché dell’allegato A al verbale del 27 maggio 2025; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Renovit Public Solutions s.p.a. il 4 novembre 2025: - della graduatoria finale specificata nella delibera di aggiudicazione n. 658 del 16 settembre 2025, come rettificata dalla deliberazione n. 693 del 29 settembre 2025, della gara multilotto avente ad oggetto «Procedura aperta telematica per l’affidamento della Gestione dei Vettori Energetici delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto (G.V.E.) Numero gara: 9436015; Identificativo procedura n. 176837685; Codice Gara 2023.026», limitatamente al Lotto n. 1 – CIG A02D8C357A, nella parte in cui Gemmo s.p.a. è utilmente collocata in terza posizione; - dell’allegato A al verbale della Commissione Giudicatrice del 27 maggio 2025, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 40,40 all’offerta tecnica di Gemmo s.p.a.; - di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice, ivi compresi quelli del 5 giugno 2025 e del 1° aprile 2025, nella parte in cui sono stati attribuiti punti 40,40 all’offerta tecnica di Gemmo s.p.a., con superamento della soglia di sbarramento; - dei verbali del Responsabile Unico del Progetto e della Commissione di gara, nella parte in cui Gemmo s.p.a. non è stata esclusa a fronte del mancato rispetto delle condizioni minime previste dalla lex specialis nonché per mancato superamento della soglia di sbarramento; - di ogni ulteriore atto prodromico, connesso o comunque correlato.

Giustizia amministrativa202501831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 1 di una gara multilotto per la gestione dei vettori energetici, diniego di avvio dell'autotutela e ulteriori atti della procedura di gara; in via incidentale, impugnazione della graduatoria e dell'ammissione della ricorrente

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente, classificatasi al terzo posto nel lotto n. 1 per effetto del vincolo di aggiudicazione a un solo lotto e del meccanismo di espunzione dei concorrenti che avevano optato per altri lotti, chiedeva l'annullamento dell'aggiudicazione, del diniego di avvio del procedimento in autotutela e degli atti di indizione e svolgimento della gara, comprese le graduatorie, i verbali di valutazione delle offerte, la doppia riparametrazione dei punteggi tecnici, l'assegnazione dei lotti e la verifica dell'offerta aggiudicataria. Chiedeva inoltre la dichiarazione di inefficacia della convenzione quadro e dei contratti attuativi eventualmente stipulati. La controinteressata proponeva ricorso incidentale per ottenere l'esclusione della ricorrente, deducendo il mancato rispetto delle condizioni minime previste dalla lex specialis e il mancato superamento della soglia di sbarramento dell'offerta tecnica.

La decisione

La ricorrente ha rinunciato al ricorso con dichiarazione notificata alle altre parti e sottoscritta per accettazione dalla controinteressata. Nessuna parte resistente o controinteressata si è opposta alla rinuncia. Il TAR, applicando gli artt. 84, commi 1 e 3, e 35, comma 2, lett. c), c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza esaminare le censure sull'aggiudicazione, sulla valutazione delle offerte, sulla riparametrazione, sulla soglia di sbarramento o sul ricorso incidentale. Le spese sono state compensate, essendo stata accettata da tutte le parti la compensazione.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La parte può "rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia"; se le altre parti che possono avere interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

    La rinuncia al ricorso, ritualmente dichiarata e non opposta dalle altre parti interessate alla prosecuzione, determina l'estinzione del processo.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudice "dichiara estinto il giudizio" in caso di rinuncia.

    La rinuncia ritualmente effettuata costituisce causa di estinzione del giudizio, da dichiararsi con sentenza.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento quale disposizione generale sulle spese di giudizio, la cui compensazione è stata disposta in ragione dell'accettazione delle parti.

  • art. 26, comma 1, l. 488/1999

    Indicato nel fatto quale base normativa della convenzione quadro oggetto della procedura di gara; non è stato applicato ai fini della decisione sull'estinzione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio mediante apposita dichiarazione; se le altre parti che possono avere interesse alla prosecuzione non vi si oppongono, il processo deve essere dichiarato estinto.
  • Quando la rinuncia è ritualmente notificata alle altre parti e non è oggetto di opposizione, il giudice dichiara l'estinzione senza esaminare il merito delle domande e delle eventuali impugnazioni incidentali.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando le parti accettano espressamente la rinuncia con compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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