Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’accertamento ed il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387 (conv. con legge 20 novembre 1987, n. 472), oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo (ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, legge 724/1994 fra le voci computabili al fine della liquidazione del trattamento di fine servizio); per l’annullamento del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio della direzione provinciale INPS nella parte in cui è stato omesso il computo nella base di calcolo di sei scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6-bis d.l. 387/1987 e di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, anche se non conosciuto dal ricorrente; per la condanna dell’amministrazione resistente al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento di fine servizio del ricorrente con inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387 (conv. con legge 20 novembre 1987, n. 472), oltre interessi dal dovuto fino al soddisfo (ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, legge 724/1994, fra le voci computabili al fine della liquidazione del trattamento di fine servizio), con ordine di pagamento immediato della differenza tra quanto già erogato e quanto dovuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di inammissibilità del ricorso amministrativo e prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio, nella parte in cui non includeva i sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, era stato collocato in quiescenza a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile. Aveva chiesto il riconoscimento dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 e la conseguente riliquidazione del trattamento di fine servizio. Il ricorso amministrativo era stato dichiarato inammissibile dall'INPS perché presentato oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento impugnato. In giudizio il ricorrente ha contestato tale decisione e la mancata inclusione dei sei scatti nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, sostenendo l'applicabilità dell'art. 6-bis d.l. 387/1987. L'INPS ha eccepito, tra l'altro, la decadenza dal diritto ai benefici per mancata tempestiva presentazione della domanda prevista dal comma 2 della medesima disposizione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l'eccezione dell'INPS relativa alla decadenza, rilevando che il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 non comporta l'estinzione del diritto in mancanza di un'espressa previsione normativa in tal senso, ma è funzionale esclusivamente a consentire il collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo. Nel merito, richiamando il quadro interpretativo delineato dal Consiglio di Stato, ha affermato che l'art. 6-bis attribuisce al personale delle forze di polizia che cessa dal servizio per età, inabilità o decesso, nonché a quello che chiede il collocamento in quiescenza dopo il compimento di 55 anni e 35 anni di servizio utile, sei scatti stipendiali del 2,50 per cento ciascuno, rilevanti ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita. Ha inoltre chiarito che l'art. 4 d.lgs. 165/1997 incide soltanto sul calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita quanto ai sei scatti previsti dall'art. 6-bis. Sono stati quindi annullati il provvedimento impugnato e la liquidazione non conforme, accertato il diritto del ricorrente e condannato l'INPS a riliquidare l'indennità includendo i sei scatti. Sugli importi dovuti spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, limitatamente alle rate già scadute e dalla scadenza originaria di ciascuna rata. L'INPS è stato altresì condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987
sei scatti ciascuno del 2,50 per cento
La disposizione attribuisce i sei scatti stipendiali, ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, al personale delle forze di polizia che cessa per età, inabilità o decesso e, alle condizioni previste, a chi chiede il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 4 d.lgs. 165/1997
"sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile"
La norma opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita con riferimento ai sei scatti contributivi previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
"senza cumulo con la rivalutazione monetaria"
Sulle maggiori somme dovute a titolo di trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
"senza cumulo con la rivalutazione monetaria"
Concorre a disciplinare il regime degli interessi sulle somme previdenziali dovute, escludendo il cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 12, comma 7, d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010
Poiché il trattamento di fine servizio può essere erogato in più rate, gli interessi sul maggior importo sono calcolati soltanto sulle rate già scadute e dalla scadenza originaria di ciascuna.
Massime di principio
- Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non determina l'estinzione del diritto ai sei scatti stipendiali in assenza di un'espressa previsione normativa di decadenza; esso è funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.
- L'art. 6-bis d.l. 387/1987 attribuisce al personale della Polizia di Stato che chieda il collocamento in quiescenza dopo il compimento di 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile sei scatti stipendiali del 2,50 per cento ciascuno, computabili anche nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'art. 4 d.lgs. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, opera ai soli fini del calcolo della pensione e non esclude né modifica l'inclusione dei sei scatti previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- Quando il trattamento di fine servizio è erogato in più rate, gli interessi legali sulla differenza dovuta decorrono, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, dalla scadenza originaria delle singole rate già scadute.
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